Sicurezza sul lavoro in caso di caldo eccessivo: quali sono gli strumenti di tutela del lavoratore che presta la propria attività in situazione a rischio di stress termico? E quali sono gli obblighi di prevenzione in capo al datore di lavoro? La nota INL numero 4639 sul tema, diffusa il 2 luglio 2021, è il punto di partenza per fare chiarezza su una problematica che è sempre attuale.
La sicurezza sul lavoro in caso di caldo eccessivo è un tema che, con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, assume ogni anno una rinnovata importanza.
I rischi per la salute a cui è sottoposto ciascun lavoratore a causa delle condizioni climatiche e della stagione estiva sono tanti e sono diverse le fonti normative e di prassi che, a diversi livelli e nel corso degli anni, hanno regolato la materia.
Lo ricorda l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la nota numero 4639 del 2 luglio 2021 non ancora pubblicata sul portale istituzionale ma messa a disposizione dal Sole24ore, ha evidenziato l’esigenza di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo.
Ma, esattamente, quali sono gli strumenti di tutela per il lavoratore che si trova a dover prestare la propria attività in condizioni di caldo eccessivo, tanto da metterne a rischio la sicurezza? Facciamo il punto.
Sicurezza sul lavoro e caldo eccessivo: la tutela del lavoratore a rischio stress termico
L’articolo 2087 del Codice Civile stabilisce che il datore di lavoro è obbligato a tutelare la salute e l’integrità fisica e morale del lavoratore e per fare ciò deve adottare, nell’esercizio dell’attività di impresa, tutte le misure che sono necessarie allo scopo, in base alla tipologia di lavoro e sulla base dell’esperienza e della tecnica.
Con la nota del 2 luglio, del resto, l’INL segnala la necessità di organizzare speciali iniziative di sensibilizzazione nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, come previsto dal Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 7, D.Lgs n. 81/2008).
Tra le fonti del diritto del lavoro, il Testo Unico costituisce la norma specifica in materia di sicurezza e impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, fra cui il microclima, che devono essere oggetto di analisi e valutazione connessi alla specifica tipologia contrattuale.
In questo senso il datore di lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, deve tener conto anche del fattore microclima sul luogo di lavoro, sia che si tratti di un ambiente di lavoro troppo freddo che troppo caldo.
In altri termini, il Testo Unico obbliga il datore di lavoro a inserire nel DVR anche i fattori microclimatici, così come a prevenire gli eventuali rischi a essi collegati, per esempio, mediante programmi di formazione degli operatori e la manutenzione del sistema di termoregolazione, dei servizi e degli strumenti di ventilazione.
Sicurezza sul lavoro e caldo eccessivo: le soluzioni da adottare
In materia di sicurezza sul lavoro in presenza di temperature elevate è intervenuta anche l’INPS che, con il messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017 anch’esso richiamato nella citata nota INL, ammette la Cassa integrazione Ordinaria quando le temperature superino i 34°, anche solo percepiti, tali da impedire lo svolgimento di lavori in luoghi in cui non è possibile ripararsi dal sole.
È anche disponibile una Guida, realizzata dall’INAIL e dal Ministero della Salute che suggerisce quali siano i buoni comportamenti da tenere quando si è costretti a stare a lavoro nonostante le temperature eccessivamente calde.
Tra i consigli che l’opuscolo offre, ci sono quelli destinati ai datori di lavoro in situazioni a rischio, per esempio:
- consultare il bollettino di previsione e allarme per la propria città;
- nei giorni a elevato rischio ridurre l’attività lavorativa nelle ore più calde (dalle 14.00 alle 17:00) e programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata;
- garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro;
- inserire un programma di acclimatamento graduale e prevedere un programma di turnazione per limitare l’esposizione dei lavoratori.
È comunque il personale dell’INL, nella propria attività ispettiva, a dover prestare particolare attenzione ai rischi derivanti dall’innalzamento delle temperature e alle misure adottate dal datore di lavoro al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori, tenuto conto anche della valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sicurezza sul lavoro e caldo eccessivo: la tutela del lavoratore a rischio stress termico