Sospensione mutui prima casa con il DL Cura Italia: come presentare domanda? Non è automatica e i beneficiari devono rispondere ai requisiti previsti dagli ultimi provvedimenti adottati per l'emergenza coronavirus. Le istruzioni per seguire la procedura prevista dal Fondo Consap.
Sospensione mutuo prima casa con il DL Cura Italia: come presentare domanda? Le ultime misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese adottate per far fronte all’emergenza coronavirus introducono alcune novità sulla possibilità di mettere in stand by le rate dovute.
Lo stop temporaneo, regolato dalla legge numero 244 del 2007, non è automatico. Deve essere richiesto dagli interessati seguendo la procedura prevista dal Fondo Consap.
L’emergenza coronavirus apre le porte della sospensione del mutui a due categorie di lavoratori:
- dipendenti che hanno subito la riduzione dell’orario lavorativo o la sospensione dal lavoro;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti che presentino una dichiarazione di riduzione del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
Sospensione mutuo prima casa con il DL cura Italia: chi sono i beneficiari
Diversamente da altre misure inserite nel DL Cura Italia, per la sospensione dei mutui prima casa non è necessario aspettare un decreto attuativo o comunque un provvedimento che sblocchi la possibilità di accedervi. È possibile presentare domanda da subito.
Il testo interviene sulle regole di accesso al fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Regolato dalla legge numero 244 del 2007, permette di chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi.
L’articolo numero 54 del DL numero 18 del 17 marzo 2020, in deroga alla disciplina ordinaria per 9 mesi a partire dall’entrata in vigore, prevede:
- l’estensione del beneficio ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che “autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”;
- l’accesso al Fondo senza presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Ma in questo periodo di emergenza non è l’unico intervento sul tema, anche l’articolo 26 del Decreto numero 9 del 2 marzo è intervenuto sulla disciplina di riferimento e ha inserito tra i potenziali beneficiari del Fondo di solidarietà anche tutti i lavoratori dipendenti che subiscono “una sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”.
In questo caso si tratta di una novità, che persiste anche al termine dell’emergenza.
Sospensione mutuo prima casa con il DL cura Italia: come presentare domanda
Coloro che non sono in grado di sostenere il pagamento delle rate del mutuo a causa di un’improvvisa difficoltà economica dovuta all’epidemia in corso devono presentare domanda per la sospensione di mutui tramite il Fondo Consap.
La richiesta di sospensione deve essere inoltrata direttamente alla propria banca presentando:
- modulo di domanda Consap;
- documentazione necessaria a dimostrare di essere nelle condizioni indicate dai due decreti:
- riduzione dell’orario lavorativo o la sospensione dal lavoro per i lavoratori dipendenti;
- riduzione del fatturato per lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
Una volta accettata la richiesta, il Fondo provvederà al rimborso del 50% degli interessi del mutuo residuo per il periodo di sospensione.
Nel periodo di sospensione, dunque, non bisogna pagare il mutuo sulla prima casa.
Ma alla ripresa dei pagamenti, oltre alla quota capitale delle rate, l’interessato si troverà la quota del 50% degli interessi che rimangono a suo carico non coperta dal fondo spalmati negli anni sul mutuo residuo. In chiusura, quindi, è necessaria una precisazione: in futuro ci si troverà con una rata leggermente più alta ed con una durata maggiore del mutuo stesso.
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