Scontrino elettronico, pronte le regole per l'invio dei corrispettivi telematici senza registratore. Nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 istruzioni e specifiche tecniche.
Scontrino elettronico, modalità di invio ed istruzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 luglio 2019.
Per i soggetti senza registratore telematico, i dati dei corrispettivi giornalieri potranno essere inviati in tre diverse modalità: tramite il servizio web disponibile su Fatture e Corrispettivi, con l’upload di un file comprensivo di tutti i corrispettivi per giornata o con l’inserimento dei dati manualmente, o in alternativa mediante un protocollo https o sftp.
Resta come di consueto la possibilità di affidarsi ad un intermediario, il quale dovrà rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta.
Le istruzioni e le specifiche tecniche contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione degli scontrini elettronici recepiscono le novità introdotte in sede di conversione del Decreto Crescita, pensate anche per venire incontro ai commercianti senza registratore telematico.
Scontrino elettronico, pronte le modalità di invio dei corrispettivi telematici
Era particolarmente atteso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le modalità e le specifiche tecniche per l’invio dei corrispettivi telematici. Lo scontrino elettronico è ora pronto per l’avvio della fase transitoria semestrale.
Nel provvedimento del 4 luglio 2019 vengono individuate tre diverse modalità di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri per i contribuenti senza registratore di cassa telematico.
I soggetti obbligati all’invio dello scontrino elettronico dal 1° luglio potranno trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri mediante i seguenti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:
- servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
- servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.
Ai due servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate si affianca una terza modalità di trasmissione:
- mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Scontrino elettronico, provvedimento del 4 luglio 2019 e specifiche tecniche per l’invio
- Agenzia delle Entrate - provvedimento del 4 luglio 2019
- Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
- Specifiche tecniche corrispettivi telematici (fase transitoria)
- Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Per la fase transitoria
Scontrino elettronico, servizi dell’Agenzia delle Entrate disponibili entro il 29 luglio 2019
Non sarà ancora possibile “testare” per ora i servizi di trasmissione dei corrispettivi telematici previsti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019.
Complice il periodo di moratoria semestrale che consentirà di trasmettere i dati degli scontrini elettronici entro il mese successivo a quello di riferimento, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione i servizi per l’invio senza registratore telematico entro il 29 luglio 2019.
Una conferma che anche i meglio intenzionati dovranno in ogni caso attendere ancora prima di adempiere al nuovo obbligo anti-evasione introdotto per i commercianti, negozianti e per tutti i soggetti che effettuano operazioni per le quali è obbligatorio il rilascio di scontrini o ricevute.
Le funzionalità per l’invio dei corrispettivi telematici annunciate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno tra l’altro utilizzabili esclusivamente per il periodo transitorio, ovvero per i primi sei mesi dall’avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici.
A tal proposito si ricorda che l’articolo 12-quinques del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato il comma 6-ter dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, prevedendo che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di scontrino elettronico (decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti) non si applicano le sanzioni previste in caso di trasmissione tardiva qualora l’invio sia effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Dopo il periodo di moratoria, l’invio dovrà essere effettuato entro 12 giorni, stesso termine ampio previsto anche per le fatture elettroniche.
Invio corrispettivi telematici anche tramite intermediari, con obbligo di rilascio della ricevuta
Come di consueto i contribuenti potranno affidarsi ai propri intermediari.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che la trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, mediante i servizi gratuiti disponibili su Fatture e Corrispettivi, anche dal proprio commercialista.
In tal caso, l’intermediario incaricato alla trasmissione telematica degli scontrini elettronici dovrà rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scontrino elettronico, pronte le modalità di invio dei corrispettivi telematici