Cassa integrazione coronavirus: le novità previste dal Decreto Rilancio

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Cassa integrazione coronavirus: con il Decreto Rilancio novità in arrivo anche sul fronte degli ammortizzatori sociali. Dalla durata massima, che passa da 9 a 18 settimane con tre finestre temporali, fino a un nuovo iter di domanda per accorciare i tempi di attesa del pagamento: una panoramica delle modifiche introdotte sul testo del DL Cura Italia.

Cassa integrazione coronavirus: le novità previste dal Decreto Rilancio

Cassa integrazione coronavirus: con il Decreto Rilancio sono in arrivo una serie di novità anche sul fronte degli ammortizzatori sociali.

Con il testo del DL n. 34/2020, nuove risorse si aggiungono ai fondi stanziati in principio e cambia la durata per la CIG ordinaria e in deroga, con l’introduzione di tre finestre temporali, e si provano ad accorciare i tempi per i pagamenti delle somme a cui hanno diritto i lavoratori.

La modifica degli articoli dal 19 al 22 del Decreto numero 18 del 17 marzo 2020, che regolano l’accesso alla cassa integrazione per coronavirus, e l’inserimento di nuovi articoli cambiano alcuni elementi chiave, come risorse e durata, e introduce nuove indicazioni.

L’intervento del Decreto Rilancio sul testo originario del DL Cura Italia che ha introdotto la CIG con causale Covid 19 seppur necessario in alcuni punti, complica ulteriormente il quadro normativo di riferimento, già rivisto dal DL Liquidità e durante l’iter di conversione in legge.

Difficile orientarsi per tutte le aziende che hanno bisogno di accedere alla cassa integrazione per coronavirus.

Cassa integrazione coronavirus, novità per la durata: fino a 18 settimane con tre finestre temporali

Il testo ufficiale del Decreto Rilancio introduce una serie di modifiche all’impianto originario.

In primis l’articolo 68 riscrive il comma 1 dell’articolo 19 del DL Cura Italia, riportato di seguito nella sua versione originaria :

“I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020”.

La nuova versione, stando al testo del Decreto Rilancio in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà la seguente:

“I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, , possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter (sempre aggiunto dal Decreto Rilancio e che prevede un ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)”.

Nella primissima bozza del DL n. 34/2020, le 18 settimane non avevano vincoli particolari, nella seconda versione si prevedeva una divisione in due tranche, mentre quella definitiva prevede per la durata massima tre diverse finestre temporali.

Numero settimane Periodo
9 settimane Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
5 settimane aggiuntive solo per coloro che hanno beneficiato delle prime nove Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
4 settimane Dal 1° settembre al 31 ottobre 2020

Ma sui tempi sono previste particolari eccezioni in base al settore di appartenenza, come si legge nel testo dell’articolo 68:

“Esclusivamente per i datori dì lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.”

Cassa integrazione coronavirus, le altre novità in arrivo con il Decreto Rilancio

Ma le novità alle porte con il Decreto Rilancio per la cassa integrazione coronavirus non riguardano solo la durata, i punti rivisti sono diversi.

Di seguito le principali modifiche:

  • la fine del periodo entro il quale è possibile beneficiare delle regole della cassa integrazione per coronavirus passa dal 31 agosto al 31 ottobre;
  • si chiarisce la questione degli assegni familiari.
  • alle novità del comma 1, si aggiunge anche il nuovo termine della domanda modificato nel comma 2: si passa da “entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo” sono sostituite a dalle seguenti parole: “entro la fine del mese di inizio del periodo.
  • per la copertura della cassa integrazione per un periodo più lungo è previsto lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale;
  • sulla scia del DL Liquidità, gli ammortizzatori sociali si estendono anche ai lavoratori neoassunti: possono avere accesso tutti i dipendenti che hanno intrapreso un rapporto di lavoro con l’azienda entro il 25 marzo 2020 e non più entro il 23 febbraio 2020.

Le novità sui tempi e la durata si applicano anche alla cassa integrazione in deroga. Nello specifico, poi, sull’articolo 22 si interviene per ottimizzare i tempi dell’iter di domanda e il rapporto tra INPS e Regioni che, nella prima applicazione, hanno creato diversi ritardi.

In particolare, ci sono alcune aggiunte al testo originario:

  • l’INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome;
  • Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

Un’altra novità importante riguarda la seconda domanda della cassa integrazione in deroga, ovvero la richiesta da presentare dopo aver fruito delle prime 9 settimane di CIGD.

In questa seconda tornata, infatti, il datore di lavoro può presentare la domanda direttamente all’INPS senza passare dalla richiesta preventiva alle Regioni, necessaria per il periodo iniziale.

Cassa integrazione coronavirus: col Decreto Rilancio novità anche per la CISOA

Sono in programma novità anche per la cassa integrazione agricola, lo strumento che ha subito meno modifiche dagli interventi adottati per fronteggiare il coronavirus.

Il Decreto Rilancio, però, riserva un’attenzione anche a questo settore. Si aggiunge all’articolo 19 del Dl Cura Italia il comma 3 bis sulla cassa integrazione agricola con causale Covid 19:

“ ll trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo
massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22”
.

Cassa integrazione per coronavirus: quando arriva? Novità sui tempi di attesa per il pagamento

Con l’articolo 74 del Decreto Rilancio si stabiliscono anche nuovi tempi per il pagamento della cassa integrazione per coronavirus da parte dell’INPS.

I datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione presentando domanda entro entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Si introduce una nuova tabella di marcia per accorciare i tempi del pagamento diretto da parte dell’INPS: prima di arrivare in Gazzetta Ufficiale, in questo punto, il testo ha subito diverse modifiche.

La formula prevista dall’articolo 71 è la seguente:

  • entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro trasmette all’INPS la domanda di concessione del trattamento insieme ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori;
  • L’INPS autorizza le domande e e dispone l’anticipazione di pagamento drl trattamento entro 15 giorni.

Nel testo, inoltre, si legge:

“La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’lnps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

L’Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione”.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network