L’INPS nella circolare n. 131 fornisce diversi chiarimenti in merito ai requisiti necessari per l’accesso all’assegno sociale. In particolare, il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni
L’INPS fa chiarezza sui requisiti necessari per accedere alla prestazione di assegno sociale.
I dettagli sono contenuti nella circolare n. 131 del 12 dicembre 2022.
Si tratta del sussidio concesso ai cittadini italiani e stranieri che si trovano in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alla soglia individuata ogni anno.
Tra i vari requisiti anche l’obbligo di soggiorno continuativo e legale sul territorio nazionale per almeno 10 anni, di cui l’INPS individua le modalità di verifica.
L’Istituto, infine, fornisce alcune precisazioni sulle maggiorazioni dell’importo e i relativi incrementi annuali.
Assegno sociale: dall’INPS chiarimenti sui requisiti di accesso
Tramite la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022, l’INPS risponde alle richieste di chiarimenti presentate in relazione ai requisiti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
Si tratta della prestazione erogata dall’Istituto in favore dei cittadini italiani e stranieri che si trovano in condizioni economiche disagiate e con redditi al di sotto delle soglie previste annualmente.
Possono fare domanda i cittadini italiani e quelli elencati di seguito:
- dell’Unione europea e extracomunitari loro familiari
- della Repubblica di San Marino;
- stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
- extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
Nello specifico, l’assegno è riconosciuto ai cittadini:
- con almeno 67 anni d’età;
- in uno stato di bisogno economico;
- con cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- con residenza effettiva in Italia.
Dal 2009, poi, è richiesto come requisito anche il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni (art. 20, comma 10, del DL n. 112/2000). Il provvedimento che introduce tale requisito, però, non ha fornito alcun criterio sulle modalità di verifica del soggiorno, né quando questo vada considerato interrotto.
Assegno sociale: la verifica del requisito del soggiorno in Italia
L’INPS spiega come in questo caso possa essere applicato il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” relativo al rilascio dei permessi di soggiorno per lungo periodo.
“le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”
La continuità richiesta dal requisito per l’assegno sociale, dunque, può essere verificata per due quinquenni consecutivi.
A questo proposito, tale continuità si intende interrotta se:
- si è assenti dal territorio italiano per più di sei mesi continuativi (sempre nel singolo quinquennio);
- si è assenti dal territorio per più di 10 mesi complessivi nel quinquennio.
In questi casi il calcolo dei 10 anni ripartirà dalla prima data di presenza in Italia dopo l’interruzione.
Non vanno calcolate le assenze dovute a obblighi militari, gravi e documentati motivi di salute o per altri motivi rilevanti, come gravidanza e maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
Il requisito di permanenza continuativa per la prestazione di assegno sociale va certificato indipendentemente dalla cittadinanza dei richiedenti. Questo può essere autocertificato dall’interessato e va verificato dalle strutture territoriali, le quali acquisiscono il certificato storico di residenza dal Comune.
“Resta fermo, in ogni caso, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni.”
Per le indicazioni sull’autocertificazione e sulla dichiarazione dei redditi esteri da parte di cittadini non comunitari si rimanda al testo integrale della circolare n. 131.
- INPS - Circolare n. 131 del 12 dicembre 2022
- Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Chiarimenti normativi
Assegno sociale: i requisiti per la maggiorazione dell’importo
Per quanto riguarda l’importo dell’assegno sociale, sono due i provvedimenti che hanno previsto la possibilità di alcune maggiorazioni in presenza di specifici requisiti:
- l’articolo 70 della legge n. 388/200;
- l’articolo 38 della legge n. 448/2001.
Il primo provvedimento ha riconosciuto ai titolari della pensione sociale una maggiorazione. Questa spetta solo a coloro che hanno diritto all’assegno sociale e nelle seguenti modalità:
- età inferiore a 75 anni, aumento dell’assegno sociale di 12,92 euro per 13 mensilità;
- età pari o superiore a 75 anni, aumento dell’assegno sociale di 20,66 euro per 13 mensilità.
Il secondo provvedimento, invece, ha previsto un incremento annuale della maggiorazione, cosiddetto “incremento al milione”. Come sottolinea l’INPS:
“L’incremento è riconosciuto a coloro che hanno 70 anni di età. L’età viene ridotta di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni). A tale fine deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione (figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.”
Infine, per la maggiorazione e l’incremento devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, ad esclusione dei seguenti:
- il reddito della casa di abitazione;
- delle pensioni di guerra;
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
- i trattamenti di famiglia;
- eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.
La domanda di assegno sociale deve essere definita entro 45 giorni. Qualora la documentazione allegata alla richiesta dovesse essere incompleta, il termine potrà essere sospeso per massimo 30 giorni.
La mancata integrazione della documentazione comporta il rifiuto della domanda. Per accedere alla prestazione il cittadino dovrà presentare una nuova istanza allegando tutta la documentazione necessaria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno sociale: dall’INPS chiarimenti sui requisiti di accesso