Decreto legge “Cura Italia”, testo e novità: cosa prevede la legge di conversione

Lucia Perandini - Leggi e prassi

Decreto Cura Italia, testo e novità: il Senato ha approvato la legge di conversione, che ora passa alla Camera per la seconda lettura. Ecco cosa prevede e quali sono le principali modifiche al DL n. 18/2020 approvate il 9 aprile 2020.

Decreto legge “Cura Italia”, testo e novità: cosa prevede la legge di conversione

Decreto Cura Italia, cambia il testo del decreto legge n. 18/2020: il Senato ha approvato il 9 aprile la legge di conversione, con numerose novità contenute nel maxi emendamento del Governo.

Il testo del decreto economico per l’emergenza coronavirus è stato approvato dal Governo il 16 marzo 2020. La legge di conversione, approvata in Senato, passa ora alla Camera per la seconda lettura.

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, denominato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato il primo provvedimento economico emanato per rispondere all’emergenza derivante dalla diffusione del coronavirus. Un secondo pacchetto di misure è contenuto nel Decreto Liquidità dell’8 aprile 2020.

I due provvedimenti vanno letti in parallelo: ad esempio, per quel che riguarda le novità fiscali, il decreto legge n. 23 amplia la sospensione delle scadenze di IVA, ritenute e contributi anche per aprile e maggio 2020, sebbene con requisiti e criteri maggiormente restrittivi.

Tornando al decreto Cura Italia, il testo della legge di conversione prevede una serie di novità. Tra queste, viene introdotta per le aziende in cassa integrazione la possibilità rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato in corso; viene inoltre introdotta la possibilità di sospensione dell’assicurazione RC auto.

Misure che, prima di diventare ufficiali, dovranno ottenere il via libera anche dalla Camera. In attesa del varo definitivo della legge di conversione, vediamo di seguito cosa prevede il testo definitivo del decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale e di seguito disponibile in formato pdf da scaricare.

Testo decreto legge economico “Cura Italia”, il testo ufficiale del DL anti coronavirus n. 18 del 17 marzo 2020

Il decreto anti Covid-19, il DL Cura Italia n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 si compone di cinque titoli e comprende anche quelli che giornalisticamente sono stati denominati “pacchetto sanità” e “pacchetto famiglia”:

  • Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
  • Titolo II - Misure a sostegno del lavoro;
  • Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
  • Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
  • Titolo V - Ulteriori disposizioni.

Il decreto prevede uno stanziamento di circa 25 miliardi di euro, cifra per la quale il Governo ha avuto già l’autorizzazione del Parlamento.

Testo decreto Cura Italia, DL n. 18 del 17 marzo 2020 - Gazzetta Ufficiale
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il 9 aprile 2020 è arrivato il primo via libera alla legge di conversione. Un pacchetto corposo di novità è contenuto nel maxi emendamento del Governo. Il via libera definitivo spetta ora alla Camera. Mettiamo di seguito a disposizione il testo del DL Cura Italia con tutte le modifiche previste.

Decreto Cura Italia - testo pdf emendamenti approvati in Senato
Tutti gli emendamenti approvati durante l’iter di conversione del Decreto Cura Italia approvato in Senato il 9 aprile 2020

Decreto legge “Cura Italia” per contrastare l’emergenza Coronavirus: il testo con le agevolazioni fiscali e la proroga della scadenza di oggi e delle prossime settimane

Il pacchetto fiscale del testo del decreto legge dedica tre articoli - 60, 61, 62 - alla proroga e/o sospensione delle scadenze fiscali.

Categoria di imprese Proroga scadenza
comma 2 articolo 61 testo DL n. 18/2020 + imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator + aziende con sede nella cd prima zona rossa al 31 maggio oppure con rate di pari importo da versare entro ottobre 2020
Imprese con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 al 31 maggio oppure con rate di pari importo da versare entro ottobre 2020
Imprese che non rientrano nei due elenchi di cui sopra Proroga scadenza al 20 marzo 2020

In particolare:

  • l’articolo 61 prevede l’elenco delle categorie per le quali i versamenti sono sospesi a prescindere dal volume d’affari. Di fatto per questi soggetti vi è un’estensione di quanto già previsto dal DL dello scorso 2 marzo 2020. Tali versamenti sospesi dovranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. In ogni caso non potranno essere oggetto di rimborso gli importi eventualmente già versati;
  • l’articolo 62 prevede invece l’elenco delle categorie per le quali i versamenti sono sospesi nel caso in cui il volume d’affari dell’anno precedente sia stato inferiore a 2 milioni di euro. Per tali soggetti sono sospesi i versamenti relativi a:
    • ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
    • IVA;
    • contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;
    • nel testo del decreto legge non si parla della tassa vidimazione libri sociali.
  • l’articolo 60 riguarda invece i contribuenti non ricompresi nei due elenchi di cui sopra per i quali vale la cd remissione in termini: i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Per effetto delle novità introdotte dal Decreto Liquidità, sono considerati tempestivi i versamenti in scadenza il 20 marzo 2020 effettuati entro il 16 aprile 2020.

