Gratuito patrocinio: nel calcolo del limite di reddito per l'accesso alla difesa a spese dello Stato si tiene conto anche delle somme esenti da IRPEF, compreso il reddito di cittadinanza. Lo ha ribadito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 313 del 30 aprile 2021.
Gratuito patrocinio: tra le somme che concorrono al calcolo del limite di reddito per l’ammissione al beneficio sono inseriti anche quelli esenti IRPEF, e quindi anche il reddito di cittadinanza.
Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello numero 313 del 30 aprile 2021 in cui si ripercorrono le regole generali sulla determinazione del limite reddituale.
La soglia massima per l’accesso al gratuito patrocinio è ad oggi fissata a 11.746,68 euro. Superato tale limite, non si può richiedere l’assistenza giudiziaria a spese dello Stato.
Il punto di partenza dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate è il DPR che disciplina le spese di giustizia, il numero 115 del 30 maggio 2002, che impone esplicitamente di tener conto anche dei redditi esclusi da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, ancora, ad imposta sostitutiva.
Gratuito patrocinio: le somme che rientrano nel calcolo del limite di reddito
Il gratuito patrocinio a carico dello Stato è riconosciuto ai non abbienti che intendano promuovere un giudizio o che debbano difendersi davanti al giudice e il cui reddito annuo non supera una certa soglia, ad oggi fissata a 11.746,68 euro euro.
- Agenzia delle entrate - risposta ad interpello numero 313 del 30 aprile 2021
- Scarica la risposta su Gratuito patrocinio - limite reddituale DPR 30 maggio 2002, n. 115
La risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate numero 313 del 30 aprile 2021 interviene per fare chiarezza su come detta soglia viene calcolata: anche i redditi su cui non viene pagata l’IRPEF, tra cui anche il reddito di cittadinanza, concorrono alla sua formazione.
L’istante, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di una Corte d’Appello italiana, ha infatti richiesto all’Agenzia delucidazioni in merito all’inclusione di quanto percepito a titolo di reddito di cittadinanza nel tetto reddituale.
La risposta, da quanto emerge nel documento, è affermativa e prende delle mosse dalla lettura dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115.
“Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.
Si legge al terzo comma dell’articolo citato.
Una regola che, tra l’altro, va a declinare quanto previsto dal comma precedente secondo cui, ai fini del calcolo, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso chi richiede la difesa gratuita.
Anche la Cassazione, così come riportato dalla risposta all’interpello, era stata chiara sul punto e aveva contemplato nei limiti anche i redditi non assoggettati ad imposte perché non rientranti nella base imponibile o perché esenti. Secondo gli ermellini, infatti, rilevano anche i redditi da attività illecite o quelli per cui l’imposizione fiscale è stata esclusa.
Il limite di reddito per accedere al gratuito patrocinio come si calcola
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato il richiedente deve essere titolare un reddito annuo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.746,68 euro.
Tale importo viene aggiornato ogni due anni, l’ultima volta con il Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2021.
Il richiedente, nel presentare la domanda di assistenza legale al Consiglio dell’Ordine competente, deve allegare un’autocertificazione sull’entità del proprio reddito alla cui determinazione, come abbiamo visto, concorrono anche dei redditi esenti da IRPEF.
Bisogna, infatti, tener conto di ogni componente di reddito, imponibile o meno, poiché espressivo di capacità economica e indicativo della necessità reale di farsi assistere in giudizio a spese dello Stato.
In questo senso, oltre al reddito di cittadinanza, rientrano nel calcolo, per esempio, di tutte le pensioni che abbiano natura sostitutiva della retribuzione: APE sociale, pensione di vecchiaia o di anzianità. Viceversa, sono escluse l’indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità, destinate alla sola funzione assistenziale.
Rientra nella soglia di reddito anche l’assegno di separazione o divorzio erogato in favore del coniuge, ad esclusione dell’assegno a favore dei figli che, appunto, è destinato unicamente alla cura della prole.
Infine, nell’autocertificazione citata devono essere senz’altro inseriti gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento.
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