Esercizio al diritto alla detrazione dell'IVA: le nuove regole si applicano solo dal 2017, senza effetto retroattivo. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
L’esercizio al diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisiti è stato modificato (e ridotto) dal DL 50/2017.
In particolare, l’articolo 2 del DL 50/2017 modifica il termine temporale entro il quale esercitare il diritto alla detrazione. Il nuovo comma 1 dell’articolo 19 del d.p.r. 633/1972 recita che: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Prima dell’entrata in vigore del DL 50/2017, tale diritto poteva essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta considerato.
Nei giorni scorsi sono emerse molteplici interpretazioni di questa modifica normativa; secondo parte della stampa specializzata tale modifica si sarebbe dovuta applicare anche sulle fatture 2015 e 2016 non ancora registrate nel 2017.
Ecco quindi che si è reso necessario un intervento dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito importanti chiarimenti in materia, così come sul visto di conformità e sulla questione compensazioni in F24.
Esercizio al diritto alla detrazione IVA: la modifica temporale vale solo per le fatture emesse e ricevute nel 2017
Il chiarimento sulle nuove modalità temporali di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sono arrivate direttamente da Rossella Orlandi nel corso dell’auduzione alle Commissioni Riunite Bilancio di Camera e Senato.
L’art. 2, comma 1, intervenendo sull’articolo 19 del d.p.r. 633/1972, ha modificato i termini entro cui è possibile detrarre l’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati.
In base alla disciplina antecedente alle modifiche normative in esame, il diritto alla detrazione dell’imposta sorgeva nel momento in cui l’imposta stessa diventava esigibile e poteva essere esercitato, alle condizioni esistenti in tale momento, al più tardi “con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
Le modifiche recate all’art. 19, comma 1, secondo capoverso, del decreto Presidente della repubblica n. 633 del 1972 stabiliscono ora che il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui lo stesso è sorto (ad es., per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il dirittoalla detrazione - sorto nel 2018 - potrà essere esercitato dall’acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2019).
Resta fermo, come già in precedenza, che il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui si è generato.
Secondo Rossella Orlandi, la modifica in commento, pur riducendo il termine concesso per la detrazione dell’Iva a credito, ha il duplice pregio di:
- recare una maggiore certezza negli adempimenti posti a carico del contribuente;
- armonizzare le tempistiche di esercizio della detrazione con quella di istituti di estrema rilevanza in materia IVA (vedi istituti come lo spesometro).
Detrazione IVA: perché la modifica del DL 50/2017 vale solo sulle fatture emesse e ricevute nel 2017
Riportiamo di seguito la parte (testuale) dell’audizione della Direttrice dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi in cui si spiega perché la modifica all’esercizio al diritto alla detrazione dell’IVA non può che partire dal 2017.
Non è stata prevista una disciplina transitoria da applicarsi alle fatture ricevute nel vigore della norma precedente e non ancora registrate. Tale mancanza, secondo alcuni autori, potrebbe comportare, in particolare, l’esclusione del diritto alla detrazione dell’Iva relativa alle fatture degli anni 2015 e 2016 non annotate nel registro acquisti, per il quale il termine più breve di registrazione fissato dal nuovo articolo 25 sarebbe ormai decorso.
Tale problematica può, tuttavia, essere superata applicando il principio generale che governa il succedersi nel tempo delle norme giuridiche, secondo cui la legge dispone solo per l’avvenire (art. 11 delle preleggi).
L’irretroattività delle leggi tributarie è, inoltre, sancita dall’art. 3, comma 1, dello Statuto del contribuente.
Ciò comporta che le nuove regole sulla detrazione dell’imposta e, quindi, sui termini di registrazione delle fatture di acquisto, si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017, anno in cui entra in vigore la nuova normativa, non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti, laddove non siano ancora spirati i termini per la detrazione dell’imposta previsti dagli articoli 19 e 25 del DPR n. 633 del 1972 nel testo in vigore prima della modifica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Detrazione IVA: nuove regole dalle fatture 2017