Liquidazione IVA di gruppo, chi sono i soggetti che possono usufruire dell'opzione? Solo quelli residenti in Paesi UE. La risposta nel principio di diritto numero 24 del 19 novembre 2019 dell'Agenzia delle Entrate. I dettagli del documento.
Liquidazione IVA di gruppo, chi può usufruirne? Il chiarimento nel principio di diritto numero 24 del 19 novembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento specifica che, poiché l’opzione è un istituto comunitario, possono farne uso solo i soggetti residenti in Paesi dell’Unione europea che rispettino i requisiti previsti dalla legge italiana.
Il principio di diritto numero 24 del 2019 ha inoltre fornito il quadro normativo di riferimento sottolineando che l’interpretazione si è resa necessaria per evitare qualsiasi possibile incompatibilità dell’istituto con il diritto comunitario.
Liquidazione IVA di gruppo solo per soggetti residenti in Paesi UE: il principio di diritto 24 dell’Agenzia delle Entrate
Liquidazione IVA di gruppo, quali sono le caratteristiche che devono avere i soggetti per usufruirne?
Come spiega il principio di diritto numero 24 del 19 novembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate, possono fare uso dell’opzione solo i soggetti residenti in Paesi dell’Unione europea.
- Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 24 del 20 novembre 2019
- Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - articolo 73,comma 3, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 - esclusione dei soggettiresidenti in Paesi extra UE dalla procedura di liquidazione dell’IVA digruppo.
Il documento fornisce i riferimenti normativi della procedura che è regolata dalle seguenti disposizioni:
- articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 26 ottobre 1972;
- Decreto numero 11244 del 13 dicembre 1979.
Il documento sottolinea inoltre che l’opzione rappresenta:
"un istituto di matrice comunitaria che trova fondamento nell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva n. 77/388/CEE, poi trasfuso nell’articolo 11 della direttiva n. 2006/112/CE."
Già la precedente risoluzione numero 22/E del 21 febbraio 2005 dell’Agenzia delle Entrate aveva esplicitato che potevano avere accesso alla procedura le sole società residenti in altri Stati comunitari, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
Una interpretazione, chiarisce dunque l’Agenzia, necessaria per evitare discriminazioni nei confronti dei soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione:
“al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell’IVA di gruppo con il diritto comunitario”
Liquidazione IVA di gruppo solo per soggetti residenti in Paesi UE: come usufruire dell’opzione
La liquidazione IVA di gruppo da parte di una società controllante per conto delle società controllate non è dunque una procedura di cui possono fare uso soggetti residenti in territori extra UE.
Nell’operazione ognuno ha dei compiti specifici.
Tra quelli relativi alla società controllante c’è quello del calcolo dell’acconto.
Il modello e le istruzioni per la compilazione per usufruire dell’opzione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La documentazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica tramite il servizio Entratel, direttamente o attraverso intermediari abilitati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Liquidazione IVA di gruppo, accessibile solo ai soggetti residenti in Paesi UE