Cassa integrazione guadagni (Cig): durata, requisiti e istruzioni per le aziende

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione guadagni (Cig): durata, requisiti e istruzioni per le aziende. Dal DL Cura Italia al Decreto Rilancio: nei diversi provvedimenti eccezioni e nuove regole per l'accesso agli ammortizzatori sociali nel periodo di emergenza coronavirus. Istruzioni e dettagli sulle procedure dall'INPS.

Cassa integrazione guadagni (Cig): durata, requisiti e istruzioni per le aziende

Cassa integrazione guadagni, una panoramica sulle novità che riguardano gli ammortizzatori sociali, introdotte per far fronte all’emergenza coronavirus. Dal DL Cura Italia al DL Rilancio, come sono cambiate alla luce delle modifiche le regole e le eccezioni su durata, requisiti e modalità di domanda.

Per le aziende è possibile accedere alla CIG, ordinaria e in deroga, dal 23 febbraio fino al 31 ottobre, per una durata massima di 18 settimane divise in tre blocchi: 9 settimane, a cui se ne aggiungono prima 5 e poi 4.

Il Decreto Rilancio ha modificato le disposizioni del DL Cura Italia che prevedeva una CIG per tutti per nove settimane e per un periodo più limitato.

L’INPS, nel messaggio numero 1321 del 23 marzo 2020, ha fornito le istruzioni per richiedere CIGO e assegno FIS, Fondo Integrazione Salariale, utilizzando la causale Covid 19 nazionale nata per affrontare, anche dal punto di vista del lavoro, la crisi sanitaria in atto.

Mentre, con la circolare numero 47 del 28 marzo 2020, ha fornito tutte le indicazioni per applicare praticamente le regole sulla cassa integrazione nate per far fronte all’emergenza coronavirus.

Chiarimenti anche sulla cassa integrazione in deroga che prevede un iter più complicato dal momento che richiede un accordo tra Regioni e sindacati.

Con e novità del DL Cura Italia, le porte della CIGD si sono aperte anche per le aziende con meno di 5 dipendenti, e senza la necessità di un’intesa tra Enti territoriali e organizzazioni sindacali, ma le regole inizialmente poco chiare hanno rallentato il processo.

I datori di lavoro che nel corso del 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza coronavirus possono accedere agli ammortizzatori sociali, tenendo conto delle regole standard e delle eccezioni previste dal Decreto Legge numero 18 del 17 marzo e, una volta approvato, secondo le modifiche apportate dal Decreto Rilancio.

In linea generale il primo provvedimento interviene con degli articoli ad hoc su diversi fronti:

  • norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
  • trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
  • assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
  • Cassa integrazione in deroga.

Con il messaggio numero 1287 del 20 marzo, l’INPS ha fornito i primi chiarimenti sui beneficiari, sulle modalità di domanda e sulle principali novità inserite per far fronte all’emergenza coronavirus. Ma il documento di riferimento che fa ordine sul tema è la circolare numero 47 del 28 marzo 2020.

INPS - Circolare numero 47 del 28 marzo 2020
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga.

Di seguito un panoramica sugli ammortizzatori sociali e sulle regole di accesso introdotte con il DL Cura Italia:

Cassa integrazione guadagni (Cig) per tutti per 18 settimane: i requisiti

Tutte le aziende del settore edilizia e industria hanno la possibilità di accedere alla cassa integrazione ordinaria per 9 settimane: a stabilirlo è l’articolo 19 del DL Cura Italia. Una durata massima che è arrivata arrivare a 18 settimane con il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020.

Nella prima bozza le 18 settimane non avevano vincoli particolari, nella versione definitiva il meccanismo prevede tre finestre temporali.

Numero settimanePeriodo
9 settimane Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
5 settimane aggiuntive solo per coloro che hanno beneficiato delle prime nove Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
4 settimane Dal 1° settembre al 31 ottobre 2020

Ma con l’intervento più recente sul tema, il DL numero 52 del 16 maggio 2020, i datori di lavoro non devono più rispettare il vincolo temporale del 1° settembre per l’accesso alle ultime 4 settimane aggiuntive.

A quali requisiti devono rispondere le aziende per accedere alla Cig?

Nel testo si legge:

“I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, compresa la prevenzione della diffusione dell’epidemia nei luoghi di lavoro,
possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.

Ma le novità del Decreto Rilancio non si esauriscono su questi fronti e toccano altri aspetti:

  • la platea di destinatari della misura: nel DL Cura italia sono i lavoratori assunti alla data del 23 febbraio 2020, nella nuova versione gli ammortizzatori sociali si estendono anche a tutti coloro che hanno intrapreso un rapporto di lavoro con l’azienda entro il 25 marzo 2020;
  • i tempi per presentare domanda: stando alla prima impostazione dovrebbe essere presentata entro la fine del quarto mese dal periodo di sospensione o riduzione dell’attività, con le modifiche introdotte la scadenza è fissata entro la fine del mese in cui viene sospesa o ridotta l’attività e fa il paio con le misure di semplificazione dell’iter di accesso agli ammortizzatori sociali. Si inseriscono, inoltre, due precisazioni:
    • qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
    • la scadenza per la presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

Al di là delle ultime modifiche, sono diverse le eccezioni sulla cassa integrazione guadagni che riguardano il 2020 per l’emergenza coronavirus che l’INPS ha riepilogato nell’allegato 1 del messaggio INPS numero 1287 del 20 marzo 2020:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non valgono i seguenti limiti:
    • 52 settimane nel biennio mobile;
    • 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio
    • mobile;
    • limite di 1/3 delle ore lavorabili;
  • i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di richieste future;
  • non è necessario che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

INPS - Allegato 1 del messaggio numero 1287 del 20 marzo 2020
Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l’emergenza COVID-19

Cassa integrazione ordinaria con causale COVID 19 nazionale: beneficiari e come fare domanda

Con la circolare numero 47 del 2020, l’INPS ha ribadito anche la lista di soggetti che possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria con causale COVID 19 nazionale:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

La procedura per fare domanda resta quella di sempre, ma è possibile usare la nuova causale COVID 19 nazionale solo per i periodi e nei limiti indicati nei provvedimenti adottati per contrastare il coronavirus.

