L'esercizio dell'attività di mediatore occasionale è un comparto avente delle peculiarità estranee alle figure professionali ad esso assimilato, per questo al fine dello svolgimento di tale attività è necessario seguire alcune regole specifiche. Di seguito tutte le regole, dall'iscrizione in CCIAA e la richiesta di partita IVA.
Mediatore occasionale: iscrizione in CCIAA e partita IVA, facciamo il punto su regole ed adempimenti.
Il mediatore occasionale è una figura professionale rispondente ad alcune caratteristiche particolari, le quali devono essere tutte assiduamente soddisfatte al fine di poter consentire lo svolgimento di tale attività.
L’occasionalità associata al mediatore configura la natura stessa della figura professionale oggetto di analisi, in quanto tendenzialmente per lavoro autonomo occasionale si intende quello svolto da una persona fisica non titolare di partita IVA, la quale per lo svolgimento di tale attività percepisce su base annua un compenso lordo inferiore ai 5.000 euro.
Nel caso del mediatore occasionale non è questo il parametro da mettere in evidenza, ma l’arco temporale entro il quale esso è autorizzato a svolgere l’attività prescelta.
Mediatore occasionale: i requisiti
Il mediatore occasionale è una persona fisica che necessita di particolari requisiti per poter svolgere la sua attività, al contrario, come prima abbiamo specificato, dei lavoratori autonomi occasionali i quali possono svolgere l’attività da loro designata senza dover seguire particolari adempimenti, almeno fino al momento in cui non superano la soglia reddituale dei 5.000 euro lordi.
Il mediatore occasionale per poter iniziare la propria attività deve invece rispettare i seguenti requisiti morali, professionali e tecnici.
- Per quanto riguarda i requisiti professionali dovrà:
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (di qualunque tipo), aver frequentato con esito positivo un apposito corso di formazione professionale e aver superato l’esame di idoneità (domanda di esame agenti di affari in mediazione);
oppure - essere iscritto nell’apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche che non esercitano l’attività);
oppure - (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in paese terzo) riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (D.Lgs. 206/2007).
Per quanto attiene invece ai requisiti morali esso dovrà:
- godere dell’esercizio dei diritti civili
- non essere sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, non essere interdetto, inabilitato o fallito e non aver riportato condanne per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
Il pieno rispetto di tali requisiti, classifica il titolare come idoneo allo svolgimento dell’attività di mediatore occasionale, ma il mero possesso non è sufficiente per autorizzare la concreta realizzazione dell’attività professionale, in quanto vi sono alcuni adempimenti che è obbligatorio rispettare al fine di poter svolgere realmente l’attività.
Mediatore occasionale: adempimenti obbligatori
L’attività del mediatore occasionale è stata inizialmente prevista dalla legge n. 39 del 1989 che contiene la disciplina dell’attività di agente di affari in mediazione e successivamente resa applicativa dal decreto ministeriale 26 ottobre 2011.
L’ art. 12, del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, espone quanto segue:
“lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del Rea della persona fisica che esercita detta attività, fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli obblighi di legge sulla mediazione”.
L’avvio dell’attività e la contestuale segnalazione del periodo specifico all’interno del quale essa verrà esercitata deve essere effettuata per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione «Scia - Moc» del modello «Mediatori», nella quale è indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell’attività.
Il periodo massimo durante il quale è possibile per il mediatore occasionale svolgere la sua attività è di 60 giorni all’anno, tale comunicazione non può essere presentata infatti più di una volta all’anno.
Ricapitolando, il mediatore occasionale, al fine di poter svolgere la sua attività oltre a rispettare i requisiti morali e professionali sopra specificati dovrà onorare i seguenti adempimenti e regolamenti:
- potrà svolgere l’attività ma per non più di sessanta giorni all’anno;dovrà segnalare l’inizio alla camera di commercio;
- dovrà essere iscritto nell’apposita sezione del repertorio delle notizie economiche ed amministrative tenuto dalla Camera di commercio;
- la segnalazione dovrà essere fatta a mezzo della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e potrà essere presentata solamente una volta all’anno.
Ultimo ma non per importanza, dovrà inoltre essere stipulata idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti. L’ammontare minimo dei massimali di copertura è di:
- 260.000,00 euro per le imprese individuali,
- 520.000,00 euro per le società di persone;
- 1.550.000,00 euro per le società di capitali.
L’occasionalità e l’obbligo della partita IVA
L’attività di mediatore occasionale per essere svolta, come abbiamo detto precedentemente, necessita di iscrizione in camera di commercio, ma non porta con sé l’obbligo di apertura di partita IVA.
La comunicazione da presentare in CCIAA deve infatti essere predisposta come persona fisica e per questo senza il tradizionale obbligo di apertura di tale posizione.
In determinati casi dovrà essere presentata anche la Dichiarazione sostitutiva per verifica antimafia, per ciascuna delle persone fisiche soggette a tale controllo, le quali sono indicate all’interno della prima pagina della dichiarazione, mentre non sono obbligati a compilare tale autocertificazione coloro che hanno già dichiarato i requisiti morali sottoscrivendo il modello C32 Mediatori o il modello Intercalare Requisiti.
Le CCIAA della Toscana hanno predisposto la Guida attività di Agente di affari in mediazione sull’attività di agenzia di affari in mediazione, che alleghiamo di seguito per ulteriori approfondimenti:
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Mediatore occasionale: iscrizione in CCIAA e partita IVA