Contributi a fondo perduto del decreto Sostegni con pagamento diretto o compensazione F24. Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 introduce una nuova modalità di fruizione della somma riconosciuta, a scelta irrevocabile da parte del titolare di partita IVA.
Contributi a fondo perduto, pagamento diretto o compensazione F24: la novità è contenuta nel testo del decreto Sostegni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021.
I nuovi contributi a fondo perduto cambiano non solo nei criteri per il calcolo, ma anche in relazione alle modalità di utilizzo della somma riconosciuta.
Secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 7 del decreto legge n. 41/2021, il titolare di partita IVA potrà optare, in luogo del pagamento diretto, per l’utilizzo in compensazione con il modello F24.
La trasformazione del fondo perduto in credito d’imposta consentirà di utilizzare l’importo riconosciuto per pagare le imposte dovute, una sorta di “partita di giro” per l’Erario.
Contributi a fondo perduto DL Sostegni: pagamento diretto o compensazione
Come già anticipato dal Ministro dello Sviluppo Economico, il decreto Sostegni consente al titolare di partita IVA di scegliere tra due diverse modalità di riconoscimento del contributo a fondo perduto.
In alternativa al pagamento diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile optare per l’utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto, che diventerebbe quindi un credito d’imposta da indicare in dichiarazione dei redditi.
Stando a quanto previsto dal testo del decreto Sostegni n. 41 del 22 marzo 2021, a scelta irrevocabile del contribuente il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità come credito d’imposta, da usare in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica.
L’uso in compensazione del contributo a fondo perduto è tra l’altro svincolato dai limiti previsti:
- dall’articolo 31, comma 1 del decreto legge n. 78/2010, ossia il divieto di compensazione in caso di debiti iscritti a ruolo e scaduti, per un importo superiore a 1.500 euro;
- dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ossia il limite di 700.000 euro di compensazioni per anno solare;
- dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia il limite di 250.000 euro per la compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Decreto Sostegni, contributi a fondo perduto da 1.000 a 150.000 euro
L’utilizzo del contributo a fondo perduto in compensazione si presenta una valida alternativa per i beneficiari di somme di importo minimo.
Sarà in ogni caso il beneficiario a dover scegliere se ottenere il pagamento sull’IBAN indicato in domanda o se intende usare la somma per pagare imposte e contributi.
A definire i dettagli operativi sarà l’Agenzia delle Entrate, chiamata a definire le modalità operative per l’accesso al nuovo fondo perduto.
Nell’attesa, facciamo il punto dei requisiti e degli importi della misura di sostegno.
Gli importi del contributo a fondo perduto riconosciuti dal decreto Sostegni vanno da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società a un massimo di 150.000 euro, e saranno determinati in base a cinque scaglioni di ricavi e compensi:
- 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Il limite che esclude dalla platea di beneficiari è 10 milioni di euro raggiunti nel 2019 e per accedervi è necessario aver registrato un calo di fatturato medio mensile nel 2020 pari almeno al 30 per cento rispetto al 2019. Questo parametro non dovrà essere considerato per le attività avviate dal 1° gennaio 2019.
Accedono al contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi le startup, ossia per le partite IVA attive dal 1° gennaio 2020.
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