Aliquota IVA ridotta, si tratta di eccezione alla regola generale: il contribuente che ne invoca l'applicazione è gravato dall'onere della prova. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 3177 del 2023
Con l’Ordinanza n. 3177 del 2 febbraio 2023, la Corte di cassazione ha affermato che il contribuente che invoca l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta è gravato del relativo onere della prova, in quanto la detrazione di un’imposta assoggettata ad una aliquota di favore rispetto a quella ordinaria è una eccezione alla regola generale.
Il caso è stato originato dall’impugnazione, da parte di un imprenditore individuale, dell’avviso di rettifica con cui l’Ufficio finanziario aveva contestato al contribuente la violazione dell’art. 21 DPR n. 633/1972, per aver presentato la dichiarazione annuale con imposta finale inferiore a quella dovuta, per aver emesso fatture con aliquota inferiore a quella ordinaria.
Il ricorso è stato accolto in entrambi i gradi di giudizio di merito e la controversia è giunta in Cassazione a seguito del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.
Aliquota IVA ridotta e onere della prova: la posizione della Corte di Cassazione
La Parte pubblica ha lamentato l’erroneità della sentenza della CTR nella parte in cui non erano stati verificati i presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata praticata dalla ditta accertata relativamente alle fatture emesse, tenuto conto che il contribuente non aveva assolto all’onere della prova sullo stesso gravante.
Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, sul presupposto che la prova del diritto alla fruizione dell’IVA ad aliquota agevolata è a carico del contribuente e che nella specie il contribuente non ha offerto alcun elemento utile a tal riguardo.
Il principio di diritto in base al quale è stato accolto il ricorso risiede nella circostanza che, in tema di prova dei presupposti per la detraibilità dell’Iva, la non assoggettabilità ad aliquota ordinaria costituisce un’eccezione alla regola generale di cui all’art. 16, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, secondo cui l’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell’operazione.
Pertanto, in caso di deroga al principio generale, il relativo onere della prova grava, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sulla parte che tale eccezione invoca.
Considerata l’erroneità dell’interpretazione fornita dalla CTR, nella parte in cui non ha ritenuto rilevante il fatto che il contribuente non avesse assolto all’onere della prova ai fini della fruizione dell’aliquota IVA agevolata, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate e lo ha accolto, con cassazione della sentenza impugnata. Decidendo nel merito la Corte ha rigettato il ricorso originario del contribuente.
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