L’Istituto chiarisce:

“Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari”.

Dettagli sull’utilizzo della causale Covid 19 nazionale sono stati forniti dall’INPS con il messaggio 1321 del 23 marzo 2020.

Coronavirus, assegno ordinario FIS: beneficiari, modalità di domanda e novità

Le stesse eccezioni alle regole previste per la CIGO valgono anche per l’Assegno ordinario previsto dal FIS, Fondo di Integrazione Salariale a cui hanno accesso le seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
  • datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.

Nei diversi documenti di prassi sul tema l’INPS ha chiarito le particolarità della procedura di domanda in questo periodo di emergenza coronavirus:

  • le richieste devono pervenire entro la fine del primo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che con le novità del Decreto Rilancio potrebbe essere anticipata alla fine dello stesso mese;
  • a presentarla deve essere il datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it e indicando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”;
  • non sarà necessario allegare la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria;
  • se l’accesso alla prestazione di assegno ordinario è subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, si ritiene valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda,
  • è possibile chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se è stata già presentata un’altra domanda o è in corso un’autorizzazione con altra causale.

Cassa integrazione per tutti per nove settimane: le misure per le aziende già in cassa integrazione straordinaria

Regole particolari riguardano anche le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge numero 6 del 23 febbraio 2020 avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario. A stabilirlo è l’articolo 20 del testo ufficiale del DL Cura Italia.

La CIGS, Cassa Integrazione Straordinaria, riguarda le seguenti tipologie di imprese:

  • industriali, comprese quelle edili e affini;
  • artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  • appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  • appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • di vigilanza.

Anche le aziende che già si avvalevano degli strumenti per far fronte a situazione di crisi possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 18 settimane: in questo modo è possibile sostituire e sospendere quello già in corso.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche gli stessi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

Come specifica l’articolo 21 del testo approvato, lo stesso meccanismo è applicabile ai datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, avevano in corso un assegno di solidarietà.

Cassa integrazione in deroga: le novità nel DL Cura Italia

Le modifiche del DL Cura Italia e le novità del Decreto Rilancio investono anche la Cassa integrazione in deroga, che riguarda tutti coloro che non possono accedere a quella ordinaria, e viene estesa anche a chi ha meno di 5 dipendenti.

All’articolo 22 del DL numero 18 del 17 marzo 2020 si legge:

“Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Anche in questo caso il Decreto Rilancio, raddoppia la durata massima per la fruizione degli ammortizzatori sociali per il periodo di CIGD:

  • 14 settimane fruibili dal 23 febbraio al 31 agosto;
  • 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre.

Il nuovo provvedimento prova a inserire alcuni correttivi anche per quanto riguarda l’iter di domanda che si è dimostrato lento e complesso nella prima fase di applicazione.

Nell’allegato 1 del messaggio numero 1287 del 20 marzo 2020, l’INPS chiarisce i confini di accesso alla CGID specificando chi è dentro e chi è fuori:

  • è uno strumento di cui possono beneficiare tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • restano esclusi, invece, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà, ma anche i datori di lavoro domestico e i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020, data che potrebbe essere modificata con l’ultimo intervento.

Nel testo si legge che per il riconoscimento del trattamento non si applicano:

  • le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
  • il contributo addizionale;
  • la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Inoltre, l’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro, concluso anche in via telematica, è necessario solo per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti.

Cassa integrazione in deroga estesa anche a chi ha meno di 5 dipendenti nel DL Cura Italia: come funziona

Per concludere la carrellata sulle novità inserite dal DL Cura Italia sul fronte della Cassa integrazione, è necessario fare un focus ancora più specifico sulle aziende che hanno 5 o meno dipendenti.

Continuano ad essere escluse dalla CIGS e dal Fondo di Integrazione salariale. Ma eccezionalmente, per loro, si aprono le porte della Cassa Integrazione in Deroga, istituto gestito dalle Regioni a cui si può accedere seguendo un preciso iter:

  • Decreto delle Regioni per l’accesso alla CGID;
  • presentazione delle domande alle Regioni da parte delle aziende interessate, possibile solo nel caso in cui i dipendenti abbiano azzerato permessi e ferie. Su questo l’articolo 1, comma 7, del DPCM 11 del 2020 prevede che sia attuato il “massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza e che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti”;
  • la Regione pubblica un nuovo decreto con la lista di aziende beneficiarie della CGID;
  • l’azienda a questo punto può accedere alla prestazione.

Nella circolare numero 47 del 2020 l’INPS specifica:

“Si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto in commento, il trattamento di cui al comma 1 del medesimo articolo può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015”.

Infine è necessario sottolineare che le aziende per beneficiare delle settimane aggiuntive di cassa integrazione ordinaria o in deroga oltre le prime 9, prima 5 e poi altre 4, devono procedere con una richiesta di proroga.

La domanda di accesso agli ammortizzatori sociali successiva alla prima, anche per quanto riguarda la CIGD segue un iter più semplice e veloce.

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