Riforma del Processo Civile, il 25 novembre 2021 è arrivato il via libera definitivo dal Parlamento. Cosa prevede? Dal potenziamento degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie alla semplificazione dell'iter processuale fino alla digitalizzazione, facciamo il punto sulle novità contenute nel testo approvato.
La Riforma del Processo Civile è legge: il via libera definitivo della Camera è arrivato il 25 novembre 2021, dopo che il Senato aveva dato l’ok lo scorso 21 settembre.
Lo schema era approdato a Montecitorio “blindato” dopo che l’altro ramo del Parlamento aveva approvato un maxi emendamento sostitutivo del testo originario.
La Legge delega, a cui il Governo si dovrà attenere per attuare una riforma che renda più efficiente la giustizia civile, prevede un insieme di modifiche molto corposo: accelerazione e semplificazione dei riti di primo e secondo grado, incentivi fiscali all’impiego degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, digitalizzazione del processo.
Queste sono solo alcune delle novità contenute nella Legge delega di Riforma del Processo Civile, uno degli interventi ricompresi nel pacchetto di misure dedicato alla giustizia, insieme alla Riforma del Processo Penale e alla revisione del Consiglio Superiore della Magistratura, che l’Esecutivo conta di rendere effettive entro l’anno.
L’obiettivo fissato nel PNRR è quello di di ridurre del 40 per cento la durata attuale dei processi, raggiungibile attraverso diversi interventi.
Ma vediamo quali sono, nel dettaglio, queste novità e cosa prevede il testo della Delega al Governo per l’efficienza del processo civile approvato in via definitiva.
Riforma del Processo Civile, via libera definitivo alla legge delega: cosa prevede
La disciplina delle procedure stragiudiziali è il primo aspetto che, nel testo della Riforma Processo Civile, si vuole rinnovare, anche attuando modifiche delle norme sugli incentivi fiscali applicabili in caso di successo.
L’esigenza di alleggerimento del carico di giustizia civile è la stessa a cui si ispira la corrispondente Riforma del Processo Penale anch’essa approvata in vi definitiva al Senato lo scorso 23 settembre 2021.
Lo scopo, quindi, è quello non solo di spronare all’esperimento dei tentavi di mediazione o di negoziazione assistita, che per molte materie sono già condizioni di procedibilità dell’azione civile, ma di spingere le parti a trovare un accordo.
In particolare, è previsto un incremento dell’esenzione dall’imposta di registro nei procedimenti di mediazione, contemplato dall’art. 17, comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Il verbale di accordo, senza questa modifica, sarebbe esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, limite che grazie alla novità citata raddoppia a 100.000 euro.
E ancora, la Delega richiede al Governo interventi di semplificazione sulla determinazione del credito d’imposta, riconosciuto alle parti in caso di successo della mediazione, commisurato all’indennità riconosciuta ai mediatori abilitati (art. 20 de decreto legislativo n. 28 del 2010).
Questo beneficio, in base alle novità introdotte, viene esteso anche alle spese per i compensi degli avvocati.
Un altro obiettivo stabilito dalla legge delega sul fronte mediazione e negoziazione assistita è l’estensione del gratuito patrocinio a questi strumenti.
Al contempo, viene incluso nel pacchetto un credito di imposta a favore degli organismi di mediazione, commisurato alla parte non esigibile del compenso per le prestazioni di assistenza legale svolte per coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio.
Infine, si allarga ulteriormente la mediazione obbligatoria dalle materie già previste anche ad altri procedimenti, come quelli in materia di contratti di agenzia, di associazione in partecipazione, di consorzio e di franchising.
Riforma del processo Civile: interventi di semplificazione del rito
Con lo scopo di snellire i procedimenti, la legge delega pone degli obiettivi determinati che, in una Riforma organica della giustizia civile, il decreto legislativi, o i decreti, dovranno seguire.
In particolare, per la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica, il Governo, nel dare attuazione alla delega, deve:
- assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;
- rideterminare i tempi di presentazione delle pretese delle parti nonché le tempistiche per la discussione e per la pronuncia e il deposito della sentenza;
- disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico;
- individuare i procedimenti speciali da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado;
- sostituire il procedimento sommario di cognizione con un unico rito semplificato, esclusivo e obbligatorio per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, più rapido e snello.
Con riguardo a quest’ultimo punto al rito sommario subentrerà il “procedimento semplificato di cognizione” che troverà una più ampia applicazione rispetto al primo. Verranno infatti anche ridotti i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in considerazione dell’oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie.
Per quanto riguarda il giudizio d’Appello, invece, sono previste accelerazioni dei tempi con la fissazione della prima udienza non oltre i 90 giorni, la previsione di termini brevi per la costituzione dell’appellato e l’abrogazione del cosiddetto “filtro in appello”, prodromico all’ammissibilità.
Rimane in vigore la regola dell’immediata esecutività delle sentenze di primo grado, ma con alcune eccezioni, rimesse alla valutazione del giudice.
Riforma del Processo Civile: novità in materia di controversie di lavoro
Sempre con fini deflattivi il testo della riforma prevede, anche per le controversie in materia di lavoro, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato o, se lo ritenga opportuno, anche da un consulente del lavoro.
Il consulente del lavoro, quindi, alternativamente ad un avvocato, potrà affiancare le parti nel corso della procedura di negoziazione per raggiungere un accordo.
Viene poi eliminato il cosiddetto doppio binario del “rito Fornero” (articolo 1, commi da 47 a 68, della legge numero 92/2012) con l’unificazione della disciplina per l’impugnazione dei licenziamenti anche quando debbano essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
Una modifica che punta ad eliminare le sovrapposizioni delle forme di tutela prevista.
Riforma del Processo Civile: incentivi alla digitalizzazione
Per rendere più celeri ed efficienti i processi civili, la riforma che si intende attuare prende le mosse dal successo che, in tempo di pandemia, ha avuto il processo telematico che, secondo gli obiettivi prefissati, da eccezione dovrebbe divenire la regola.
Ecco, quindi, che il testo prevede il deposito di atti e documenti esclusivamente con modalità telematiche o con altri mezzi tecnologici.
Eccezioni alla procedura telematica possono essere autorizzate in caso di malfunzionamenti o in situazioni di urgenza, assicurando comunque la tempestiva ed adeguata comunicazione agli interessati della riattivazione delle procedure telematiche.
La disposizione deve applicarsi ai procedimenti civili davanti al Giudice di Pace, al Tribunale, alle Corti d’Appello e alla Corte di Cassazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riforma del Processo Civile, via libera definitivo alla legge delega: cosa prevede