L'Agenzia delle Entrate chiarisce nella risposta numero 9/2023 dell'11 gennaio che il servizio di trasporto e consegna a domicilio dei pasti, ai fini del trattamento IVA, non è equiparabile a quello di preparazione e confezionamento in quanto non è da considerarsi accessorio
Il servizio di trasporto e di consegna dei pasti a domicilio non può essere equiparato ai fini del trattamento IVA a quello della preparazione degli stessi, ma dovrà essere soggetto a un’aliquota differente, in quanto non può essere definito come servizio accessorio.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 9/2023, pubblicata l’11 gennaio a seguito di un quesito specifico posto da un comune.
Nella sua risposta, l’Agenzia ribadisce anche i principi generali per stabilire quando un servizio possa essere definito accessorio chiarendo che per i servizi accessori è possibile applicare lo stesso trattamento IVA applicato ai servizi principali.
Ipotesi che, però, non è applicabile al caso in oggetto. Vediamo il perché.
Preparazione pasti e consegne a domicilio, come regolarsi ai fini dell’IVA?
Il quesito sollevato nell’interpello in oggetto delinea un caso di specie molto comune tra gli enti locali, ovvero: come regolarsi con la determinazione dell’aliquota IVA nel caso di affidamento - a ditte diverse - di servizi che potrebbero considerarsi complementari, o subordinati.
In questo caso specifico il comune interrogante ha affidato a una ditta il servizio della preparazione e fornitura dei pasti e a un’altra quello della consegna a domicilio degli stessi.
Per la prima ditta applica l’aliquota al 10 per cento e chiede, quindi, alle Entrate se può applicare la stessa aliquota anche alla seconda ditta appaltatrice, ovvero quella che si occupa di consegnare le preparazioni a domicilio, ritenendo che quest’ultima prestazione possa essere considerata accessoria alla prestazione principale.
Nello specifico, l’interrogante richiama prima le disposizioni contenute nella tabella A, numero 80, parte terza, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 633/72 che stabilisce che, per le ditte che si occupano del “servizio di fornitura dei pasti a domicilio”, l’IVA va applicata al 10 per cento.
Successivamente fa riferimento a quanto disposto nell’articolo 1 comma 40 della Legge di Bilancio 2021, che assoggetta all’IVA del 10 percento anche i servizi di cessione di pasti preparati per la consegna a domicilio o per l’asporto.
Agenzia delle Entrate: quando una prestazione può considerarsi accessoria?
Nell’articolazione della risposta, l’Agenzia delle Entrate analizza in primis la normativa fornendo un chiarimento circa i caratteri di accessorietà di un servizio.
L’Agenzia nello specifico si richiama alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che stabilisce nei casi di “prestazione unica” - ovvero prestazioni distinte ma che sono tra loro dipendenti tanto da dar vita ad una “prestazione economica indissolubile” - l’operazione debba essere considerata nella sua totalità per “non alterare la funzionalità dell’IVA”.
Fa, inoltre, riferimento al comma 1 dell’articolo 12 del d.P.R. 633/72 che stabilisce che le prestazioni accessorie, “effettuate direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti tra le parti dell’operazione principale.”
Chiarito quindi il principio secondo cui in presenza di una prestazione accessoria si debba applicare il medesimo trattamento IVA della prestazione principale, l’Agenzia passa a specificare i casi in cui un servizio può effettivamente essere considerato accessorio.
Secondo la normativa interna richiamata dall’Ente, un servizio per essere considerato accessorio ai fini dell’IVA deve avere i seguenti requisiti:
- integrare, completare e rendere possibile la prestazione considerata principale (nesso di dipendenza funzionale);
- essere effettuata dallo stesso soggetto, o per suo conto e a sue spese “in virtù di un mandato senza rappresentanza” (risoluzione 11 febbraio 1998, n. 6);
- essere rivolte allo stesso concessionario, o committente.
In sintesi una prestazione può dirsi accessoria se va ad integrare e completare la prestazione principale stabilendo una essa una connessione tale da rendere i due servizi inscindibili (risposta numero 306/E del 3 settembre 2020; risoluzioni numero 88/E del 12 giugno 2001 e numero 25/E del 14 aprile 2021).
Il trattamento IVA previsto per il servizio di consegna a domicilio dei pasti pronti
Facendo riferimento al capitolato d’appalto, l’Agenzia delle Entrate evince che il servizio di consegna a domicilio nel comune in questione viene svolto da una ditta che non ha nessun nesso con quella che si occupa del servizio di cottura e preparazioni dei pasti e che il suo unico compito è quello di prelevare gli alimenti cotti, trasportarli e consegnarli presso il domicilio delle persone beneficiarie del servizio.
Non si tratta, quindi, dello stesso soggetto, ma di due soggetti che svolgono due attività diverse e che non risultano essere connesse in maniera indissolubile tra di loro.
Venendo, quindi, meno i requisiti indicati nel paragrafo precedente, l’Agenzia conclude chiarendo che:
“la prestazione di servizio consistente nel trasporto e consegna non possa considerarsi accessoria al servizio di fornitura pasti ai fini della fruizione del medesimo trattamento ai fini dell’IVA di quest’ultimo servizio.”
L’Agenzia delle Entrate, infine, chiarisce che il comma 40 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, citato nel quesito non può essere riferito al caso in oggetto, poiché tale disposizione è rivolta - nelle intenzioni del legislatore - agli operatori della ristorazione in relazione alla preparazione dei cibi di asporto e per la consegna a domicilio.
Di seguito il testo completo della risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Trattamento IVA consegna a domicilio dei pasti: i chiarimenti delle Entrate