Scontrino elettronico: quali sono le sanzioni nel caso di invio omesso o tardivo? Analisi della normativa di riferimento e della durata della moratoria, sia per i soggetti tenuti ad adeguarvisi dal 2020 che per quelli già obbligati dal 1° luglio 2019.
Sanzioni scontrino elettronico: cosa rischia chi omette l’invio dei dati dei corrispettivi telematici o li trasmette in ritardo? Analizziamo di seguito la normativa di riferimento.
Le sanzioni relative allo scontrino elettronico, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici, sono disciplinate dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.
Prima di vedere punto per punto quali sanzioni si applicano, ricordiamo che per i primi sei mesi dall’avvio dell’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, le sanzioni previste in caso di invio tardivo non si applicheranno qualora l’adempimento venga effettuato entro il mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.
La novità è stata introdotta in sede di conversione del Decreto Crescita, ed è stata resa necessaria dalla richiesta avanzata da più fronti di avere più tempo per adeguarsi al debutto dello scontrino elettronico.
La moratoria di sei mesi sulle sanzioni impatterà non solo sui contribuenti obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri dal 1° luglio 2019, ma anche per tutti gli altri commercianti e artigiani che dovranno adeguarsi al nuovo obbligo dal 1° gennaio 2020.
A fornire le indicazioni operative in merito è stata l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 15 del 29 giugno 2019 ha istituito quella che è stata definita come una “proroga di fatto” del nuovo obbligo in chiave digitale nato per contrastare il fenomeno dell’evasione.
Sanzioni scontrino elettronico in caso di invio omesso o tardivo
Ai sensi del comma 6, articolo 2 del Decreto Legislativo n. 127/2015, la mancata memorizzazione, l’omessa trasmissione così la memorizzazione e trasmissione di dati incompleti o non veritieri è punita con le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
Normativa di riferimento | Sanzione scontrino elettronico |
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articolo 6, comma 3, decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. | Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e’ in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. |
articolo 12, comma 2 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 | Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e’ disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e’ immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e’ disposta per un periodo da un mese a sei mesi. |
Come evidenziato nella tabella di cui sopra, la sanzione prevista nel caso di omesso o tardivo invio dello scontrino elettronico è duplice:
- sanzione pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo del corrispettivo non correttamente documentato;
- sanzione accessoria, nel caso di quattro violazioni nel quinquennio, corrispondente alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da 3 giorni a 6 mesi.
Come ricordato in apertura, per i primi sei mesi di avvio dell’obbligo dello scontrino elettronico è prevista una moratoria di sei mesi dall’applicazione delle sanzioni.
Sanzioni scontrino elettronico: moratoria di sei mesi
È stato il Decreto Crescita a detonare, seppur in parte, l’effetto dell’avvio dell’obbligo dello scontrino elettronico, sia per i soggetti obbligati a partire dal 1° luglio 2019 che per coloro che dovranno adeguarvisi entro il 1° gennaio 2020.
Nello specifico, l’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 introdotto in sede di conversione, ha modificato il comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, prevedendo che:
“I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.”
La modifica in esame è intervenuta su due punti:
- sul termine di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri, fissato a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
- sulle sanzioni applicate nel caso di tardivo invio telematico all’Agenzia delle Entrate.
In merito alla moratoria sulle sanzioni, è stato previsto un periodo transitorio, che consentirà di evitare l’applicazione delle stesse nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Attenzione: la moratoria non modifica l’obbligo di memorizzazione giornaliera ed i termini delle liquidazioni IVA.
L’obiettivo non è stato solo quello di agevolare le imprese, ma di risolvere un problema tecnico che di fatto ha reso impossibile far partire a regime il nuovo scontrino elettronico: molti produttori dei registratori telematici non hanno ancora predisposto il software necessario per l’invio dei dati dalla cassa all’Agenzia delle Entrate.
La moratoria sulle sanzioni si è quindi trasformata in una proroga di sei mesi, che ha coinvolto anche l’obbligo di sostituire i vecchi registratori di cassa con i nuovi, dotati dei software e delle funzioni necessarie per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Sanzioni scontrino elettronico: quando si applica la moratoria semestrale
A beneficiare della moratoria dalle sanzioni relative allo scontrino elettronico saranno sia i contribuenti obbligati ad adeguarsi entro lo scorso 1° luglio 2019 che la restante e più ampia platea di contribuenti destinatari dell’obbligo a partire dal 1° gennaio del 2020.
Le tempistiche sono quindi le seguenti:
- soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 31 dicembre 2019;
- soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 30 giugno 2020.
Le sanzioni sospese sono quelle previste dal comma 6, articolo 2, del decreto legislativo n. 127/2015, il quale richiama a sua volta a quelle previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Nello specifico, nel caso di invio tardivo dei dati dei corrispettivi giornalieri, è prevista una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria.
La prima è pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato nei termini previsti. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
La seconda invece si applica nel caso di quattro distinte violazioni commesse nel corso di 5 anni, e consiste nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e’ disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
Nei sei mesi di moratoria invio dei corrispettivi tramite servizi specifici
L’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri durante i sei mesi di moratoria sarà effettuato con modalità specifiche dai soggetti non ancora in possesso dei registratori telematici.
Così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 4 luglio 2019, durante il periodo transitorio dei sei mesi i dati dei corrispettivi potranno essere trasmessi tramite i servizi online, che prevedono tre diverse opzioni:
- servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
- servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.
- mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, sempre secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 4 luglio 2019.
L’invio potrà essere effettuato mediante il portale “Fatture e Corrispettivi”.
Corrispettivi giornalieri da memorizzare con i vecchi registratori di cassa
La moratoria sulle sanzioni si applica quindi esclusivamente alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, per i quali si avrà tempo fino al mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.
Non cambia invece l’obbligo di memorizzazione giornaliera, sul quale appare utile richiamare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E.
Temporaneamente, si potrà adempiere all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.
Tale facoltà sara ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria dall’applicazione delle sanzioni.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.
Una precisazione importante riguarda i soggetti che hanno messo in servizio il registratore telematico entro i termini ordinari. Anche in tal caso, nel primo semestre dall’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi non saranno applicate sanzioni nel caso di invio dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sanzioni scontrino elettronico e durata moratoria invio dei corrispettivi telematici