Processo civile, estensione della negoziazione anche per le cause in materia lavoristica con l'eventuale assistenza di un consulente del lavoro. Questa è una delle novità contenute nel disegno di legge che punta ad una riforma della giustizia, approvato dal Senato il 21 settembre 2021 e ora trasmesso alla Camera.
Processo civile, nel disegno di legge sulla riforma della giustizia è prevista l’estensione della negoziazione assistita anche in materia di lavoro.
Questa è una delle novità che potrebbero prendere piede una volta varato il provvedimento a cui sta lavorando il Parlamento, approvato il 21 settembre 2021 dal Senato e ora in esame alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
L’Atto numero 3289 (ex atto del Senato n. 1662) firmato dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia punta infatti a rendere più efficiente e a velocizzare il processo civile con un’attenzione particolare agli strumenti di composizione alternativa delle controversie.
Si tratta, in buona sostanza, dei “filtri” che permettono una risoluzione stragiudiziale prima ancora di arrivare davanti al giudice.
In questa logica si inserisce l’estensione della negoziazione assistita, il principale strumento di questo tipo insieme alla mediazione, alle controversie individuali in materia lavoristica. Una facoltà, non un obbligo, di cui le parti potrebbero beneficiare con l’assistenza, tra l’altro, anche di un consulente del lavoro, oltre che di un avvocato.
Questa novità, nell’ambito della riforma sulla giustizia che sta prendendo forma, andrebbe quindi ad aggiungersi a tutti gli interventi che intendono incentivare gli accordi finalizzati a risolvere in via amichevole le controversie. Come, per esempio, gli incentivi fiscali per chi ne fa uso o la possibilità di fruire in questi casi del gratuito patrocinio.
Processo civile: negoziazione anche per le cause di lavoro, novità in arrivo con la riforma della giustizia
L’estensione o meno della negoziazione assistita al rito del lavoro, negli ultimi anni, è stato argomento ampiamente dibattuto dagli esperti civilisti e dagli addetti ai lavori.
Da un lato c’era chi voleva valorizzare lo strumento conciliativo, dall’altro chi lo vedeva come un ulteriore adempimento, pressoché inutile che anzi non faceva altro che allungare i tempi della giustizia.
Con il Disegno di Legge numero 3289, che ha recentemente ricevuto il via libera del Senato, sembra che si sia raggiunta una quadra.
La convenzione di negoziazione che consiste in un accordo tra le parti finalizzato a risolvere in via amichevole la controversia che, per ora, non incontra limiti di materia, se non in caso di diritti indisponibili, come le cause per il riconoscimento di figli, e i contenziosi di lavoro.
Si tratta, in estrema sintesi, di una convenzione scritta in cui le parti si mettono d’accordo per risolvere “amichevolmente la lite” disciplinata Decreto legge n. 132 del 2014.
Peraltro, per alcune materie specifiche, quali il risarcimento del danno da circolazione di veicoli o la richiesta di pagamento di somme superiori a 50 mila euro, il tentativo di negoziazione assistita è una condizione di procedibilità e deve essere esperito prima di adire il giudice.
Per quanto riguarda il rito del lavoro, la prima versione del DL n. 132/2014 prevedeva la possibilità di ricorrere in questo caso alla negoziazione con la sola assistenza degli avvocati, ma la successiva conversione il legge ha soppresso questa facoltà.
La modifica introdotta dalla riforma Cartabia, quindi, ripercorre una strada che era già stata intrapresa e che, potrebbe risolvere anche un problema di carattere pratico.
Nella prassi, infatti, sono molti i casi in cui le controversie in materia di rapporti di lavoro subordinato vengono risolte tramite accordi conclusi dagli avvocati delle parti, i quali, dialogando con i rispettivi clienti, sono in grado di individuare la migliore soluzione da offrire alla lite.
Tuttavia, l’accordo raggiunto privatamente è privo del sigillo del sindacato o della Direzione territoriale del lavoro e, in buona sostanza, resta invalido finché non riceve il relativo nulla osta. Un passaggio ulteriore che spesso rischia di ritardare la soluzione della lite.
Ecco, quindi, che la negoziazione estesa al rito del lavoro potrebbe intervenire anche su questo punto e velocizzare tutto il processo conciliativo.
Riforma giustizia civile: negoziazione anche in materia lavoristica con l’assistenza del consulente del lavoro
L’attuale articolo 1 comma 4 lettera q) del testo del Disegno di legge approvato dal Senato recita testualmente:
“Prevedere, (...), la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro ”.
Il consulente del lavoro quindi, alternativamente ad un avvocato, potrà affiancare le parti nel corso della procedura di negoziazione per raggiungere un accordo.
Uno dei punti centrali dell’intervento contemplato dalla riforma, quindi, è la volontà di superare il principio per cui i soli soggetti abilitati a supportare il lavoratore siano la Direzione territoriale del Lavoro, i sindacati e i giudici, gli unici che per ora possono dare valenza ad un accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
Peraltro, è innegabile che già da tempo questa è una regola presente solo “sulla carta” visto che in queste transazioni, il lavoratore è spesso assistito, oltre che da un avvocato, anche da un consulente del lavoro.
Riconoscere, quindi, il ruolo di questo professionista nella negoziazione assistita non sarebbe altre che un’ammissione di una situazione di fatto da tempo divenuta prassi.
Processo civile: negoziazione estesa e incentivi fiscali con la riforma della giustizia
La possibilità di usufruire della negoziazione anche nel processo civile del lavoro, nello schema che vuole un maggiore impiego delle procedure stragiudiziali, quali la mediazione la negoziazione, si aggiunge ad altre importanti novità previste dalla riforma: l’introduzione di incentivi fiscali che spingano a raggiungere un accordo grazie a questi strumenti.
Si tratta non solo di spronarne l’utilizzo, che come anticipato per alcune materie sono già condizioni di procedibilità dell’azione, ma di spronare le parti a trovare un’intesa ancora prima di arrivare di fronte al giudice.
In particolare, nel testo del disegno di legge di riforma si dovrebbe attuare un incremento dell’esenzione dall’imposta di registro nei procedimenti di mediazione, prevista dall’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Il verbale di accordo, per ora, è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, tetto che con la modifica citata dovrebbe essere raddoppiato a 100.000 euro.
Inoltre, lo schema di delega richiede al Governo interventi di semplificazione sulla determinazione del credito d’imposta, riconosciuto alle parti in caso di successo della mediazione, commisurato all’indennità riconosciuta ai mediatori abilitati (art. 20 de decreto legislativo n. 28 del 2010).
Questo beneficio, in base alle novità che si intendono introdurre, dovrebbe essere esteso anche alle spese per i compensi degli avvocati.
Affianco agli incentivi fiscali, poi, si inserisce l’estensione del gratuito patrocinio alla negoziazione e, all’altro procedura stragiudiziale, la mediazione.
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