Deposito telematico nel processo penale: il decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021, pubblicato il 21 gennaio, fornisce le istruzioni per il deposito di atti, documenti e istanze in concomitanza dell'emergenza covid-19 e obbliga il deposito telematico anche, tra gli altri, a istanze di opposizione all'archiviazione e denunce.
Deposito telematico per il processo penale: nel periodo dell’emergenza covid 19 gli avvocati penalisti potranno effettuare depositi di ulteriori atti, oltre a quelli per cui è già consentito, seguendo la procedura telematica.
Il Decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2021, stabilisce le modalità eccezionali di deposito degli atti, documenti e istanze fino alla fine dell’emergenza epidemiologica.
Si tratta dell’ampliamento dell’elenco individuato dal Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137, (Decreto Ristori) secondo cui il deposito delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze indicate dall’art. 415 bis, co. 3, c.p.p. deve essere effettuato esclusivamente tramite il portale del processo penale telematico.
Procedura questa che rimarrà in vigore fino al termine dello stato di emergenza, prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio, fino al 30 aprile 2021.
Emergenza Covid, deposito telematico più ampio nel processo penale
Nello specifico, gli atti giudiziari che si aggiungono a quelli per cui è già prevista la procedura telematica, secondo quanto stabilisce il Decreto, sono i seguenti:
- le istanze di opposizione all’archiviazione a sensi dell’art. 410 c.p.p.;
- le denunce previste dall’art. 333 c.p.p.;
- le querele previste dall’art. 336 c.p.p.;
- le procura speciali, le nomine del difensore e le rinunce o revoche del mandato ai sensi dell’art. 107 c.p.p..
- Ministero di Giustizia - Decreto del 13 gennaio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l 21 gennaio 2021
- Decreto ministeriale del Ministero della giustizia su deposito atti giudiziari nel processo penale
Il deposito dovrà avvenire ad opera dell’avvocato tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia n. 10667 del 4 novembre 2020.
Questa tipologia di atti, infatti, andrà ad aggiungersi a quelli per i quali tale facoltà era già consentita:
- gli atti e documenti di polizia giudiziaria;
- le memorie, le istanze e i documenti successivi alla chiusura delle indagini preliminari.
Il Decreto entrerà in vigore dal 5 febbraio 2021, ossia 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Verso il potenziamento del processo penale telematico
Il provvedimento si inserisce in un’ottica di implementazione delle procedure telematiche e di potenziamento del portale del processo penale telematico, in risposta alle difficoltà che ha incontrato il sistema giudiziario nell’emergenza covid.
In questo senso, a partire dal 25 gennaio dovrebbe compiersi un ulteriore avanzamento, attraverso l’avvio della sperimentazione del portale del processo penale telematico “bidirezionale”.
Questa nuova versione del portale, infatti, darà la possibilità non soltanto di trasmettere ma anche di consultare e ricevere gli atti da remoto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Emergenza Covid, deposito telematico più ampio nel processo penale