Visto di conformità: la guida completa

Carla Mele - Dichiarazioni e adempimenti

Guida completa al visto di conformità: cos'è, come funziona e perché si appone sulle dichiarazioni fiscali

Visto di conformità: la guida completa

Il visto di conformità, definito anche visto leggero, è stato introdotto con il decreto legislativo numero 241/1997.

Esso rientra a tutti gli effetti nell’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria, con la peculiarità che i soggetti legittimati a condurla sono esterni ad essa.

Il visto di conformità è necessario per:

  • ottenere l’esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro (si veda a questo proposito l’articolo 38-bis del dpr 633/1972);
  • utilizzare in compensazione f24 i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Cos’è il visto di conformità?

Il visto di conformità è un’attività di controllo formale svolta dal professionista; essa consiste in un’attestazione circa la corrispondenza della dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione, alle scritture contabili e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto e i versamenti.

L’attestazione è resa dal professionista indicando il suo codice fiscale e apponendo la sua firma in appositi spazi nelle dichiarazioni fiscali.

Il visto di conformità è obbligatorio in caso di:

  • presentazione del Modello 730;
  • compensazione orizzontale dei crediti Iva di importo superiore a 5.000 euro;
  • compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive ed Irap per importi superiori a 5.000 euro;
  • esecuzione del rimborso di un credito Iva superiore a 30.000 euro.

Visto di conformità: i soggetti abilitati

I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono:

  • Responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf;
  • Dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • Consulenti del lavoro;
  • Soggetti iscritti nei ruoli di periti alle Camere di Commercio (questi non possono però apporre il visto sul «Modello 730»).

Per il rilascio del visto, il professionista deve avere un alto profilo di onorabilità e moralità, oltre a possedere la partita Iva, ed essere abilitato ai servizi telematici Entratel.

Prima di esercitare il rilascio del visto di conformità, egli è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione, ai sensi dell’art. 21 del D.M.164/99, nella quale deve indicare:

  • dati anagrafici, qualifica professionale posseduta, codice fiscale e numero di partita IVA;
  • domicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività professionale;
  • codice fiscale e la sede dello studio professionale associato in cui collabora.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate inserirà il nome del professionista nell’elenco pubblico dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità.

Tale elenco è molto importante per i contribuenti: consente di verificare, infatti, se il professionista a cui si intende affidare la propria contabilità o la propria dichiarazione dei redditi sia o meno abilitato a rilasciare il visto di conformità (che come abbiamo visto in precedenza è assolutamente necessario in determinate situazioni).

Cos’è e come funzione il visto di conformità?
Visto di conformità: guida in formato pdf dell’Agenzia delle Entrate

Visto di conformità e presentazione dichiarazione per compensazioni crediti IVA e imposte sui redditi

Quando si parla di visto di conformità è necessario ricordare le regole previste per le compensazioni dei crediti IVA e le novità introdotte per le compensazioni relative alle imposte sui redditi.

Per le compensazioni di importo superiore a 5.000 euro è previsto, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, l’obbligo di apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

A partire dai crediti d’imposta maturati dal 2019, sono inoltre uniformate le regole relative all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.

Il Decreto Fiscale n. 124/2019 ha uniformato le regole previste per le compensazioni fiscali, estendendo anche alle imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap) le disposizioni già previste in materia di crediti IVA.

Oltre all’apposizione del visto di conformità, anche per le compensazioni dei crediti relativi alle imposte dirette di importo superiore a 5.000 euro sarà necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione di riferimento.

Le imposte interessate dall’obbligo di obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito per le compensazioni sono:

  • imposte sostitutive;
  • imposte sui redditi e addizionali;
  • IRAP;
  • IVA.

I crediti possono essere compensati a partire dal decimo giorno successivo alla corretta presentazione della documentazione.

Visto di conformità: responsabilità del professionista, sanzioni ed obbligo di identità soggettiva

Le inadempienze commesse dal professionista nel rilascio del visto di conformità comportano l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie.

Oltre alle sanzioni amministrative che possono variare da € 258 a € 2.582,42, in caso di gravi e ripetute omissioni, i professionisti abilitati possono vedersi sospesa la facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo che varia da uno a tre anni.

Il soggetto che appone il visto di conformità deve essere sempre lo stesso rispetto a colui che invia la dichiarazione dei redditi: lo ha evidenziato anche l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 99/E del 29 novembre 2019.

In particolare, il comma 3-bis dell’articolo 3 del d.p.r. 322/1998:

I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse

Inoltre, la circolare della stessa Agenzia delle entrate numero 21/E del 4 maggio 2009, ha chiarito che

La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.

Obbligo di identità soggettiva tra chi invia la dichiarazione dei redditi e chi appone il visto di conformità
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 99/E del 29 novembre 2019

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network