Nota di variazione IVA: la circolare n. 20/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate specifica le novità sulle modalità di recupero dell'IVA per le fatture emesse nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali. Le note potranno essere emesse alla data di inizio dell'iter concorsuale, e non più alla sua conclusione.
Nota di variazione IVA: la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 29 dicembre 2021 contiene i chiarimenti sulle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-bis sul recupero dell’IVA per i crediti non riscossi durante le procedure concorsuali.
In particolare, le modifiche più rilevanti riguardano le note di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta.
Quest’ultima può essere emessa nel periodo di avvio delle procedure, e non più durante la loro conclusione. Inoltre, dovrà essere emessa entro il 30 aprile 2022, giorno in cui vengono presentate le dichiarazioni sull’IVA.
Però, se viene emessa nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata durante la liquidazione periodica dell’IVA (mensile o semestrale) oppure per la dichiarazione annuale per il 2023.
Le nuove regole hanno effetto sulle procedure avviate dal 26 maggio 2021.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021
- Articolo 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni-bis). Modifiche all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali.
Nota di variazione IVA: le istruzioni sul recupero dei crediti nelle procedure concorsuali
Il Decreto Sostegni bis, cioè il DL n. 73/2021, ha introdotto delle modifiche significative alla normativa che regola le variazioni in diminuzione dell’imponibile IVA, seguendo le indicazioni della Corte di Giustizia UE.
Ad esempio, nei casi in cui il debitore è soggetto a procedure concorsuali, non era prevista la possibilità di rettificare in diminuzione l’importo dell’IVA messo in fattura prima della fine delle procedure. In questo modo, si dilatavano i tempi di recupero dell’IVA già versata e non incassata.
Le nuove regole cambiano questa situazione. Nello specifico, il Decreto Sostegni bis va a modificare l’art.26 del DPR n. 633/1972, che regola le variazioni dell’imponibile o dell’imposta.
Il nuovo comma 3-bis dell’art. 26 sancisce che non si debba più attendere la conclusione delle procedure concorsuali per ottenere la variazione in diminuzione, nei casi di mancato pagamento del corrispettivo.
Lo stesso art. 26, inoltre, prevede che il soggetto che cede un bene o presta un servizio può effettuare variazioni in diminuzione senza limiti di tempo, sia della base imponibile che della conseguente imposta, sulle operazioni per il quale ha già emesso una fattura con addebito IVA.
Le regole si applicano alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 in poi.
Il comma 2, però, ha eliminato il riferimento alle ipotesi di mancato pagamento da parte del debitore causato da procedure concorsuali rimaste infruttuose, o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Le uniche tipologie di mancato pagamento rimaste nella normativa sono quelle “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente”.
Infine, rimane il limite temporale di un anno per le variazioni dovute a mancato pagamento causato da un accordo tra le parti o dalla rettifica di alcune inesattezze presenti nella fatturazione.
Nota variazione IVA: cosa cambia
La circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega che il nuovo comma 3-bis dell’ art.26 del DPR n. 633/1972 prevede che le variazioni in diminuzione si possano applicare nel caso di mancato pagamento da parte del cessionario sia per le procedure concorsuali e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, sia per le procedure individuali che sono rimaste infruttuose.
Questa può essere applicata dal giorno di apertura della procedura concorsuale, così come dalla data:
- dalla sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Nei casi in cui vengano attivate procedure esecutive individuali, la variazione in diminuzione è legata al loro esito negativo.
Il creditore dovrà attendere il verbale di pignoramento oppure, nei casi in cui è prevista, che l’asta per la vendita del bene sia andata deserta per tre volte consecutive.
Una novità importante sulla detrazione dell’imposta non incassata è che questa non viene preclusa al creditore che “non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente”.
Il legislatore ha voluto superare le vecchie posizioni dell’Erario, che in altri documenti di prassi aveva previsto che la variazione fosse subordinata alla partecipazione del creditore al concorso in questione.
Note di variazione IVA: i termini per la detrazione e gli obblighi per i cessionari
Per il periodo di imposta 2021, la detrazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2022, vale a dire il giorno in cui vanno presentate le dichiarazioni dell’IVA.
Invece, se la nota viene emessa nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la riduzione può essere applicata durante la liquidazione periodica dell’IVA del mese o trimestre in cui la nota viene emessa, oppure nella dichiarazione annuale successiva.
Tornando ai mancati pagamenti dovuti allo svolgimento di procedure concorsuali, il legislatore ha previsto una serie di date differenziate:
Nota di variazione in diminuzione | Date |
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Possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione | Data in cui il cessionario è assoggettato alla procedura stessa |
Periodo di emissione della nota di variazione in diminuzione | Termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione |
Periodo per esercitare il diritto alla detrazione | Liquidazione IVA mensile o trimestrale, oppure nella dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota |
Passiamo ora agli obblighi di legge imposti ai cessionari. Questi, se decidono di applicare la detrazione, sono tenuti a registrarla “salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.
Esistono però delle eccezioni. Il vincolo della registrazione non viene applicato proprio nei casi delle procedure concorsuali. In questi casi, il committente non dovrà pagare l’imposta, che rimarrà a carico dell’Erario.
L’obbligo, invece, rimane per gli accordi di ristrutturazione del debito, così come per i piani attestati. Questo perché, secondo l’Erario, questi due istituti “non sono qualificabili come procedure concorsuali in senso stretto, in quanto mancano sia del carattere della concorsualità, sia di quello dell’ufficialità”. Così, il cessionario può portare l’IVA in detrazione, mentre la controparte “è tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l’imposta all’Erario”.
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