Aumentano i soggetti esonerati dallo scontrino elettronico: le novità sono contenute nel decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019 che modifica ed integra quello del 14 maggio. Tutte le novità ufficiali, dopo l'avvio dell'obbligo dal 1° gennaio 2020.
Esonero scontrino elettronico, nuovo decreto dal MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019: si amplia la platea dei soggetti esclusi dai corrispettivi telematici per il 2020.
Lo scontrino elettronico, obbligatorio dal 1° gennaio 2020, non si applica alle prestazioni relativi alle gestione del servizio di lampade votive nei cimiteri. Sono questi i nuovi soggetti esclusi, ma le novità si applicano anche a coloro che erano stati già esonerati dal decreto del 14 maggio 2019.
Il testo del provvedimento pubblicato in GU di fine anno conferma gli esoneri anche per il 2020, e senza un limite preciso.
Restano fuori dalla nuova modalità di certificazione dei corrispettivi tabaccai, tassisti, giornalai e attività marginali.
L’esonero dallo scontrino elettronico, la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri era stato fissato inizialmente come temporaneo e, in alcuni casi, il decreto del MEF del 14 maggio 2019 stabiliva chiaramente che l’esclusione sarebbe stata limitata al 2019.
Il nuovo decreto “correttivo” del MEF corre ai ripari, tenuto conto della necessità di dare agli operatori il tempo necessario per adeguarsi al nuovo obbligo, partito ufficialmente il 1° gennaio 2020.
Al provvedimento ministeriale si aggiunge poi quello dell’Agenzia delle Entrate, che proroga lo scontrino elettronico per i distributori di carburanti.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi è stato tutti i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto ed assimilate, dopo il primo avvio da luglio per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Scontrino elettronico, nuovo decreto MEF sui soggetti esonerati
Il decreto del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019 amplia la platea dei soggetti esonerati dallo scontrino elettronico, confermando inoltre anche per il 2020 quelli temporanei disposti in precedenza.
Per individuare chi non deve memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi telematici bisogna quindi far riferimento a due decreti. Il primo, è quello del MEF del 14 maggio 2019, il secondo è il decreto pubblicato nell’ultima Gazzetta Ufficiale del 2019:
- Decreto MEF 14 maggio 2019 - soggetti esonerati dallo scontrino elettronico
- Scarica il decreto pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 16 maggio 2019 con gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
- Decreto MEF 24 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre
- Modifica del decreto 10 maggio 2019, recante: Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
I due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze individuano, così come previsto per legge, quelli che sono i soggetti esclusi dall’obbligo dello scontrino elettronico.
Di seguito l’elenco di chi non è tenuto ad adeguarsi alla nuova memorizzazione e certificazione telematica dei corrispettivi.
Scontrino elettronico, ecco i soggetti esonerati dall’obbligo
Sono esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi.
Non dovranno adeguarsi alla nuova modalità di certificazione dei corrispettivi in avvio al 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali il biglietto di trasporto assolve alla funzione di certificazione fiscale.
Tra i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico rientrano inoltre i soggetti che effettuano operazioni marginali, ovvero i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari dell’anno anno precedente.
Non dovranno essere memorizzate e trasmesse in modalità elettronica le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporti internazionali, come le navi da crociera.
Come illustrato dal MEF, quindi, rientrano tra i soggetti esclusi dall’obbligo - in quanto già esclusi dal perimetro di certificazione dei corrispettivi:
- tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli;
- chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli;
- soggetti che effettuano operazioni marginali.
In analogia con quanto previsto per le operazioni marginali, saranno esonerati dallo scontrino elettronico gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per le operazioni diverse da quelle di cessioni di benzina e gasolio i cui compensi o ricavi non superino l’1% del volume d’affari dell’anno precedente.
Il decreto specifica tuttavia che le operazioni per le quali non è effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando richiesto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale al cliente.
Esclusi dal nuovo obbligo sono, inoltre, i soggetti che prestano servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scontrino elettronico, tutti i soggetti esonerati dall’obbligo