Fattura elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022

Mancano ormai pochi giorni: dal 1° luglio la fattura elettronica diventerà obbligatoria anche per i contribuenti nel regime forfettario. Ecco cosa cambierà per i titolari di partita IVA nel regime agevolato.

Fattura elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022

Dal 1° luglio 2022 anche per le piccole partite IVA partirà l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche tramite il SdI, il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, infrastruttura tecnologica che “sorregge” il Fisco digitale.

L’obbligo lascerà temporaneamente fuori i soggetti con ricavi o compensi relativi al 2021, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro. L’esenzione sarà in tal caso prevista fino al 2023, e l’obbligo partirà quindi dal 1° gennaio 2024.

A prevedere l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per le partite IVA che applicano la flat tax è stato il decreto PNRR 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022.

Non solo: la fattura elettronica sarà obbligatoria dal 1° luglio 2022 anche per i contribuenti in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche.

L’avvio delle novità sarà in ogni caso caratterizzato da una sorta di “moratoria” dall’applicazione della disciplina sanzionatoria.

Per i primi tre mesi sarà possibile effettuare l’emissione del documento entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza l’applicazione di sanzioni.

Fattura elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022: cosa cambia per le partite IVA

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 contiene ulteriori misure per l’attuazione dei 45 obiettivi del PNRR previsti per il primo semestre dell’anno e introduce una serie di novità di rilievo in materia di Fisco.

L’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari è una di queste, alla quale si affianca l’introduzione a partire dal 30 giugno delle sanzioni per mancato utilizzo del POS.

Per quel che riguarda la fattura elettronica obbligatoria, il decreto interviene sugli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, sopprimendo la parte in cui si prevede l’esenzione per:

  • soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, ossia le associazioni sportive dilettantistiche.

L’esonero continuerà in ogni caso ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per i titolari di partita IVA fino a 25.000 euro di ricavi e compensi.

Una parte limitata di forfettari, quindi, continuerà a poter emettere fatture in modalità analogica.

Fattura elettronica per i forfettari, termine di emissione più lungo per il terzo trimestre 2022

Il testo definitivo del decreto PNRR 2 conferma il periodo di parziale “moratoria” dall’applicazione delle sanzioni.

Nello specifico, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione si allunga quindi temporaneamente e fino al mese successivo non si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997.

Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Fattura elettronica forfettari, codice natura N2.2 anche dal 1° luglio 2022

Non cambieranno le regole operative per l’emissione della fattura elettronica.

Dal 1° luglio 2022, al pari di quanto previsto ad oggi, sarà necessario indicare il codice natura N2.2 nelle fatture elettroniche, già ad oggi utilizzato nell’ambito di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali non è addebitata l’IVA.

A specificarlo è stata l’Agenzia delle Entrate nell’ambito di Telefisco del 15 giugno 2022. Non vi saranno novità a livello operativo, e continueranno ad applicarsi le specifiche tecniche già ad oggi previste con decorrenza dal mese di luglio.

Come indicato nelle regole disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’elemento “DatiGeneraliDocumento”, accanto alle informazioni specifiche relative all’operazione effettuata, sarà quindi necessario compilare il campo “Natura” inserendovi il codice generico “N2.2 non soggette - altri casi”.

Fattura elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022 per l’attuazione del PNRR

Entro il primo semestre 2022 deve essere raggiunto il Milestone M1C1-103, uno degli obiettivi specifici previsti nell’ambito della riforma dell’Amministrazione fiscale richiesta ai fini dell’accesso ai fondi del PNRR.

Si tratta dei primi adempimenti da espletare nel nuovo anno e, nel concreto, dovranno essere adottati ed entrare in vigore “atti di diritto primario e derivato”, regolamenti e procedure amministrative volti ad incoraggiare la tax compliance, migliorare gli audit e i controlli.

Come indicato nelle schede di sintesi del Ministero dell’Economia allegate alla Relazione al Parlamento sull’attuazione del PNRR, delimitare ulteriormente il perimetro dei soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica è una delle vie per il contrasto all’evasione in materia di IVA.

L’estensione dell’obbligo, già autorizzata dall’Europa, rientra quindi a pieno titolo tra le misure necessarie all’attuazione del PNRR, seguendo le linee guida tracciate nella Relazione del MEF.

Secondo quanto indicato dal Ministero, lasciare fuori dalla fatturazione elettronica i titolari di partita IVA in regime forfettario limita fortemente lo svolgimento delle attività di analisi del rischio evasione.

Sono 1,8 milioni i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva del 15 per cento (dato relativo al 2019), e:

“la mancanza delle informazioni relative alle operazioni attive dagli stessi effettuati produce un vulnus alle esigenze di completezza delle basi dati e limita l’attivazione di iniziative volte a stimolare la compliance.”

Questo è quanto si legge nel documento messo a punto dal Ministero dell’Economia per orientare il Governo nella scelta delle vie da percorrere nell’ambito della riforma del Fisco richiesta dal PNRR.

L’obiettivo principale resta quello di ridurre il gap in materia di IVA; dall’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il recupero del gettito IVA è stato pari al 2,4 per cento, rispetto al 2018, per un importo pari a circa 3,5 miliardi di euro. Numeri positivi, e che potrebbero aumentare ulteriormente ampliando la platea dei soggetti obbligati.

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Relazione del 20 dicembre 2021
Relazione per orientare le azioni di governo volte a ridurre l’evasione fiscale derivante da omessa fatturazione

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