L'Ispettorato Nazionale del Lavoro intensifica i controlli nei settori più esposti al rischio del caldo, ribadendo i chiarimenti già forniti in passato con alcune circolari. L'aumento di intensità e durata delle ondate di calore rende necessaria una maggiore attenzione alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro intensifica i controlli relativi alle misure di prevenzione attuate contro i rischi del caldo.
Le attività di vigilanza sono state potenziate in particolare nei settori più esposti, come edilizia e agricoltura e negli ambienti non ventilati adeguatamente. La notizia è stata diffusa tramite il comunicato stampa del 25 luglio 2022.
Come chiarito dall’Ispettorato in alcune note precedenti, gli uffici territoriali presteranno particolare attenzione alla prevenzione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, dati dall’aumento di intensità e durata delle ondate di calore.
Il Testo unico sulla sicurezza dei lavoratori stabilisce che debba essere il datore di lavoro a valutare tutti i rischi, anche particolari, per la sicurezza e la salute dei dipendenti.
In specifiche condizioni, le temperature elevate possono essere alla base delle richieste di accesso ai trattamenti di Cassa Integrazione, CIGO, e indicate nella causale.
Sicurezza sul lavoro: l’INL intensifica i controlli nei settori più esposti ai rischi del caldo
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite il comunicato stampa del 25 luglio 2022 fa sapere che intensificherà i controlli sulle misure di prevenzione previste ed adottate per ridurre i rischi dell’esposizione al caldo.
L’attività di sensibilizzazione e di vigilanza è stata potenziata soprattutto nei settori maggiormente esposti al rischio, si tratta dei lavori svolti all’aperto, come edilizia, cantieri stradali e agricoltura, ma anche di quelli al chiuso, senza ventilazione adeguata.
L’Ispettorato ricorda come già lo scorso giugno fosse stata pubblicata la circolare n. 3783/2022, dedicata alla tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.
Questa richiama il contenuto della nota protocollare n. 4639, pubblicata dall’Ispettorato il 2 luglio 2021, per cui gli uffici territoriali dell’INL sono stati invitati ad intensificare i controlli sull’adeguatezza delle misure di prevenzione dei rischi posti dal calore sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
In assenza di interventi di prevenzione idonei, le alte temperature possono essere causa di malori e possono ridurre la capacità di attenzione dei lavoratori, aumentando così il rischio di infortuni. Questo soprattutto nel caso di lavori che richiedono un elevato sforzo fisico e in assenza di adeguate pause di recupero.
Proprio per questo motivo l’Ispettorato ritiene opportuno intensificare i controlli, così come le attività di sensibilizzazione, verificando l’efficacia delle misure di prevenzione individuate e adottate dal datore di lavoro.
Sicurezza sul lavoro: i datori di lavoro devono valutare anche i rischi da esposizione
Sono proprio i datori di lavoro a doversi preoccupare di valutare tutti i possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
A stabilirlo è il Testo unico sulla sicurezza dei lavoratori, Dlgs. n. 81/2008. L’articolo 28 fa riferimento ai rischi particolari:
“la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato.”
I rischi da stress termico rientrano appunto tra i rischi particolari a cui il datore di lavoro deve prestare attenzione.
L’INL richiama anche la circolare 18 maggio 2021 del Ministero della Salute, con la quale sono state fornite indicazioni per la gestione e le prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore, gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e i contenuti del progetto Worklimate, nel cui ambito è stata pubblicata anche la guida dell’INAIL per la prevenzione contro i rischi da caldo.
L’Ispettorato del Lavoro e l’INAIL ricordano che, come specificato nel messaggio n. 1856/2017 dell’INPS, le temperature sopra i 35 gradi, che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi dove non è possibile proteggersi dal sole oppure che comportano l’utilizzo di materiali e lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono dare titolo a trattamenti di cassa integrazione (CIGO).
Allo stesso modo, anche la temperatura percepita, se superiore a quella reale e al limite di 35 gradi, può essere utilizzata come casuale di CIGO.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sicurezza sul lavoro: l’INL intensifica i controlli nei settori più esposti ai rischi del caldo