Scontrino elettronico, i chiarimenti sulla trasmissione dei corrispettivi giornalieri e del relativo tracciato XML sono forniti dall'Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica numero 3 del 14 febbraio 2022. Tra gli aspetti in esame: operazioni escluse, non soggette, non imponibili e “altro non IVA”. Nel documento anche un focus sulle operazioni esenti e le prestazioni e i servizi relativi a beni anti Covid.
Scontrino elettronico, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti su diversi aspetti in tema della trasmissione dei corrispettivi giornalieri e del relativo tracciato XML.
Le istruzioni ai quesiti posti dall’istante sono riportate nella consulenza giuridica numero 3 del 14 febbraio 2022.
Il documento fornisce delucidazioni su operazioni escluse, non soggette, non imponibili e “altro non IVA”. Vengono fornite anche indicazioni ai contribuenti che adottano la ventilazione IVA come metodo di determinazione dell’imposta.
Tra gli altri aspetti presi in considerazione, ci sono anche le operazioni esenti IVA, con un focus specifico sui beni anti Covid.
Scontrino elettronico, le istruzioni sulle operazioni esenti IVA tra i chiarimenti delle Entrate
Con la consulenza giuridica numero 3, del 14 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni in merito a diversi aspetti degli adempimenti legati allo scontrino elettronico.
- Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica numero 3 del 14 febbraio 2022
- Trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri - Quesiti sulla compilazione del tracciato XML – Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Il documento di prassi risponde ai numerosi quesiti posti dall’istante, affrontando diversi temi collegati con il corretto utilizzo dei codici e eventuali anomalie nella compilazione del tracciato XML.
Tra gli aspetti presi in considerazione, in relazione agli adempimenti in questione, ci sono:
- le operazioni escluse;
- le operazioni non soggette;
- le operazioni non imponibili;
- le operazioni esenti;
- i codici relativi a “altro non IVA”.
Nel documento di prassi vengono fornite istruzioni per i contribuenti che utilizzano la ventilazione IVA come metodo di determinazione dell’imposta, in base a quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto IVA.
Tali contribuenti, in possono indicare nel documento commerciale l’aliquota del bene ceduto o il codice natura dell’operazione se non rientra tra quelle imponibili, al posto del valore “VI”.
In merito alle operazioni escluse, l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in tema di “imballaggi e recipienti”.
Viene chiarito che l’importo incassato come cauzione per il “vuoto a rendere”, che è escluso dalla base imponibile della cessione in base all’articolo 15, comma 1, n. 4 del decreto IVA, dovrà seguire il procedimento descritto nel documento di prassi.
Tale procedura consiste nell’emissione di un documento commerciale con codice natura N1 al momento dell’acquisto del bene e, a quello della resa del vuoto, nell’emissione di un nuovo documento commerciale di reso con codice natura N1 e causale “VR”.
Tra gli altri chiarimenti ci sono anche quelli relativi alle operazioni esenti IVA.
Scontrino elettronico, le operazioni esenti IVA per beni e servizi anti Covid
Una parte della consulenza giuridica numero 3 dell’Agenzia delle Entrate è dedicata alle operazioni esenti IVA.
L’Amministrazione finanziaria fornisce indicazioni in merito alle cessioni di beni e servizi anti Covid.
L’esenzione è stata prevista dall’articolo 1, comma 452, della Legge di Bilancio 2021.
La norma prevede quanto segue:
“In deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.”
In altre parole, i servizi e le prestazioni collegate alla strumentazione anti Covid beneficiano dell’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto fino alla fine dell’anno in corso, in deroga con quanto precedentemente stabilito dal decreto Rilancio.
Il comma 543 dello stesso articolo 1, stabilisce inoltre quanto di seguito riportato:
“In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.”
Sul tema sono già stati numerosi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, tra gli altri quelli della recente risposta all’interpello numero 81 del 9 febbraio 2022.
In merito alla compilazione del file XML, l’istante chiede se deve utilizzare il codice N4 oltre che nei documenti commerciali relativi alle operazioni esenti ai fini IVA, come previsto dal decreto IVA, anche per le cessioni di beni e servizi anti Covid.
In merito il documento di prassi chiarisce che:
“Per le operazioni in esame l’utilizzo del codice natura N4 (relativo alle operazioni esenti) è ammissibile a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione IVA.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scontrino elettronico, le istruzioni sulle operazioni esenti IVA tra i chiarimenti delle Entrate