Il nuovo decreto approvato dal Governo per fronteggiare l'emergenza caldo prevede l'estensione della cassa integrazione al settore edile e lapideo, la CISOA per i lavoratori agricoli e la proroga della scadenza del versamento del contributo di solidarietà. Nella nuova circolare dell'INPS tutte le istruzioni operative
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto approvato dal Governo il 26 luglio per far fronte all’emergenza caldo arrivano le istruzioni INPS per la cassa integrazione.
Il testo ha introdotto diverse misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in relazione al periodo compreso tra luglio e dicembre 2023. Ai fini del calcolo dei limiti di durata massima saranno neutralizzati i periodi di cassa integrazione ordinaria per emergenza climatica.
Uno strumento che viene esteso anche al settore edile, lapideo e a quello delle escavazioni, tra i più esposti al rischio caldo.
Sono previsti anche interventi relativi alla CISOA, la Cassa integrazione agricola. Allo stesso modo, le sospensioni dell’attività fino a fine anno non rientreranno nel conteggio.
Inoltre, viene spostata al 30 novembre la scadenza per il versamento del contributo di solidarietà.
Emergenza caldo: le nuove misure approvate e le istruzioni INPS per la cassa integrazione
Lo scorso 26 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto a tutela dei lavoratori contro l’emergenza caldo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175/2023.
Il nuovo decreto legge n. 98/2023 prevede misure per i mesi compresi tra luglio e dicembre 2023.
Gli interventi, stando alle intenzioni della Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, sono pensati per diventare strutturali, forse a partire dalla prossima Legge di Bilancio.
Come si legge anche nel comunicato stampa del Governo, diffuso al termine della riunione dell’Esecutivo, le principali azioni adottate sono:
- la neutralizzazione dei periodi di cassa integrazione per emergenza caldo, ai fini del calcolo dei limiti;
- l’estensione della CIGO ai settori edile, lapideo e delle escavazioni;
- CISOA per eventi eccezionali fino al 31 dicembre, anche in questo caso con esclusione dal calcolo dei giorni;
- gli incentivi all’adozione di linee guida e procedure relative a misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il rinvio al 30 novembre della scadenza del versamento del contributo di solidarietà.
L’INPS con la circolare n. 73 pubblicata il 3 agosto 2023 fornisce tutte le istruzioni in materia di CIGO e CISOA per l’emergenza climatica.
Cassa integrazione e CISOA, la sospensione per emergenza caldo non rientra nel calcolo
Tra gli interventi inseriti all’interno del nuovo decreto ci sono quelli relativi alla cassa integrazione ordinaria e alla CISOA, il trattamento d’integrazione salariale agricolo.
Per l’arco temporale compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, vengono neutralizzati i periodi di sospensione per “eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche”, ai fini del calcolo del limite di 52 settimane nel biennio mobile.
La CIGO viene inoltre estesa a particolari settori in cui l’aumento di temperature impatta in maniera significativa:
- al settore edile;
- al settore lapideo;
- al settore delle escavazioni.
Come sottolineato dall’INPS:
“Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, previsto dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti in esame, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.”
In questi casi i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. I periodi in questione però rilevano ai fini della determinazione del contributo addizionale se questo è dovuto per ulteriori periodi di CIG fruiti nel quinquennio mobile.
Precisazioni sui casi in cui si può ricorrere alla cassa integrazione per temperature percepite oltre i 35°, ma anche in particolari situazioni in cui il termometro non arriva a tale temperatura, sono state fornite dall’INPS e dall’INL.
Le domande si potranno inviare secondo le consuete modalità.
Misure simili a quelle sulla CIGO riguardano anche i lavoratori agricoli.
Il decreto introduce la possibilità di adottare la CISOA a seguito di eccezionali eventi climatici nel periodo tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023. Anche in questo caso le sospensioni e le riduzioni dell’orario di lavoro non rientreranno nel calcolo del limite massimo di 90 giornate all’anno.
Tutti i dettagli e le istruzioni operative sulle nuove misure sono forniti nella circolare INPS n. 73/2023.
- INPS - Circolare n. 73 del 3 agosto 2023
- Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti all’emergenza climatica.
Favorire le intese per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Un altro punto su cui interviene il decreto è l’incentivo all’“adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il decreto favorisce la sottoscrizione di intese tra organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro e adottare le specifiche misure di prevenzione dei rischi legati al caldo.
Tali intese potranno essere recepite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero della Salute, con appositi decreti.
Rinvio al 30 novembre per la scadenza del versamento dei contributo di solidarietà
Un ulteriore intervento messo in campo dal Governo riguarda la scadenza per il versamento del contributo di solidarietà, previsto dalla Legge di Bilancio 2023 contro il caro bollette.
Per il pagamento ci sarà tempo fino al prossimo 30 novembre, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
L’importo deve essere versato dalle imprese che producono e vendono gas o energia elettrica e prodotti petroliferi. Sono compresi anche i soggetti importatori di tali materie da altri stati dell’Unione europea.
La scadenza precedentemente stabilità era in programma per lo scorso 30 giugno 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Emergenza caldo: le nuove misure approvate e le istruzioni INPS per la cassa integrazione