Liquidazione IVA di gruppo, per poter procedere il requisito del controllo di maggioranza deve essere soddisfatto almeno dal 1° luglio dell'anno precedente. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta al'interpello numero 187 del 12 giugno 2020 che fa luce anche sul ruolo dei soci.
Liquidazione IVA di gruppo, per procedere la società incorporante deve soddisfare il requisito del controllo di maggioranza almeno dal 1° luglio dell’anno precedente, al di là del ruolo che hanno ricoperto e ricoprono i soci.
Fondamentale il rispetto del principio di continuità ai fini IVA, a sottolinearlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 187 del 12 giugno 2020.
La regola pone un limite temporale per evitare che le operazioni siano finalizzate solo ad ottenere dei benefici fiscali.
Per le società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti, è possibile, infatti, procedere con la liquidazione dell’IVA di gruppo, e quindi in maniera unitaria, tramite compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo.
In questo modo i versamenti periodici (mensili o trimestrali) e il conguaglio di
fine anno vengono effettuati dalla controllante che determina l’imposta da
versare o il credito del gruppo.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 187 del 12 giugno 2020
- Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Liquidazione IVA di gruppo - requisito del controllo di maggioranza.
Liquidazione IVA di gruppo e controllo di maggioranza: i tempi da rispettare
Al centro dei chiarimenti un gruppo di società che fanno capo, direttamente ed indirettamente, a due Soci che esercitano il proprio controllo nella governance complessiva.
Protagonista del caso analizzato è una società a responsabilità limitata. A novembre 2019 la società ne ha incorporato una nuova, il cui capitale sociale era già detenuto dagli stessi Soci. A seguito della fusione, la società incorporante ha ottenuto le quote di partecipazione totalitaria, già detenute dall’incorporata in altre società.
Per il periodo d’imposta 2019, la società controllante vorrebbe procedere con la liquidazione IVA di gruppo prevista dall’articolo 73 del Decreto IVA.
All’Agenzia delle Entrate si rivolge per sapere se le società controllate da novembre 2019 possano partecipare alla liquidazione dell’IVA di gruppo già a partire dal 2020.
Ma, con la risposta all’interpello numero 187 del 12 giugno 2020, arriva il veto dell’Amministrazione finanziaria:
“Solo per effetto dell’operazione di fusione con [BETA] (in data [...] novembre 2019) e del conferimento delle partecipazioni da parte dei due Soci (in data [...] novembre 2019), infatti, l’istante è subentrata senza soluzione di continuità nel controllo delle società già controllate da [BETA] ed ha acquisito il controllo di maggioranza nelle società [GAMMA] e [DELTA].
Mancando, dunque, il possesso - anche indiretto - della maggioranza delle azioni di [GAMMA] e [DELTA] per il periodo di tempo necessario a soddisfare il requisito temporale previsto dall’articolo 73, ultimo comma, del decreto IVA (almeno dal 1° luglio 2019), e non configurandosi un passaggio senza soluzione di continuità nella posizione giuridica di controllo - come invece è accaduto con riferimento alle società controllate da [BETA] per effetto dell’operazione di fusione per incorporazione - non ricorrono i presupposti per consentire ad [GAMMA] e [DELTA] di accedere alla liquidazione IVA di gruppo già a partire dal 2020.”
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che tutte le società che intendono aderire alla liquidazione IVA di gruppo erano controllate direttamente e indirettamente già da prima del 1° luglio 2019 dai due soci, ma la società incorporante, fino all’operazione di fusione ed al conferimento delle partecipazioni, non aveva alcun controllo delle altre società. Ed è quest’ultimo aspetto quello rilevante.
Liquidazione IVA di gruppo e requisito del controllo di maggioranza, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Sul punto la norma non lascia spazio a dubbi, come sottolinea la risposta all’interpello numero 187 del 12 giugno 2020.
Il comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 73 del Decreto IVA stabilisce che:
“Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione”.
E l’articolo 2 del decreto ministeriale 13 febbraio 2017 dispone che:
“Si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo”.
Risulta, quindi, centrale nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive il rispetto di un principio di continuità ai fini IVA tra i soggetti che partecipano alla trasformazione.
E in conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea:
“Il generale principio del subentro nelle posizioni giuridiche del dante causa, deve essere applicato alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo valutando di volta in volta il singolo caso, alla luce della particolare ratio della disciplina, nonché della sussistenza dei requisiti di controllo societario da un punto di vista quantitativo e temporale”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Liquidazione IVA di gruppo e controllo di maggioranza: i tempi da rispettare