Approvati con decreto del MEF i coefficienti di maggiorazione da applicare per il calcolo dell'imposta dovuta per la sanatoria delle rimanenze di magazzino
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle rimanenze di magazzino.
Tali fattori permettono di determinare l’IVA e l’imposta sostitutiva IRPEF, IRES e IRAP dovute da chi rientra nella sanatoria.
Entro il 1º luglio prossimo è dovuto il versamento della prima rata.
I dettagli per il calcolo dell’imposta nel decreto MEF pubblicato il 24 giugno 2024.
Rottamazione del magazzino: i coefficienti per il calcolo dell’imposta
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto del 24 giugno 2024,, ha approvato i coefficienti di maggiorazione per l’adeguamento delle rimanenze di magazzino.
Tali valori servono a determinare l’IVA e l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, IRES e IRAP dovuta dai soggetti che rientrano nella rottamazione.
Entro il prossimo 1º luglio, in ritardo di un giorno rispetto al termine ordinario del 30 giugno che quest’anno cade di domenica, è in scadenza il versamento della prima rata.
Per determinare i coefficienti sono state utilizzate le dichiarazioni dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale, relative al periodo d’imposta 2022.
La misura dei coefficienti di maggiorazione è indicata negli allegati da 1 a 3 del decreto:
- l’allegato 1 riguarda i contribuenti per i quali sono stati approvati gli ISA e che hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a 5.164.569 euro, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi;
- i contribuenti che hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569 utilizzano, invece, i coefficienti di cui all’allegato 2.;
- infine, l’allegato 3 riguarda i soggetti per cui non sono stati approvati gli ISA e che hanno dichiarato ricavi non superiori a 5.164.569 euro,
In quest’ultimo caso, dato il basso numero di contribuenti rientranti in tali attività, è stato predisposto un unico coefficiente di maggiorazione pari a 1,45.
- Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto del 24 giugno 2024
- Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle rimanenze.
Rottamazione del magazzino: il pagamento per adeguare le rimanenze
Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio posso richiedere l’adeguamento delle rimanenze in sede di dichiarazione dei redditi.
A stabilirlo è l’art. 1, comma 78, della legge di Bilancio 2024, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
L’operazione può essere effettuata mediante:
- l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l’iscrizione di valori in precedenza omessi.
Nel primo caso, è necessario procedere con il versamento dell’IVA e di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
Nel caso di iscrizione di valori, invece, il contribuente è tenuto soltanto al pagamento dell’IVA.
Il versamento dell’importo dovuto si effettua tramite il modello F24, in due rate di pari importo:
- la prima, entro il termine previsto per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto relativa al periodo d’imposta 2023.
I codici tributo da inserirei nei modelli F24 sono stati forniti dall’apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rottamazione rimanenze magazzino: individuati i coefficienti di maggiorazione