Nota di variazione IVA, se il contratto di compravendita di un complesso di beni prevede un sistema progressivo di determinazione del prezzo, il presupposto per la variazione dell'importo già fatturato va individuata nella determinazione definitiva del prezzo dei beni secondo il procedimento contrattualmente previsto. A spiegarlo è l'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto numero 1 dell'11 gennaio 2021.
Nota di variazione IVA, con il principio di diritto numero 1 dell’11 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su quali sono le regole da seguire per l’emissione nel caso di un sistema progressivo di determinazione del prezzo.
Tale sistema è presente quando il contratto di compravendita dei beni prevede un sistema che permette alle parti, se in disaccordo sul valore dei beni che risulta dalla perizia effettuata, di affidare la valutazione ad un soggetto terzo o un revisore.
Nel caso in questione, il presupposto per la variazione dell’importo già fatturato è da individuarsi nella determinazione definitiva del prezzo dei beni secondo il procedimento contrattualmente previsto.
Nota di variazione IVA, come emetterla in un sistema progressivo di determinazione del prezzo
L’emissione della nota di variazione IVA è l’oggetto dei chiarimenti della risposta con principi di diritto numero 1 dell’11 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta con principi di diritto numero 1 dell’11 gennaio 2021
- Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - limiti all’emissione della nota di variazione.
Il documento di prassi esamina il caso di un contratto di compravendita di un complesso di beni contempla nel proprio articolato un sistema progressivo di determinazione del prezzo.
Tale meccanismo consente alle parti, se in disaccordo sul valore dei beni come risultante dalla perizia effettuata per consentire l’esecuzione del contratto, di rimettere la valutazione finale ad un soggetto terzo o un revisore.
L’Agenzia delle Entrate spiega le regole da seguire nel caso di eventuali note di variazione emesse per recuperare le somme già fatturate in misura superiore a quanto definitivamente dovuto, in base a quanto previsto dall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L’eventuale emissione della nota di variazione IVA non è riconducibile all’ipotesi del sopravvenuto accordo tra le parti, ipotesi a cui si applica il termine di un anno in base al comma 3 dell’articolo 26 del decreto IVA.
Nota di variazione IVA 2021: i chiarimenti sull’emissione
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate spiega che, nel caso di un contratto di compravendita di un complesso di beni con un sistema progressivo di determinazione del prezzo, l’eventuale nota di variazione IVA non può rientrare tra i casi di sopravvenuto accordo tra le parti.
Oltre a ciò, l’Agenzia delle Entrate aggiunge quanto di seguito riportato:
“Tanto più se l’operazione si realizza nell’ambito di una procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza, in cui l’autonomia negoziale delle parti è subordinata ad interessi di matrice spiccatamente pubblicistica”
Nel caso citato infatti, l’autonomia negoziale delle parti è subordinata alla rispondenza del programma di risanamento e della conservazione dell’impresa con gli indirizzi di politica industriale del Governo, oltre alla conservazione nel tessuto industriale ed economico della grande impresa in stato d’insolvenza.
Nell’ipotesi in questione, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate:
il presupposto per la variazione dell’importo già fatturato è da individuarsi nella determinazione definitiva del prezzo dei beni secondo il procedimento contrattualmente previsto.
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