Nota di variazione IVA, con controparte inadempiente per l'emissione non è necessaria l'attesa dell'esito di un formale atto di accertamento. Per il cedente o fornitore i tempi sono abbreviati, come spiega l'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto numero 11 del 6 agosto 2021.
Nota di variazione IVA, nel caso di controparte inadempiente, i tempi di emissione sono brevi.
Nell’ipotesi di risoluzione di un’operazione per verificarsi di una clausola prevista nel contratto il cedente o fornitore non deve attendere l’esito di un formale atto di accertamento.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto numero 11 del 6 agosto 2021.
Tuttavia, se viene emesso successivamente un giudizio che dà ragione all’acquirente e conferma termini e obblighi del contratto originario, tale giudizio ha effetto.
Nota di variazione IVA, i tempi di emissione con controparte inadempiente
La nota di variazione IVA è l’oggetto del principio di diritto numero 11 del 6 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 11 del 6 agosto 2021
- Note di Variazione Iva emesse ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 9, del DPR 633/72. Ulteriori chiarimenti.
Nel documento di prassi si sofferma sui tempi di emissione nel caso in cui la controparte sia inadempiente.
In tale ipotesi, se cioè si verifica una clausola prevista nel contratto che dia diritto alla risoluzione dello stesso, il cedente o fornitore non è obbligato ad aspettare l’esito di un formale atto di accertamento.
La risoluzione, giudiziale o di diritto, è tra le ipotesi previste dall’articolo 26 del decreto IVA, che permette la variazione in diminuzione dell’imponibile.
Tra le clausole risolutive espresse che danno diritto all’emissione della nota di variazione ci sono:
- il mancato pagamento, previsto nell’articolo 1456 del Codice civile;
- lo scadere del termine intimato per iscritto alla parte inadempiente, previsto nell’articolo 1454 del Codice civile.
Nel recente documento di prassi l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in linea con il precedente principio di diritto numero 13 del 2019, relativo al caso di emissione della nota di variazione della parte adempiente dopo la contestazione in sede giudiziale dei presupposti per attivare una clausola risolutiva espressa.
Resta fermo che, nei casi di azioni giudiziali nei confronti del fornitore che si è avvalso di una clausola risolutiva espressa per supposto mancato adempimento della controparte, la variazione dell’imposta è subordinata all’esito del giudizio.
Nota di variazione IVA, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono anche in linea con quanto spiegato nella risoluzione numero 449 del 2008.
Nel documento di prassi richiamato viene chiarito che nel caso di una causa di estinzione del contratto, il cedente o prestatore che ha emesso fattura e pagato l’imposta può provvedere all’emissione della nota di variazione IVA.
L’operazione e la detrazione dell’imposta possono essere realizzate senza l’esito di un formale atto di accertamento, negoziale o giudiziale, che verifichi la causa risoluzione.
Un eventuale giudizio successivo che determini l’infondatezza giuridica della dichiarazione risolutiva e confermi accordi e obblighi del contratto originario esplica comunque i propri effetti.
Nel caso quindi di attivazione di una clausola risolutiva espressa, che comporti l’estinzione per intero o parzialmente di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura successivamente alla sua registrazione, è legittima l’emissione di una nota di variazione IVA anche in presenza di una contestazione.
Nell’ipotesi di una contestazione in sede giudiziale, infatti, non è necessario attendere un formale atto di accertamento del verificarsi della causa di risoluzione in questione.
Il cessionario o committente deve infatti applicare l’articolo 26 comma 5 del decreto IVA che stabilisce quanto segue:
“Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.
Infine, qualora l’esito del giudizio sia favorevole alla controparte, il cedente o prestatore è obbligato all’emissione di una nota di debito.
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