Il docente titolare di una cattedra part time, che impartisce con cadenza regolare lezioni private o dà ripetizioni deve avere la partita IVA. Ai fini della tassazione, dovrà scegliere se avvalersi del regime forfettario oppure passare al regime agevolativo speciale sulle lezioni private introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. I chiarimenti nell’interpello dell’Agenzia delle Entrate dell'8 marzo
La partita IVA è obbligatoria per l’insegnante, titolare part time di una cattedra, che impartisce con regolarità lezioni private o dà ripetizioni.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello dell’8 marzo 2024.
Il docente potrà scegliere se avvalersi del regime forfettario oppure del regime speciale sulle lezioni private previsto dalla Legge di Bilancio 2019.
Nel primo caso si avrà una tassazione del reddito ai fini IRPEF con l’aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell’IVA, ma con obbligo di fatturazione, mentre nel secondo si applica l’imposta sostitutiva IRPEF del 15 per cento sui compensi che derivano dall’attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione in regime di esenzione.
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Partita IVA obbligatoria per gli insegnanti che danno ripetizioni private
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 63, pubblicata l’8 marzo 2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale che si applica al docente part time che svolge con regolarità lezioni private o ripetizioni.
In questo caso l’insegnante, anche se dipendente pubblico, deve avere il numero di partita IVA, poiché svolge un’attività economica rilevante ai fini dell’imposta.
Il quesito è stato posto da un docente che ha impartito con regolarità lezioni di lingua straniera con relativa apertura di una partita IVA e che intende continuare tale attività anche dopo aver vinto una cattedra part-time in una scuola statale.
Nello specifico, si chiedeva se fosse possibile chiudere la partita IVA e beneficiare del regime agevolativo speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 13 a 16), cioè l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi provenienti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra.
In primo luogo, l’Agenzia ricorda che le istruzioni per l’applicazione di tale regime agevolativo sono state fornite nella circolare n. 8/E del 2019, nella quale ha specificato che le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo, né sono rilevanti ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.
I redditi soggetti a imposta sostitutiva sono, invece, determinanti ai fini dell’ISEE.
Come si legge nel testo legislativo, il regime speciale in questione riguarda la tassazione del reddito, ma non incide ai fini dell’IVA, per la quale restano applicabili le regole ordinarie.
Partita IVA per ripetizioni private: al docente la scelta tra regime forfettario e speciale
Al riguardo, l’Agenzia ricorda che ai fini dell’applicazione dell’imposta occorre verificare la sussistenza del presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale.
Assunti il presupposto territoriale e quello oggettivo dello svolgimento di lezioni private per un corrispettivo, l’Agenzia si sofferma sul requisito dell’abitualità, che nel caso in esame sussiste, dato che il docente aveva aperto la partita IVA per svolgere l’attività abitualmente e intende continuare a farlo con regolarità, svolgendo “5/6 lezioni a settimana”.
Inoltre, l‘Agenzia sottolinea che il regime speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2019 non è compatibile con il regime forfettario, in quanto quest’ultimo non può essere adottato dalle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito (articolo 1, comma 57, lett. a) della legge n. 190/2014).
Pertanto, il docente dovrà mantenere la partita IVA e valutare se:
- continuare ad applicare il regime forfettario, con tassazione del reddito ai fini IRPEF con l’aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell’IVA, ma con obbligo di fatturazione;
- applicare il regime speciale di cui alla Legge di Bilancio 2019, con applicazione dell’imposta sostitutiva IRPEF del 15 per cento sui compensi che derivano dall’attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 (salva l’opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi ex articolo 36-bis del citato DPR).
Ad ogni modo, il docente titolare di cattedra part time che intende svolgere lezioni private o ripetizioni con regolarità dovrà mantenere la partita IVA.
- Agenzia delle Entrate - Interpello n. 63 dell’8 marzo 2024
- Trattamento fiscale applicabile al docente part–time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Partita IVA obbligatoria per gli insegnanti che danno ripetizioni private