Assegni familiari 2020 e cassa integrazione per coronavirus: in caso di assegno ordinario FIS non se ne ha diritto. Via libera, invece, per i lavoratori in CIGD. Lo chiarisce la circolare INPS numero 47 del 2020. Si tratta di una disparità immotivata, segnala l'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 2 aprile.
Assegni familiari 2020 e cassa integrazione per coronavirus: se un lavoratore percepisce un assegno ordinario FIS, Fondo di Integrazione Salariale, non ne ha diritto. Se invece è in CIGD, cassa integrazione in deroga, continua a beneficiare regolarmente delle somme a cui ha diritto per gli ANF.
A chiarirlo è la circolare INPS numero 47 del 28 marzo 2020 che illustra le regole da applicare alla luce delle novità introdotte dal DL Cura Italia sul fronte degli ammortizzatori sociali.
Con un approfondimento ad hoc datato 2 aprile, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro accende i riflettori sul tema, evidenziando che, nella normativa di riferimento, non ci sono basi solide su cui fondare la disparità di trattamento.
E lo sbilanciamento tra chi percepisce l’assegno FIS e chi beneficia della CIGD appare ancor meno comprensibile, in un momento di emergenza come quello attuale.
- Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Approfondimento del 2 aprile 2020
- Approfondimento a cura della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 2 aprile 2020: FIS e Assegni familiari: le ragioni del sì.
Assegni familiari 2020 e cassa integrazione per coronavirus: no per il FIS, sì per la CIGD
Il rapporto che lega gli assegni familiari 2020 e la cassa integrazione per coronavirus si basa due pesi e due misure. Le indicazioni fornite con la circolare INPS numero 47 del 28 marzo 2020, infatti, non lasciano spazio ai dubbi.
Alla voce “Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale” in conclusione si legge:
“Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare”.
Ma la regola cambia alla voce “Cassa integrazione in deroga”.Il testo recita:
“La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti”.
Si tratta di una disparità di trattamento rispetto all’applicazione di istituti che hanno “ontologicamente la stessa natura di sostegno al reddito”, che secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro non trova alcun fondamento giuridico.
Assegni familiari 2020 e cassa integrazione per coronavirus: immotivata l’esclusione di chi percepisce l’assegno ordinario FIS
Il veto sugli assegni familiari 2020 per chi percepisce l’assegno FIS e il via libera ai lavoratori in Cassa integrazione in deroga, CIGD, è messo in chiaro dall’INPS, ma non ha basi solide nella normativa di riferimento.
A dimostrarlo è l’approfondimento curato dai Consulenti del Lavoro sul tema.
“La posizione dell’Istituto viene giustificata dalla considerazione che il
decreto interministeriale 3 febbraio 2016 n. 94343, istitutivo del FIS, non prevede espressamente il pagamento dell’ANF per i lavoratori che siano destinatari dell’assegno ordinario o di solidarietà.Invero, il citato D.I. non contiene alcuna previsione volta ad escludere l’erogazione dalla prestazione degli assegni al nucleo familiare (semplicemente non ne fa menzione)”.
L’omissione che per l’INPS è un’esclusione non può esserlo per i Consulenti del Lavoro, che portano a sostegno della tesi una serie di riferimenti normativi.
Il decreto legislativo numero 148 del 2015 prevede tre punti rilevanti per l’analisi:
- nell’articolo 3, comma 9 si legge che ai “lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni”;
- all’articolo 7, comma 4, si stabilisce che “nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell’Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di questa”;
- l’articolo 30, comma 1, prevede che “all’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie”.
Altro riferimento a sostegno della tesi, secondo la quale gli ANF possano andare di pari passo con gli assegni ordinari erogati nell’ambito del FIS, è l’articolo 6 della legge numero 1115 del 5 novembre 1968, “Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell’assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati”, che prevede per i lavoratori ammessi in Cassa integrazione guadagni anche l’erogazione assegni familiari nella misura intera.
Ancorando la sua tesi su queste basi, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro arriva alla conclusione che segue:
“Si ricava che, sia in riferimento al trattamento CIGO che al trattamento FIS, diversamente da quanto affermato dall’Inps nella circolare 47/2020, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario debba essere erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare. Inoltre, deve essere riconosciuta anche la possibilità al datore di lavoro di anticipare la prestazione in caso di assegno ordinario, salvo successivo conguaglio con i contributi dovuti”.
Il doppio binario sugli assegni familiari 2020, poi, appare ancora più incomprensibile se si cala nel contesto attuale, in cui il Decreto Cura Italia è intervenuto a favore di lavoratori occupati presso datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza coronavirus.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegni familiari 2020 e cassa integrazione: no per il FIS, sì per la CIGD