Detrazione IVA per le spese sostenute nell'ambito di lavori su beni immobili di terzi e inerenti all'attività di impresa: dall'Agenzia delle Entrate arriva il via libera. I chiarimenti nella risposta all'interpello numero 219 del 26 marzo 2021.
Detrazione IVA, si ha pieno diritto a beneficiarne per le spese che sono sostenute nell’ambito di lavori su beni immobili di terzi e che sono inerenti all’attività di impresa.
Il via libera arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 219 del 26 marzo 2021.
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico.
Detrazione IVA per le spese sostenute su beni immobili di terzi: via libera dalle Entrate
La richiesta di chiarimenti sulla detrazione IVA viene da una società attiva nella gestione, manutenzione, progettazione e costruzione di opere pubbliche in due scali aeroportuali internazionali, e inoltre nella gestione, anche tramite appalti o sub-concessioni, di servizi aeroportuali e di altri servizi connessi o utili all’esercizio del sistema aeroportuale.
Tra i ruoli che gli sono affidati, è tenuta a presentare al Comune di riferimento un piano di interventi per il contenimento e l’abbattimento del rumore generato dal traffico aereo che supera i valori limite e deve, inoltre, sostenere i costi per i lavori di risanamento acustico.
Per la realizzazione degli interventi da realizzare su alcuni edifici scolastici, ha stipulato dei contratti con altre due società.
E si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di portare in detrazione l’IVA assolta sulle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori di contenimento acustico su beni di proprietà di terzi non utilizzati nell’esercizio della propria attività caratteristica di gestore aeroportuale e sui quali la società istante non vanta alcun titolo di detenzione o possesso.
Nella risposta all’interpello numero 219 del 26 marzo 2021 dall’Agenzia delle Entrate arriva un via libera con le motivazioni che seguono:
“Si ritiene, in definitiva, che gli oneri in esame, concernenti i servizi realizzati su immobili di proprietà del Comune, debbano considerarsi inerenti all’attività di impresa svolta dalla società istante in qualità di gestore delle infrastrutture aeroportuali e del servizio pubblico di trasporto, che si esplica, per quanto dichiarato dall’istante, con l’effettuazione di operazioni imponibili e non imponibili, ed in ogni caso, senza che siano realizzati servizi esenti o esclusi dal campo di applicazione dell’imposta”.
Detrazione IVA per le spese su beni immobili di terzi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le regole alla base della detrazione IVA prevista per sollevare interamente l’imprenditore dall’imposta assolta a monte su beni e servizi che vengono acquisiti nell’esercizio dell’attività di impresa e correlati alle operazioni imponibili realizzate a valle dallo stesso soggetto.
Requisito fondamentale per usufruirne è un nesso immediato e diretto dei costi sostenuti con il “complesso delle attività economiche del soggetto passivo” .
Più nello specifico:
“La detrazione è, dunque, ammessa anche per acquisti di beni e servizi che siano utili o funzionali all’impresa e, quindi, causalmente indotti dall’attività economica svolta. Ciò che rileva è, in concreto, l’utilità del bene/servizio acquistato (anche in chiave prospettica) per la creazione di valore aggiunto da parte dell’operatore economico”.
Non e ne ha diritto, invece, se l’IVA grava sull’acquisto di beni e servizi utilizzati
nell’ambito di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta.
Ma cosa accade quando in gioco ci sono altri soggetti?
Nessuno ostacolo alla fruizione nel caso di un costo sostenuto su un bene immobile di proprietà di un terzo e che non è ordinariamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa.
Sul punto si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea, che l’Agenzia delle Entrate cita a supporto della sua posizione.
Far gravare su un soggetto passivo l’imposta sul valore aggiunto che riguarda le spese compiute per delle sue operazioni imponibili perché un terzo ne trae vantaggio accessorio sarebbe contrario al principio di neutralità dell’IVA. Questa la posizione che arriva anche dall’UE.
Non ci sono dubbi, quindi, per l’Agenzia delle Entrate sul diritto alla detrazione IVA per la società che interviene su immobili di proprietà del Comune nell’ambito dell’attività di impresa svolta in qualità di gestore delle infrastrutture aeroportuali e del servizio pubblico di trasporto.
Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 219 del 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Detrazione IVA per le spese su beni immobili di terzi: il via libera dell’AdE