Domanda cassa integrazione in deroga direttamente all'INPS: lo prevede il Decreto Rilancio nell'articolo 71 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020. Iter semplificato senza passare dalle Regioni, ma solo nella seconda fase, ovvero dopo l'autorizzazione delle prime 9 settimane. La novità nel pacchetto di modifiche alla CIG per coronavirus introdotta dal DL Rilancio.
Domanda cassa integrazione in deroga direttamente all’INPS, a stabilirlo è l’articolo 71 del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020.
Si va verso un iter semplificato che, però, è percorribile solo nella seconda fase, ovvero per beneficiare delle ulteriori 5 settimane in aggiunta alle prime 9 già previste dal DL Cura Italia, che ha introdotto regole ed eccezioni per l’accesso agli ammortizzatori sociali in questo periodo di emergenza coroanvirus.
Ed è proprio sul testo del DL numero 18 del 17 marzo 2020 che interviene il nuovo provvedimento: si aggiunge alla lista di articoli dedicati alla CIG l’articolo 22 quater, Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid 19” all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Domanda cassa integrazione in deroga all’INPS senza passare dalle Regioni
Dalla durata all’iter per il pagamento, sono diverse le modifiche inserite nella maxi manovra che riguardano gli ammortizzatori sociali a sostegno di lavoratori e aziende.
Qualche volta l’esperienza insegna, e lo dimostrano in maniera particolare alcune correzioni apportate alle regole di accesso alla cassa integrazione, ordinaria e in deroga, per coronavirus.
Uno su tutti? La possibilità per le aziende di presentare domanda di cassa integrazione in deroga direttamente all’INPS, senza passare per le Regioni, prevista dall’articolo 71 del Decreto Rilancio.
Il doppio canale di domanda, infatti, nella prima fase di applicazione della CIGD per coronavirus ha creato forti rallentamenti. L’iter, complicato e lungo anche per le aziende, ha dilatato i tempi di attesa per i lavoratori.
Lo ha sottolineato più volte anche lo stesso presidente dell’INPS, Pasquale Tridico.
Durante l’audizione del 20 aprile presso la Commissione Lavoro della Camera, infatti, assicurava il pagamento della maggior parte delle somme entro la fine del mese per la CIG, ma non garantiva nessuna scadenza per la CIGD: alcune Regioni, infatti, a metà aprile ancora non avevano inviato i dati delle aziende beneficiarie e altre li avevano inviati incompleti o incorretti.
Dettagli, si fa per dire, che hanno avuto un impatto forte sui tempi di attesa, come dimostrano i dati INPS aggiornati all’11 maggio 2020.
- | Totale domande (conguaglio e pagamento diretto) | Totale domande autorizzate da INPS | Annullate/respinte | % autorizzate su domande totali | SR41 ricevuti per pagamento diretto | Beneficiari pagati per pagamento diretto |
---|---|---|---|---|---|---|
Cassa integrazione ordinaria | 391.408 | 340.037 | 1960 | 87% | 182.510 | 501.275 |
Assegno ordinario/FIS | 151.600 | 80.959 | 10.015 | 60% | 31.135 | 85.244 |
Cassa integrazione in deroga | n.s. | 265.741 | 2538 | 71% | 201.715 | 193.381 |
Totali al 10 maggio | 921.766 | 686.737 | 14513 | 73% | 415.360 | 779.900 |
Domanda cassa integrazione in deroga semplificata, ma solo per la seconda fase
Bisogna sottolineare, però, che la novità non rappresenta una semplificazione totale della procedura di domanda per la cassa integrazione in deroga, ma parziale.
Rivolgersi direttamente all’INPS, evitando il passaggio con le Regioni, è possibile solo per la seconda tranche di CIGD.
Il Decreto Rilancio, infatti, tra le diverse novità che introduce modifica anche la durata massima di utilizzo degli ammortizzatori sociali raddoppiando le settimane da 9 a 18 con un meccanismo a tre finestre.
Di seguito una sintesi.
Numero settimane | Periodo |
---|---|
9 settimane | Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 |
5 settimane aggiuntive solo per coloro che hanno beneficiato delle prime nove | Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 |
4 settimane | Dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 |
Come specifica l’articolo 71 del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, solo per i periodi “successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni” è possibile presentare domanda direttamente all’INPS seguendo il nuovo percorso previsto:
- i datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’INPS e le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato;
- l’Istituto provvede all’erogazione delle predette prestazioni, dopo aver verificato i limiti di spesa.
Questa modalità sarà operativa a partire dal 18 giugno, ovvero “decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore” del DL n. 34/2020.
La domanda diretta all’INPS può essere presentata solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione per le prime settimane seguendo l’iter canonico fatto di diverse fasi:
- pubblicazione del decreto delle Regioni per l’accesso alla CGID;
- presentazione delle domande alle Regioni da parte delle aziende interessate;
- pubblicazione di un nuovo decreto con la lista di aziende beneficiarie della CGID e comunicazione dei dati all’INPS;
- richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali all’INPS da parte dell’azienda.
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