Cos'è il FIS, il fondo di integrazione salariale?
Il fondo di integrazione salariale fa parte dei fondi di solidarietà che sono disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo numero 148/2015.
Il fine comune dei fondi è quello del sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Tramite gli stessi vengono erogate prestazioni emergenziali, in alcuni casi viene agevolata la maturazione del diritto alla pensione.
Il FIS, fondo d’integrazione salariale, è parte della gestione dell’INPS ed ha autonomia nella gestione finanziaria e patrimoniale. Non ha personalità giuridica.
Possono fare riferimento al FIS tutti i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, che non rientrano nella cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
I soggetti devono, inoltre, appartenere a settori per i quali non sono stai stipulati accordi per l’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il FIS eroga l’Assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti, a seguito domanda presentata all’Istituto dai datori di lavoro la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, così come disciplinate dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
In particolare:
- per tutte le causali previste dalla cassa integrazione ordinaria o straordinaria (compresa la causale “contratto di solidarietà”), se il datore di lavoro occupa mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente;
- esclusivamente per le causali previste dalla cassa integrazione ordinaria, se il datore di lavoro occupa mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, ovvero rientra nella fattispecie di cui all’articolo 20, comma 3-ter (circolare INPS numero 18/2022).
Fondo integrazione salariale, come funziona lo strumento di sostegno al reddito: la guida per chi può richiederlo
Gli assegni spettano ai lavoratori subordinati ed agli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante.
La prestazione del FIS spetta, in particolare, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti di tutte le tipologie, i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sopra specificate.
I lavoratori devono avere, alla data di presentazione della domanda, un’anzianità di almeno 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è stata presentata la domanda.
I fondi erogati in relazione all’assegno di solidarietà sono previsti per i lavoratori di datori di lavoro che, per evitare licenziamenti collettivi o plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano accordi collettivi aziendali con le organizzazioni sindacali più rappresentative che prevedono riduzione di orario.
L’integrazione salariale dipende dal tempo necessario per riprendere l’attività.
Fondo integrazione salariale, come funziona lo strumento di sostegno al reddito: la durata degli assegni
L’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate:
- 13 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- 26 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Tuttavia, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di integrazione salariale per la causale contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero.
Importi FIS INPS 2024: quanto spetta a lavoratrici e lavoratori
La misura dell’assegno di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
Per il 2023 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a un importo lordo di 1.321,53 euro (si veda a questo proposito la circolare INPS numero 14/2023).
Gli importi sono rivalutati ogni anno con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria.
Il Fondo, inoltre, come previsto dall’articolo 39, decreto legislativo 48/2015, nel testo integrato dalla legge 234/2021, eroga l’Assegno per il Nucleo Familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.
Dal primo marzo 2022, la tutela è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità in materia di Assegno unico.
Il FIS viene finanziato dalla contribuzione ordinaria versata dai datori di lavoro, calcolata sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti al Fondo, di cui due terzi sono a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.
I datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, devono un contributo ordinario dello 0,50%, mentre i datori di lavoro che abbiano occupato più di cinque dipendenti, devono un contributo ordinario dello 0,80%.
Il datore di lavoro che accede alla prestazione deve, inoltre, un contributo addizionale, calcolato nella misura del 4% della retribuzione persa.
Il trattamento garantito dal FIS è autorizzato con provvedimento del direttore di sede (o del dirigente delegato) con riferimento alla sede INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva interessata.
In caso di aziende plurilocalizzate, il provvedimento è unico ed è adottato dal direttore di sede (o dirigente delegato) della struttura INPS competente nell’ambito del territorio ove insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento contributivo.
Il pagamento delle prestazioni ai lavoratori beneficiari è anticipato dal datore lavoro e rimborsato dall’INPS o conguagliato da questo, secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il conguaglio della prestazione di integrazione salariale garantita dal Fondo di integrazione salariale deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i Fondi di solidarietà questa data coincide con la notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.
Il pagamento diretto della prestazione ai beneficiari può essere autorizzato dalla competente struttura territoriale INPS, esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa.
Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione.
I datori di lavoro, per il recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio potranno avvalersi del flusso UNIEMENS mensile.
Il Fondo provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione nella gestione d’iscrizione del lavoratore.
La contribuzione correlata alla prestazione di assegno di integrazione salariale è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. Il calcolo avviene sulla base dell’aliquota di finanziamento del fondo pensioni presso cui è iscritto il lavoratore. Il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l’evento. L’importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fondo integrazione salariale: cos’è e come funziona?