Fattura elettronica, esenzione dall'imposta di bollo se l'intera operazione è imponibile ai fini IVA. A chiarirlo è la risposta all'interpello numero 7 del 10 gennaio 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Imposta di bollo da due euro se i corrispettivi si riferiscono a operazioni rilevanti ai fini IVA, che attestano pagamenti fuori campo IVA superiori a 77,47 euro.
Fattura elettronica, non si deve corrispondere l’imposta di bollo se l’intera operazione è imponibile ai fini IVA.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 7 del 10 gennaio 2022.
Le fatture relative a operazioni imponibili ai fini IVA beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo.
Tale imposta deve essere pagata, nella misura di 2 euro, nel caso in cui i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni sottoposte all’imposta sul valore aggiunto attestano pagamenti fuori campo IVA per un ammontare superiore a 77,47 euro.
Fattura elettronica, se l’intera operazione è imponibile IVA non si paga l’imposta di bollo
In tema di fattura elettronica, non si paga l’imposta di bollo se l’intera operazione è imponibile ai fini IVA.
A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 7 del 10 gennaio 2022.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 7 del 10 gennaio 2022
- Fatturazione elettronica imposta di bollo.
Come di consueto i chiarimenti arrivano in risposta ai quesiti posti dall’istante, che sta progettando un sistema informatico per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi per il pagamento degli indennizzi erogati in seguito alla violazione del termine ragionevole di durata del processo.
L’incarico è affidato da un’Amministrazione, con lo scopo di ridurre i tempi necessari al perfezionamento della procedura.
Nello specifico l’istante chiede chiarimenti sui seguenti punti relativi all’imposta di bollo e alla fatturazione elettronica:
- in quali casi l’Amministrazione paga deve applicare l’imposta di bollo;
- se, per i pagamenti a favore del professionista che nel procedimento assume contemporaneamente la veste sia di ricorrente che di distrattario delle spese processuali, è sempre prevista l’emissione di fattura elettronica intestata all’Amministrazione che ha effettuato la liquidazione.
Prima di fornire i chiarimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alla fattura elettronica l’Amministrazione finanziaria ricapitola il quadro normativo di riferimento in materia.
I pagamenti degli indennizzi dovuti per il mancato rispetto dei tempi ragionevoli per la conclusione dei processi civili sono regolati dall’articolo 5-sexies della legge numero 89/2001.
In base alla normativa, il creditore deve rilasciare all’amministrazione debitrice una dichiarazione (da trasmettere online):
“attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo.”
Lo stesso soggetto deve inoltre trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
Il pagamento delle somme spettanti viene effettuato con accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori. Nel caso in cui tali somme non siano superiori a 1.000 euro c’è anche la possibilità di erogazioni per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile.
Fattura elettronica, quando si paga l’imposta di bollo da 2 euro
Per chiarire in quali casi si deve corrispondere l’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate richiama l’apposita disciplina, ovvero il Dpr n. 642/1972.
L’articolo 1 della norma in esame elenca gli atti e i documenti, i documenti e i registri, assoggettati all’imposta.
L’importo di 2 euro deve essere applicato sui documenti che vengono emessi a seguito di spese non imponibili ai fini IVA.
L’importo deve superare la somma di 77,47 euro e si riferisce a:
"fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria."
Beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo, invece, le fatture e i documenti ricompresi nell’elenco della tariffa, nel caso in cui siano relativi a operazioni imponibili ai fini IVA.
A prevederlo è, infatti, la tabella allegata all’articolo 6 dello stesso Dpr n. 642/1972.
In sintesi, in merito al pagamento dell’imposta di bollo:
- sono esenti le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi a operazioni assoggettate a IVA;
- si deve corrispondere nella misura di 2 euro se, oltre a indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate a IVA, le fatture attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile IVA per un ammontare superiore a 77,47 euro.
Un secondo aspetto su cui vengono forniti chiarimenti riguarda la fatturazione elettronica nei confronti di una Pubblica Amministrazione.
In questo caso, le fatture, anche se riferite a somme fuori campo IVA devono essere inviate tramite il Sdi, il Sistema di interscambio.
L’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 riguarda tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, sia nei rapporti “B2B” “business to business", che “B2C” “business to consumer”.
A prevederlo è stata la Legge di Bilancio 2018.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica, se l’intera operazione è imponibile IVA non si paga l’imposta di bollo