Caporalato: che cos’è, gli indici di sfruttamento e l’attività investigativa

Rosy D’Elia - Lavoro

Caporalato: che cos'è, quali sono gli indici di sfruttamento e quali sono gli strumenti di indagine. Gli elementi per contrastare il fenomeno nella circolare numero 5 del 2019 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Caporalato: che cos'è, gli indici di sfruttamento e l'attività investigativa

Caporalato: che cos’è, quali sono gli indici di sfruttamento, come funzionano le indagini e le sanzioni. Nella circolare numero 5 del 28 febbraio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le linee guida che gli ispettori del lavoro devono seguire per contrastare il fenomeno del caporalato: dalle intercettazioni alle perquisizioni, tutti gli strumenti di indagine.

Sono tra 400.000/430.000 i lavoratori agricoli esposti al rischio di un ingaggio irregolare, come si legge nel quarto rapporto “Agromafie e caporalato” pubblicato nel 2018 da CGIL - Federazione Lavoratori Agroindustria. Ma l’irregolarità non si concentra solo nel settore agricolo. Come si legge nel documento dell’INL:

Sono anzi sempre più frequenti comportamenti riconducibili alla fattispecie di reato di cui all’art. 603 bis c.p. nell’ambito di attività di servizi esercitate da talune imprese che realizzano forme di intermediazione illecita lucrando su un abbattimento abnorme dei costi del lavoro a danno dei lavoratori o degli Istituti previdenziali.

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare numero 5 del 28 febbraio 2019
Art. 603 bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – attività di vigilanza – Linee guida.

Caporalato: che cos’è e quali sono gli indici di sfruttamento

Nel fornire le linee guida per le indagini sul caporalato agli uffici territoriali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro parte dalla sua definizione. E in particolare dagli elementi che si possono rintracciare nella Legge numero 199 del 2016, che ha modificato l’articolo 603 del codice penale, e che ne definisce le caratteristiche.

Innanzitutto bisogna distinguere due figure di incriminazione:

  • quella della intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Entrambe le declinazioni del caporalato poggiano su due pilastri:

  • l’approfittamento dello stato di bisogno;
  • lo sfruttamento lavorativo.

Alla base del primo, secondo quanto emerge dalla giurisprudenza, c’è una condizione di debolezza della vittima, che si trova in “una condizione di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque”. Si verifica quando la persona si trova in una condizione psicologica per cui sente di non avere libertà di scelta.

Anche su questo aspetto può partire l’attività investigativa dell’ispettorato del Lavoro, come si legge nella circolare numero 5 del 2019, che fornisce indicazioni utili per individuare e interpretare gli indici di sfruttamento lavorativo.

Il documento delinea una mappa degli elementi per risalire a casi di caporalato riprendendo gli indici delineati nella Legge numero 199 del 2016 e altri riferimenti normativi utili ad individuarli:

  • la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • la sussistenza in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  • la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Caporalato: le sanzioni e l’iter dell’attività investigativa

Nel caso in cui si verifichino le condizioni che la circolare numero 5 del 2019 illustra e approfondisce, è prevista la reclusione da uno a sei anni e una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Pena che aumenta, come previsto dall’articolo 603 bis del codice penale, in presenza di determinate condizioni.

“Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia. Si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”.

E inoltre è previsto un aumento della pena da un terzo alla metà in caso di aggravanti, ovvero:

  • il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  • il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  • l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il documento dell’Ispettorato del Lavoro fa un’analisi puntuale delle caratteristiche dello sfruttamento lavorativo e fornisce le indicazioni utili per attuare un piano di contrasto al fenomeno del caporalato. Si legge:

L’attività investigativa deve essere pianificata, tranne che nelle ipotesi di arresto in flagranza, con i Magistrati delle competenti Procure della Repubblica ed i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro e deve essere finalizzata a ricostruire l’intera filiera e accertare l’esistenza degli elementi che integrano il reato di cui all’art. 603 bis c.p

In particolare le linee guida delineano l’iter da seguire nell’attività investigativa per il reato di intermediazione illecita. Si tratta di un piano in cui si fa fronte comune anche con gli istituti di previdenza e le organizzazioni sindacali.

Si parte dall’identificazione dell’intermediario, attraverso le banche dati a disposizione bisogna appurare:

  • se lo stesso opera sotto una ragione sociale ed in caso affermativo qual è l’oggetto dell’impresa;
  • se dispone di autorizzazioni alla somministrazione o intermediazione di lavoro;
  • se ha rapporti economici (censiti ufficialmente) con imprenditori operanti nel settore interessato dallo sfruttamento;
  • se è intestatario di veicoli, verificandone la tipologia e la targa (in particolare nell’ambito dell’agricoltura);
  • qual è l’attività lavorativa o imprenditoriale (se ve ne è una) ufficialmente esercitata.

Si passa poi al secondo anello della catena: l’identificazione dell’utilizzatore e collegamenti con l’intermediario, e poi alle perquisizioni, sequestri e rilievi per il sequestro di documentazione e dispositivi informatici (con estrazione di copia forense), nonché della doppia contabilità formata dall’intermediario e dall’utilizzatore.

Si acquisiscono, poi, informazioni sui rapporti di lavoro e si procede a un confronto anche con gli Istituti previdenziali e le organizzazioni sindacali, per rintracciare gli elementi di sfruttamento. Così come si procede a indagini patrimoniali capaci di mettere in relazione i guadagni ottenuti dall’intermediario in forza di quanto corrisposto dagli utilizzatori (e talvolta dai lavoratori stessi) e quelli ottenuti dagli utilizzatori a seguito del mancato o ridotto versamento di retribuzione, contribuzione ed imposte sui rapporti di lavoro.

Ma l’attività investigativa non si ferma a intermediario e utilizzatore, si estende anche a soggetti terzi che abbiano consentito o agevolato le attività di sfruttamento.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare numero 5 del 28 febbraio 2019, delinea il meccanismo da seguire, a livello territoriale e capillare, per risalire la catena delle attività illecite, partendo dalla sua definizione in termini concettuali.

Il documento appare come una sorta di vademecum per richiamare l’attenzione degli ispettori su un tema che richiede sforzi investigativi e collaborazione tra tutti gli enti che possono contribuire a fornire tasselli utili alle indagini.

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