Bonus 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono aderire allo smart working

Per i lavoratori dipendenti che non potranno aderire allo smart working, e che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 40.000,00 spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I datori di lavoro corrisponderanno il premio nella busta paga di aprile e potranno compensare questo importo con lo stesso meccanismo già previsto per il bonus Renzi entro il giorno 16 del mese di maggio.

Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per gli affitti pagati da botteghe e negozi

Vengono inoltre previsti due meccanismi di agevolazioni fiscali tramite credito di imposta:

  • l’articolo 64 prevede un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020;
  • l’articolo 65 prevede invece un credito d’imposta per botteghe e negozi nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

Liquidità per i piccoli professionisti tramite l’esonero provvisorio dall’applicazione della ritenuta d’acconto

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto Irpef, al fine di fornire maggiore liquidità a lavoratori autonomi e professionisti.

Il Decreto Liquidità proroga tale opzione fino al 31 maggio 2020.

La condizione essenziale è che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Bonus 600 euro partita IVA e reddito ultima istanza professionisti

Il testo ufficiale del decreto legge economico anti coronavirus prevede un bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi.

La misura di circa 3 miliardi di euro interesserà quasi 5 milioni di lavoratori: professionisti e autonomi iscritti alla gestione separata e co.co.co.; artigiani e commercianti (autonomi); lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo.

Possono richiederlo i liberi professionisti titolari di partita IVA e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago.

Il testo del decreto economico per l’emergenza coronavirus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, prevede un aiuto economico anche per i professionisti non iscritti all’INPS.

Nello specifico, l’articolo 44 del decreto Cura Italia con le prime misure economiche per l’emergenza coronavirus introduce il reddito di ultima istanza, che potrà essere riconosciuto anche ai titolari di partita IVA iscritti agli ordini.

Commercialisti, consulenti del lavoro, così come giornalisti, ingegneri o avvocati potranno accedere entro il 30 aprile 2020 al bonus di 600 euro presentando domanda alla Cassa di riferimento.

Nel testo del decreto legge anti Covid-19 c’è il pacchetto Sanità: ecco cosa prevede

Per far fronte alle prossime settimane di contrasto all’emergenza Coronavirus, il Governo ha stanziato:

  • 1,15 miliardi per il finanziamento del SSN standard;
  • 1,50 miliardi per il fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Protezione Civile.

Vengono inoltre previste ulteriori norme finalizzate a:

  • potenziare le risorse umane in dotazione al Ministero della Salute, le reti di assistenza territoriale, le strutture della sanità militare, le risorse umane dell’INAIL;
  • introdurre incentivi alla produzione e fornitura di dispositivi medici;
  • requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia;
  • disporre l’arruolamento temporaneo di medici ed infermieri militari;
  • introduzione di misure straordinarie per far permanere in servizio il personale prossimo alla pensione.

Decreto legge salva economia o anti Coronavirus: cosa prevede il testo per le agevolazioni sul lavoro

Il testo del decreto legge anti Covid-19 (Coronavirus) o salva economia prevede ovviamente anche il pacchetto lavoro.

Cassa integrazione guadagni estesa a tutte le aziende per nove settimane
La misura probabilmente più interessante è quella prevista dall’articolo 23, che estenderebbe a tutte le aziende - senza distinzioni territoriali e/o dimensionali - la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Complessivamente ci sarebbero circa 5 miliardi da dedicare agli ammortizzatori sociali, forse una cifra inferiore a quella necessaria ma che comunque darebbe fiato all’economia almeno nel breve termine.

Altre importanti misure del pacchetto lavoro riguardano l’incentivo allo smart working ed all’utilizzo di ferie e congedi.

Decreto legge anti Coronavirus: cosa prevede il testo per le famiglie

Il pacchetto famiglia previsto dal testo del decreto legge è decisamente più magro delle aspettative.

È presente la sospensione delle rate del mutuo per la prima casa, che viene estesa dai privati, come già ipotizzato inizialmente, agli autonomi.

Importante anche la misura sui congedi per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni. Tali congedi avranno decorrenza dallo scorso 5 marzo per tutti i lavoratori dipendenti. L’indennità dovrebbe arrivare a massimo 15 giorni da utilizzare tra mamma e papà non contemporaneamente, e sarà pari al 50% della retribuzione.

Confermato inoltre il bonus baby sitter di 600 euro, come alternativa alla fruizione dei congedi parentali straordinari.

Legge 104, ulteriori 12 giorni di permessi per l’emergenza coronavirus

Il numero di giorni di permesso retribuito previsti dalla legge 104 è incrementato di ulteriori 12 giornate per il mese di marzo ed aprile 2020.

I lavoratori dipendenti che beneficiano dei permessi retribuiti di cui alla legge 104 per l’assistenza a familiari affetti da disabilità grave avranno diritto a più giorni rispetto a quelli fissati in via ordinaria.

I 3 giorni di permesso aumentano per i prossimi 2 mesi, con il fine di garantire ai disabili gravi di beneficiare dell’assistenza necessaria, anche considerando la sospensione di molti servizi di cura e supporto a causa dell’emergenza coronavirus.

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