Anticipazioni del professionista in nome e per conto del cliente: niente tassazione se sono documentate analiticamente e in maniera dettagliata, non globalmente ma con riferimento ad ogni operazione. Lo chiarisce la Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 36584 del 25 novembre 2021
Se il professionista indica nella fattura anticipazioni per spese effettuate in nome e per conto del cliente, tali somme sono escluse dal reddito imponibile solo se analiticamente documentate con riferimento ad ogni singola operazione e non globalmente per l’intero periodo d’imposta, pena la ripresa a tassazione.
Sono queste le interessanti precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 36584 del 25 novembre 2021.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 36584 del 25 novembre 2021
- Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 36584 del 25 novembre 2021
La decisione – La controversia nasce dalla notifica di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione presentata da una società per mancata contabilizzazione di compensi e per indebita deduzione di costi, ritenuti, in alcuni casi, non documentati e, in altri, non inerenti.
Dopo l’annullamento dell’atto impositivo in primo grado, la CTR ha ritenuto parzialmente fondate le doglianze della società.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione denunciando, per quanto di interesse, violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte non concorrono a formare la base imponibile, “purché regolarmente documentate”.
A parere dell’Ufficio è errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la ripresa relativa ai maggiori compensi accertati a seguito del disconoscimento delle anticipazioni dichiarate, pur riconoscendo che la società non aveva rispettato gli adempimenti previsti dal richiamato art. 15.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rinviato alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio parte dalla considerazione che la CTR, pur ammettendo la non correttezza dell’operato della società contribuente, che aveva indicato nelle parcelle emesse spese per anticipazioni che non hanno trovato corrispondenza nella documentazione esibita, ha tuttavia concluso per l’insussistenza della relativa pretesa erariale.
Le motivazioni dell’Amministrazione finanziaria sono state disattese dal giudice di merito in ragione del fatto che alcune fatture recavano l’indicazione di spese anticipate per un importo superiore a quello documentato, mentre altre un importo inferiore, con il risultato algebrico di una neutralizzazione degli errori e l’assenza di un’influenza sulla determinazione degli imponibili.
Tornando alla lettera dell’art. 15 del decreto IVA la ratio della norma, che esclude dal computo della base imponibile le somme dovuto a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, è che si tratta di semplici partite di giro che, come tali, non hanno natura di corrispettivo per la prestazione del servizio e sono irrilevanti fiscalmente.
Ciò detto, presupposto indispensabile per l’esclusione delle anticipazioni dalla base imponibile è che le stesse siano regolarmente documentate.
Se ne deduce che dette somme torneranno a rilevare fiscalmente in caso di irregolare documentazione delle anticipazioni, in relazione alla mancata corrispondenza degli importi indicati nelle fatture con quelli emergenti dalla documentazione di sostegno.
La Corte di cassazione ha pertanto affermato che la valutazione della regolare documentazione delle spese per anticipazioni va operata con riferimento alle singole operazioni cui le stesse accedono e non può essere fatta globalmente con riferimento a tutte le operazioni di un singolo periodo di imposta, pena la obliterazione del requisito previsto dal legislatore della regolarità della documentazione.
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