I titolari di partita IVA in regime forfettario possono emettere fattura cartacea in alternativa all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino elettronico. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2020.
Il regime forfettario può evitare il Fisco digitale.
I titolari di partita IVA possono dribblare l’obbligo di scontrino elettronico optando per la certificazione dell’operazione mediante fattura.
A confermare la possibilità di emissione della fattura in alternativa allo scontrino elettronico è stata l’Agenzia delle Entrate nel corso del convegno Telefisco 2020.
L’alternativa si presenta particolarmente interessante per imprese e professionisti in regime forfettario, obbligati allo scontrino elettronico dal 2020 ma esplicitamente esonerati dalla fatturazione elettronica.
Sarà pertanto legittima l’emissione di fatture in modalità cartacea per la certificazione dei corrispettivi.
Regime forfettario, fatture cartacee alternative allo scontrino elettronico
L’obbligo di digitalizzare le procedure si applica a metà per i contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario. Se per questi è infatti obbligatorio lo scontrino elettronico dallo scorso 1° gennaio 2020, è previsto uno specifico esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Considerando che i corrispettivi possono essere certificati sia tramite fattura che mediante scontrino, per le prestazioni rese in locali aperti al pubblico, così come presso il domicilio del cliente (ad esempio dall’idraulico), l’emissione del documento commerciale può essere sostituita dalla fattura.
La fattura per i forfettari resta un documento cartaceo, salvo esercizio della modalità di emissione telematica per opzione.
Nonostante la fattura emessa in alternativa allo scontrino elettronico sfugga ai nuovi obblighi e controlli del Fisco digitale, nel corso dei chiarimenti resi durante Telefisco 2020 l’Agenzia conferma tale possibilità.
Regime forfettario, fattura ordinaria o semplificata al posto dello scontrino elettronico
Per i titolari di partita IVA in regime forfettario, esercenti attività di commercio al minuto o assimilate (articolo 22 del DPR n. 633/1972), è possibile sostituire l’emissione del documento commerciale, cioè lo scontrino elettronico, certificando l’operazione mediante fattura ordinaria o semplificata immediata.
La fattura dovrà essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, o in modalità cartacea ovvero, volontariamente, in formato elettronico.
Si ricorda che per i soggetti in regime forfettario, a partire dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore un regime premiale legato all’adozione della fatturazione elettronica, che consiste nella riduzione di un anno del termine di decadenza per gli avvisi di accertamento.
La fattura elettronica resta quindi una facoltà, e non un obbligo.
Tornando alle modalità di certificazione delle operazioni effettuate verso i consumatori finali, è bene ricordare che sarà possibile, in specifici casi, fare fattura semplificata in luogo dello scontrino elettronico.
La fattura semplificata può essere emessa per importi non superiori a 400 euro, ed è costituita da un numero di dati ridotto rispetto a quelle previste dal documento ordinario, secondo le regole generali del DPR IVA.
Una doppia agevolazione per i contribuenti forfettari che, oltre ad evitare oneri ed adempimenti conseguenti all’avvio dello scontrino elettronico obbligatorio, potranno emettere fatture cartacee in forma più snella.
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