Processo telematico in Cassazione: deposito online in materia civile con valore legale dal 31 marzo 2021. Ecco quali sono gli atti ammessi in base al vademecum della Federazione Italiana per l'Innovazione Forense del 28 marzo 2021.
Al via il processo telematico in Cassazione: dal 31 marzo 2021 è possibile il deposito online degli atti in materia civile con valore legale.
La facoltà del deposito online, che non è quindi un obbligo, è stata prevista in via eccezionale dal Decreto Rilancio, alla luce dell’emergenza pandemica, ed è stata resa concreta dal Decreto del Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2021 che ha accertato l’idoneità delle attrezzature informatiche messe a disposizione.
La Federazione Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF), in considerazione di queste novità procedurali, ha pubblicato il 28 marzo 2021 un vademecum in cui, tra le altre istruzioni, sono indicati tutti gli atti che è possibile depositare telematicamente dinanzi alla Suprema Corte.
Si specifica, però, che il deposito telematico ha natura temporanea e questa possibilità, se non intervengono altri provvedimenti, è destinata ad esaurirsi con la fine dello stato emergenziale attualmente fissata al 30 aprile 2021.
Cassazione, processo telematico, dal 31 marzo 2021 deposito online: gli atti ammessi
Dal 31 marzo 2021 anche in Cassazione gli avvocati potranno eseguire i depositi degli atti in materia civile, compresi quelli nei procedimenti pendenti, in modalità telematica.
Ad offrire questa possibilità è stato il Ministero della Giustizia con Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2021 che ha approvato i sistemi informatici utilizzati per lo scopo, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Rilancio in materia processuale (art. 221, comma 5, DL 34/2020).
Si è quindi appena conclusa la lunga sperimentazione del software, il redattore open source Slpct, le cui funzionalità sono state aggiornate alle necessità di Piazza Cavour e il deposito telematico è partito a pieno regime.
Lo conferma la FIIF con il comunicato del 28 marzo 2021 con cui, non solo, annuncia il via libera del deposito online ma offre anche un vademecum agli avvocati che si vorranno avvalere di questa facoltà.
Gli atti del processo per i quali è possibile la trasmissione telematica dinanzi alla Suprema Corte, in buona sostanza tutti quelli riferiti al processo civile di legittimità, sono i seguenti:
- il ricorso;
- il controricorso;
- il controricorso con ricorso incidentale;
- le istanze generiche;
- la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione;
- la rinuncia al mandato (“RinunciaProcura”);
- la memoria ex art. 378 c.p.c.;
- la memoria ex art. 380-bis c.p.c.;
- la memoria ex art. 380-bis, 1, c.p.c.;
- la memoria ex art. 380-ter c.p.c.;
- i depositi ex art. 372 c.p.c.;
- la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del controricorso;
- la documentazione relativa ai condoni fiscali;
- il ricorso per correzione d’errore materiale (“SegnalazioneErroreMateriale”);
- l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite;
- l’istanza di patrocinio a spese dello Stato;
- l’istanza di riunione dei ricorsi;
- l’istanza di sollecita fissazione;
- l’istanza di rinnovo della notifica del ricorso;
- l’istanza di rinnovo notifica (che vale per i controricorsi);
- il deposito del provvedimento impugnato;
- l’istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere;
- l’istanza di sospensione del giudizio;
- l’istanza di rimborso delle spese di giustizia;
- la procura speciale per la costituzione nel nuovo difensore;
- l’integrazione del contributo unificato;
- qualunque altra istanza, sotto forma di “atto generico”.;
Si ricorda, poi, che chi opta per le modalità digitali dovrà comunque pagare il contributo unificato su pst.giustizia come di consueto.
Deposito telematico in Cassazione: stop alle notifiche via pec
A partire dal 31 marzo 2021 è quindi divenuto possibile anche il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna.
Per tale ragione non sono più utilizzabili le copie analogiche formate ai sensi dell’art. 9, c. 1 bis e 1 ter, l. 53/94, quelle con l’attestazione di conformità ad opera dell’avvocato. Viceversa, si deve sempre provare l’avvenuta notifica via pec degli atti processuali, esclusivamente con la modalità telematica, anche secondo quanto previsto dall’art. 372 c.p.c..
È inoltre possibile estrarre le copie degli atti e dei provvedimenti dai fascicoli informatici della Corte di Cassazione ed attestarne la conformità ai sensi dell’art. 16- bis, comma 9-bis del DL 179/2012.
Per ogni ulteriore dettaglio o chiarimento si rimanda al vademecum reso disponibile dalla FIIF.
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