I rischi legati al caldo richiedono azioni da parte dei datori di lavoro per la tutela dei lavoratori. Le istruzioni nella nota 5056/2023 dell'INL. Dai settori particolarmente a rischio agli interventi da adottare, passando per la possibile richiesta della cassa integrazione su cui sono state fornite precisazioni dall'INPS
L’aumento delle temperature rende necessarie ulteriori azioni nell’ottica della sicurezza sul lavoro.
Con la nota 5056 dello scorso 13 luglio 2023, l’ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le indicazioni per lavoratori e datori di lavoro sul rischio caldo.
L’informazione e la prevenzione sono i primi interventi per limitare al massimo le conseguenze negative delle temperature estreme negli ambienti di lavoro. Ulteriori interventi a tutela dei lavoratori devono tenere in considerazione gli orari, le mansioni, il luogo di lavoro e le caratteristiche del singolo lavoratore.
Nel caso di temperature superiori a 35° è possibile richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria, con causale “eventi meteo”.
Con il messaggio 2729 del 20 luglio, l’INPS ha fornito precisazioni sui fattori che incidono sulla “temperatura percepita”, a cui bisogna fare riferimento per la richiesta.
Lavoratori e caldo: dai fattori di rischio alle azioni di prevenzione
La nota numero 5056 dello scorso 13 luglio 2023 dell’INL fornisce indicazioni per lavoratori e datori di lavoro, a tutela dai rischi legati al caldo.
L’aumento delle temperature rende necessaria maggiore attenzione ai “rischi legati ai danni da calore”, sia in fase di vigilanza ispettiva sia per attività di informazione e prevenzione.
Il documento di prassi dell’INL rimanda anche a diversi altri documenti.
Tra quelli citati:
- la documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici;
- la sezione del portale dell’INAIL dedicata allo stress termico.
L’INL indica anche quali sono le attività maggiormente a rischio, ovvero quelle che comportano attività non occasionali all’aperto.
Tra i settori che richiedono maggiori tutele ci sono:
- l’edilizia civile e stradale, in particolare i cantieri e i siti industriali;
- il comparto estrattivo;
- il settore agricolo e della manutenzione del verde;
- il comparto marittimo e balneare.
Le valutazioni di rischio per l’individuazione e l’adozione da parte del datore di lavoro di misure di prevenzione e protezione, in linea con l’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, devono tenere conto dei seguenti fattori:
- gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde, specialmente la fascia compresa tra le 14.00 e le 17.00;
- le mansioni, specialmente quelle che richiedono un intenso sforzo fisico e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- il luogo di lavoro;
- la dimensione aziendale;
- le caratteristiche del singolo lavoratore, ad esempio l’età, la salute lo status socioeconomico e il genere.
Lavoratori e rischio caldo: cassa integrazione con temperature oltre 35°
Tra i documenti citati dalla recente nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro c’è anche la precedente nota numero 4753 del 26 luglio del 2022.
Il documento rimanda inoltre ad un’altra pubblicazione del 2022, la guida dell’INAIL che sintetizza i contenuti del progetto Worklimate, dal titolo “Esposizione a temperature estreme ed impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il progetto worklimate e la piattaforma previsionale di allerta.”
In tale guida, oltre alle condizioni cliniche causate da alte temperature, c’è un decalogo di azioni da adottare per ridurre al minimo i rischi del caldo.
I dieci interventi sono i seguenti:
- designare una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo sulla salute e sulla sicurezza e l’adeguata risposta;
- identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- formazione;
- strategie di prevenzione e protezioni individuali per i lavoratori;
- riorganizzazione dei turni di lavoro;
- rendere disponibili e accessibili aree ombreggiate per le pause;
- favorire l’acclimatazione dei lavoratori;
- realizzazione del “sistema del compagno”;
- pianificazione e risposta alle emergenze;
- misure specifiche per i luoghi di lavoro in ambienti chiusi.
Oltre alle informazioni utili da tenere in considerazione per la tutela dei lavoratori, l’INL richiama inoltre la possibilità per le aziende di ricorrere alla cassa integrazione ordinaria.
Nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o percepite in virtù della particolare tipologia di attività, si può chiedere la CIGO con causale “eventi meteo”.
La richiesta può essere effettuata nel caso in cui si rilevino temperature superiori a 35°.
Nella domanda e nella relazione tecnica, l’azienda deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Dovrà essere specificato il tipo di lavorazione in atto nelle giornate in questione ma non è necessario fornire dichiarazioni che attestino la temperatura o bollettini meteo.
L’INL ribadisce, inoltre che:
“Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).”
Cassa integrazione, le precisazioni dell’INPS sulle condizioni per richiederla
La richiesta di cassa integrazione ordinaria può essere effettuata anche nel caso in cui la temperatura non sia superiore a 35°.
Lo spiega l’INPS nel messaggio numero 2729 dell’INPS del 20 luglio.
L’Istituto specifica, infatti, quanto di seguito riportato:
“Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.”
Nella determinazione della “temperatura percepita” incidono due fattori:
- la temperatura;
- il tasso di umidità.
La richiesta di cassa integrazione può essere inoltre presentata anche in presenza di temperature inferiori a 35°, la valutazione deve infatti tenere conto anche:
- della tipologia di lavorazione in atto;
- delle modalità con le quali la stessa viene svolta l’attività stessa.
Si deve infatti valutare l’incidenza del calore sulle attività.
Il messaggio INPS precisa che:
“Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.”
Analoghe valutazioni devono essere effettuate nei casi di luoghi di lavoro al chiuso, qualora non siano presenti sistemi di ventilazione o di raffreddamento per circostanze non imputabili al datore di lavoro.
Nel caso dei lavori del settore agricolo si dovrà seguire le regole in materia della CISOA.
In ultimo il messaggio INPS chiarisce quanto di seguito riportato:
“Si ricorda, infine, che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 31 dicembre 2021, n. 234, il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015. Va, tuttavia, evidenziato che, ai fini della positiva valutazione della richiesta di accesso al trattamento per le motivazioni richiamate, occorre tenere conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoratori e rischio caldo: le indicazioni dell’INL e le istruzioni INPS sulla cassa integrazione