Contributi a fondo perduto, scadenza il 28 maggio 2021 per fare domanda. Di seguito le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate e il modulo da compilare per la richiesta delle somme previste dal decreto Sostegni.
Contributi a fondo perduto, domanda entro il 28 maggio 2021.
Manca circa un mese alla scadenza per le richieste del fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, che concede 60 giorni di tempo ai titolari di partita IVA per presentare domanda.
Il modello e le istruzioni di compilazione e trasmissione telematica della domanda sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2021, e dal giorno 30 è stato aperto il canale online di richiesta.
La scadenza del 28 maggio è il termine ultimo anche per l’invio della domanda sostitutiva, in caso di errori nella prima istanza di accesso ai contributi a fondo perduto presentata dal contribuente o dal proprio intermediario.
Fondo perduto decreto Sostegni, domanda entro il 28 maggio 2021: modulo e istruzioni
La domanda di richiesta dei contributi a fondo perduto potrà essere trasmessa dal contribuente, anche avvalendosi di un intermediario, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o la piattaforma web predisposta da Sogei, accessibile tramite l’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
La finestra per inviare l’istanza si è aperta il 30 marzo e la scadenza per le domande del fondo perduto previsto dal decreto Sostegni è fissata al 28 maggio 2021.
A fornire le istruzioni operative è il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2021, con il quale vengono forniti il modulo e le istruzioni per fare domanda di accesso al nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021.
Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.
Per quel che riguarda la scelta di utilizzo del fondo perduto in compensazione, nella versione aggiornata delle istruzioni di compilazione, pubblicata il 24 marzo 2021, si legge che:
“La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.”
La prima versione, pubblicata con il provvedimento del 23 marzo, stabiliva al contrario che l’opzione per l’uso del fondo perduto come credito d’imposta non era successivamente revocabile, anche in caso di invio di una nuova istanza sostitutiva di quella precedentemente trasmessa.
Le nuove indicazioni delle Entrate aggiustano il tiro, correggendo l’iniziale interpretazione che è apparsa sin da subito eccessivamente restrittiva circa l’irrevocabilità della scelta esercitata dal contribuente.
- Agenzia delle Entrate - comunicato stampa 23 marzo 2021
- DL Sostegni, tutto pronto per i nuovi contributi a fondo perduto. Domande al via il 30 marzo
- Contributi a fondo perduto: provvedimento Agenzia delle Entrate
- Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che attua le disposizioni sui contributi a fondo perduto previste dall’articolo 1 del Decreto Sostegni
- Agenzia delle Entrate - istruzioni domanda contributi a fondo perduto
- Scarica le istruzioni aggiornate il 19 maggio 2021
- Modulo di domanda contributi a fondo perduto
- L’Agenzia delle Entrate nella giornata del 23 marzo ha pubblicato il modulo di domanda per la richiesta dei contributi a fondo perduto
- Specifiche tecniche domanda contributo a fondo perduto Decreto Sostegni
- Contributi a fondo perduto Decreto Sostegni: specifiche tecniche per la presentazione della domanda
Contributi a fondo perduto decreto Sostegni: come richiedere il bonus tramite la procedura web dell’Agenzia delle Entrate
Il modulo di domanda per i contributi a fondo perduto dovrà essere presentato entro la scadenza del 28 maggio 2021, esclusivamente in modalità telematica.
Il contribuente potrà fare domanda direttamente o tramite l’intermediario già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. L’accesso alla procedura web è possibile con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel.
Dopo aver inviato domanda, la palla passa all’Agenzia delle Entrate che, dopo le opportune verifiche, rilascerà una specifica ricevuta al soggetto che ha inviato la domanda.
In caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo a fondo perduto (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta), all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito” , accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.
Secondo quanto dichiarato dal Premier Draghi nella conferenza stampa di presentazione del decreto Sostegni, i primi pagamenti partiranno già dall’8 aprile 2021.
Fondo perduto decreto Sostegni, focus su requisiti e calcolo
Sono due i requisiti specifici per accedere al nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni:
- aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
- aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30 per cento.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
Hanno diritto ad accedere alla misura i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
Il calcolo dell’importo del fondo perduto riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate è effettuato in relazione alla perdita media mensile di fatturato o corrispettivi registrata nel 2020 rispetto al 2019, secondo le seguenti percentuali:
- 60 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- 50 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
- 40 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
- 30 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
- 20 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Domanda fondo perduto decreto Sostegni: istruzioni e modello