Credito IVA esistente, nessuna sanzione in caso di mancata apposizione del visto di conformità. Si tratta di una violazione meramente formale che non pregiudica le attività di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria. A evidenziarlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 25736 del 1° settembre 2022.
Una volta accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto di conformità nei termini di legge da parte del professionista abilitato si risolve in una violazione meramente formale che non comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative né tantomeno il venir meno del diritto alla compensazione del credito.
Per la Corte di Cassazione infatti l’inosservanza dell’obbligo di legge non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria né arreca alcun pregiudizio per le casse erariali.
Questo il contenuto dell’Ordinanza n. 25736 del 1° settembre 2022.
- Corte di Cassazione - Ordinanza n. 25736 del 1° settembre 2022
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La sentenza - La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società avverso l’atto di recupero IVA 2011 emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’indebita compensazione di crediti avvenuta senza la dichiarazione di conformità, con irrogazione della sanzione prevista per l’omesso versamento dei tributi pari al trenta per cento dell’importo indebitamente compensato.
Il ricorso è stato accolto in sede di prime cure ma la decisione è stata ribaltata dalla CTR che ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.
La società ha proposto ricorso in cassazione lamentando violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/97 e dell’art. 10 della legge n. 212/2000, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la mancata apposizione del visto di conformità costituisse una violazione sostanziale, con conseguente legittima applicazione della sanzione prevista per gli omessi o ritardati versamenti.
Il visto di conformità è un obbligo previsto dall’art.10, comma 1, lett. a), n. 7, d.l. n.78 del 2009 per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro (oggi 5.000).
Nel caso di specie, sebbene il credito risultasse spettante, lo stesso non risultava apposto a causa di un errore materiale che non ha consentito l’identificazione del codice fiscale del professionista per una anomalia del software utilizzato.
Ciò ha comportato il recupero del credito IVA maturato nel 2011 e l’irrogazione della sanzione proporzionale come previsto dall’art. 10 co. 1 del DL 78/2009, così come modificato dal DL 50/2017.
In buona sostanza, sebbene fosse incontestata la spettanza del credito riguardo all’esistenza, alla sussistenza e alla liquidità dello stesso, l’avvenuta compensazione è risultata indebita in quanto effettuata in assenza del visto di conformità sulla dichiarazione.
In materia di cause di non punibilità l’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 prevede, tra l’altro, che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
Il principio è ribadito all’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente laddove è previsto non sono irrogate sanzioni amministrative quando la violazione si traduce in una “mera violazione formale senza alcun debito di imposta”.
Ciò premesso la Corte di cassazione ha ribadito che, per configurare una violazione meramente formale, occorre:
“la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo.”
In linea con tale principio la mancata apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire condotta fraudolenta, non ha arrecato alcun pregiudizio per le casse erariali.
Per la Cassazione la funzione del visto di conformità, richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta, è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato.
Trattandosi di “controllo anticipato”, quindi, la sua inosservanza è inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Al contempo la mancata apposizione del visto di conformità non incide negativamente in danno del fisco sulla base imponibile dell’imposta o sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto.
Nella controversia de qua la Corte di merito non si è attenuta a tali principi perché ha affermato, in linea con la posizione dell’Agenzia delle entrate che l’inadempimento configura, sotto il profilo sanzionatorio, una violazione di omesso versamento.
Da qui l’accoglimento del ricorso proposto dalla società con la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto l’originario ricorso avverso l’atto di recupero del credito IVA e di irrogazione della sanzione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Se il credito IVA esiste, nessuna sanzione per la mancata apposizione del visto di conformità