Nota di variazione IVA, si può emettere anche nei casi di liquidazione coatta. Lo spiega la risposta all'interpello numero 100 del 9 marzo 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Non sono presenti vincoli normativi per le procedure concorsuali non disciplinate dalla legge fallimentare.
Nota di variazione IVA, può essere emessa anche nei casi di liquidazione coatta. La normativa non pone vincoli in relazione alle procedure concorsuali non disciplinate dalla legge fallimentare.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 100 del 9 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Si può emettere la nota di variazione a partire dalla data del provvedimento che ha ordinato la procedura concorsuale.
La scadenza da rispettare è il termine di presentazione della dichiarazione IVA del periodo di imposta in cui si verificano i presupposti per la variazione in diminuzione.
Nota di variazione IVA, i chiarimenti delle Entrate nei casi di liquidazione coatta
Anche nel caso di liquidazione coatta, può essere emessa la nota di variazione IVA.
A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 100 del 9 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 100 del 9 marzo 2022
- Note di variazione IVA - Individuazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa cui si riferisce la legge fallimentare - Articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Lo spunto dei chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, il creditore di un consorzio che è stato posto in liquidazione coatta amministrativa per effetto di una delibera di giunta regionale.
Il soggetto chiede se è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26 del decreto IVA modificato dall’articolo 18 del decreto Sostegni bis.
L’istante aveva infatti effettuato forniture a due consorzi, uno dei quali è poi stato incorporato nell’altro. Lo stesso è creditore, in relazione alle fatture emesse e registrate.
Il quesito si concentra sulla possibilità di emettere la nota di variazione IVA nonostante si tratti di una procedura concorsuale che non è disciplinata dalla legge fallimentare.
L’Agenzia delle Entrate esprime parere positivo e richiama i principali riferimenti normativi e le scadenze da tenere in considerazione.
Nota di variazione IVA: le novità della normativa
Nel documento di prassi vengono forniti chiarimenti sulle recenti modifiche apportate al decreto IVA dall’articolo 18 del decreto Sostegni bis.
Nello specifico l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto di seguito riportato:
“il comma 2 dell’art. 26 del Decreto Iva prevede le ipotesi in relazione alle quali il cedente del bene o prestatore del servizio può effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile e della conseguente imposta, senza specifici limiti di tempo, con riferimento a operazioni per le quali abbia già emesso fattura con addebito di IVA.”
Per quanto riguarda le novità, nel documento di prassi viene inoltre chiarito quanto segue:
“Il nuovo comma 3-bis - introdotto nell’articolo 26 del Decreto IVA [...] - prevede che la disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, ad opera del cessionario o committente:
- per le procedure concorsuali, gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare e i piani attestati ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della stessa legge fallimentare (lettera a); [...]
Più specificamente, qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dei nuovi commi 3-bis e 10-bis, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l’esito), ossia la data:
- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa” (cfr. circolare n. 20/2021).”
Dall’esame della normativa, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che non ci sono elementi contrari all’applicabilità delle nuove disposizioni alla liquidazione coatta amministrativa, prevista dall’articolo 15, comma 5-bis Dl n. 98/2011.
La mancanza di un espresso riferimento normativo nei precedenti documenti di prassi è motivata dal fatto che gli stessi non potevano anticipare il contenuto di norme entrate in vigore in un periodo successivo.
Nota di variazione IVA: la scadenza da rispettare per l’emissione
Una volta spiegato che nel caso in questione non ci sono ostacoli per l’emissione di una nota di variazione, l’Agenzia delle Entrate riepiloga i tempi in cui tale nota deve essere emessa.
Per l’istante c’è la possibilità di emettere una nota di variazione a partire dalla data del provvedimento che ha ordinato la liquidazione coatta amministrativa.
A chiarire qual è il termine finale da prendere a riferimento è, tra gli altri documenti di prassi, la circolare numero 20 del 2021.
La scadenza coincide con l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta in cui si verificano i presupposti per operare la variazione in diminuzione.
In merito alle procedure concorsuali si dovranno tenere in considerazione le seguenti date (per individuare l’anno della dichiarazione IVA di riferimento):
- la sentenza dichiarativa del fallimento;
- il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione.
L’ultima data coincide con la scadenza della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, con il termine della dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Nota di variazione IVA, i chiarimenti delle Entrate nei casi di liquidazione coatta