Nota di variazione IVA in aumento, il cessionario ha diritto alla detrazione anche se il termine di presentazione da cui è sorto il diritto è scaduto. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 531 del 5 novembre 2020: il giorno dal quale decorre il diritto è la data di emissione della nota di variazione.
Nota di variazione IVA in aumento, il cessionario ha diritto alla detrazione anche nel caso in cui sia scaduto il termine relativo al diritto sorto.
Lo ribadisce la risposta all’interpello numero 531 del 5 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
In assenza di elementi di frode, il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione delle maggiore IVA addebitata dal cedente attraverso l’emissione della nota di variazione.
La data di emissione dovrà essere prese a riferimento per il nuovo termine: il contribuente ha tempo per esercitare il diritto alla detrazione fino alla scadenza della dichiarazione in cui è stata emessa la nota di variazione.
Nota di variazione IVA in aumento: si ha diritto alla detrazione
La risposta all’interpello numero 531 del 5 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla nota di variazione IVA in aumento e il diritto alla detrazione.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 531 del 5 novembre 2020
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Note di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, del dPR n. 633 del 1972 - esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte del cessionario/committente.
Lo spunto concreto nasce dal quesito di un contribuente. L’istante chiede se ha diritto a portare in detrazione l’imposta addebitatagli dal fornitore, sebbene gli acquisti si siano perfezionate nel 2017.
In altre parole, sarebbe stato superato il termine entro il quale è sorto il diritto alla detrazione.
Tuttavia, il contribuente ritiene di poter esercitare il proprio diritto, citando a supporto dell’argomentazione la risposta all’interpello n. 267/E del 21 agosto 2020.
L’Amministrazione finanziaria condivide la soluzione proposta e ricorda di conseguenza il quadro normativo di riferimento.
Il già richiamato documento di prassi riporta un caso analogo in cui la regolarizzazione delle operazioni sarebbe avvenuta oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di effettuazione delle operazioni stesse.
Vengono inoltre ribaditi i principi giuridici della Corte di giustizia e della Corte di Cassazione richiamati nel documento chiarificatore.
Nello specifico devono essere combinate le disposizioni dell’articolo 19 e dell’articolo 26 del decreto IVA.
Nota di variazione IVA in aumento: il nuovo termine per il diritto alla detrazione
In base a quanto disposto dal decreto IVA agli articoli 19 e 26 deve essere salvaguardata la neutralità dell’IVA e, dunque, l’esercizio del diritto alla detrazione.
Il contribuente, che riceve oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale una nota di variazione IVA in aumento, può comunque esercitare il diritto alla detrazione.
Come riportato nel documento di prassi:
“Pertanto, si ritiene, che, in assenza di elementi di frode, il cessionario possa esercitare il diritto alla detrazione delle maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento.”
L’Agenzia delle Entrate specifica anche che il giorno dal quale si può esercitare il diritto è proprio il momento dell’emissione della nota di variazione IVA in aumento.
Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Tuttavia, nel caso prospettato nel documento di prassi, l’istante deve corrispondere la sanzione prevista dall’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
La disposizione prevede infatti che:
“4. E’ punito con la sanzione prevista nel comma 3 (dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta) chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.”
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