Compensazione modello F24 e obbligo di visto di conformità: l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 chiarisce tempi e modalità di esercizio delle novità introdotte dal DL 50/2017.
Compensazione modello F24 e obbligo del visto di conformità per importi superiori ai 5.000 euro: per chiarire i dubbi di professionisti e soggetti titolari di partita Iva, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 spiega le novità introdotte dal DL 50/2017.
Come ormai noto l’entrata in vigore del Decreto Legge 50/2017 ha cambiato le regole per la compensazione dei crediti con modello F24 e l’importo massimo dopo il quale sorge l’obbligo di apporre il visto di conformità del professionista.
Le nuove disposizioni hanno causato non pochi dubbi a professionisti e imprese e in molti si sono chiesti effettivamente da quando sarebbero stati applicati i nuovi obblighi e i nuovi adempimenti per la compensazione delle imposte introdotti nel 2017.
Il DL 50/2017 con le numerose e controverse novità fiscali introdotte dal Governo è entrato in vigore a partire dal 24 aprile 2017, il giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Come però specificato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 4 maggio 2017, le nuove regole sulla compensazione delle imposte con modello F24 e l’obbligo di apporre il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di importi superiori ai 5.000 euro si applicano soltanto per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017, ovvero successivamente all’entrata in vigore delle norme contenuta nel DL 50/2017.
Di seguito tutti i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in risposta ai dubbi sull’effettiva entrata in vigore delle novità del DL 50/2017.
Compensazione modello F24 e visto di conformità 2017: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il DL 50/2017 ha stravolto regole e adempimenti per l’utilizzo in compensazione dei crediti emergenti con modello F24 e il limite dopo il quale sorge l’obbligo per i soggetti passivi Iva di visto di conformità da parte del professionista.
Ai sensi dell’art. 3 del DL 50/2017 entrato in vigore a partire dal 24 aprile 2017, l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi ad Iva, imposte dirette, Irap e qualsiasi tipologia di ritenute alla fonte necessità dell’apposizione del visto di conformità da parte del professionista per importi superiori a 5.000 euro - il limite in vigore fino al 23 aprile 2017 era di 15.000 euro.
Inoltre il DL 50/2017 ha introdotto l’obbligo di invio telematico tramite Entratel/Fisconline dei modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. In altre parole tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fiscoonline. Fino al 23 aprile, invece, l’obbligo c’era solo per compensazioni IVA superiori a 5.000 euro.
Con la risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate smentisce la stampa specialistica e le interpretazioni degli esperti sull’effettiva entrata in vigore dei nuovi obblighi introdotti dal DL 50/2017. Di seguito il testo della risoluzione da scaricare e tutti i chiarimenti del Fisco.
Compensazione modello F24 e visto di conformità DL 50/2017 solo per dichiarazioni successive al 24 aprile
Le nuove regole per l’utilizzo dei crediti in compensazione con modello F24 e l’obbligo di apporre il visto di conformità per importi superiori al 5.000 euro si applicano soltanto per dichiarazioni trasmesse in data successiva all’entrata in vigore del DL 50/2017, ovvero dopo il 24 aprile 2017.
L’Agenzia delle Entrate interviene a specificare con la risoluzione n. 57/E una delle incertezze dei professionisti dovuta al fatto che l’unico riferimento temporale sull’entrata in vigore delle norme in oggetto è contenuto all’art. 67 del DL 50/2017, il quale stabilisce che “il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, ovvero il 24 aprile 2017.
L’entrata in vigore delle novità fiscali introdotte, tuttavia, deve rispettare quanto disposto dall’art. 11 delle preleggi al Codice Civile, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire.
In base a quanto anticipato l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione in oggetto specifica che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
Le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 2017 e prive del visto di conformità restano sottoposte ai precedenti vincoli sulla compensazione e l’apposizione del visto di conformità al modello F24. Pertanto non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.
Per le dichiarazioni non ancora presentate dalla data di entrata in vigore del DL 50/2017, ovvero a partire dal 24 aprile 2017, saranno invece applicate le nuove regole: visto di conformità per la compensazione delle imposte di importo superiore ai 5.000 euro e obbligo di invio telematico del modello F24.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici per la compensazione dei crediti con modello F24 verranno effettuati a partire dal 1° giugno 2017.
Di seguito la risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017
- Ecco il testo completo della risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate per chiarire i dubbi successivi all’entrata in vigore del DL 50/2017
Per una guida completa alla compensazione delle imposte con modello F24 i lettori possono far riferimento all’approfondimento aggiornato con le novità introdotte dal DL 50/2017.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Compensazione modello F24 e visto di conformità: ecco la risoluzione Ade 57/E/2017