Quando è ammessa la fattura per gli eventi sportivi? Nella risposta all'interpello numero 193 del 17 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate analizza le regole IVA da applicare per gli spettacoli e le eccezioni possibili in caso di manifestazioni particolari.
Quando è ammessa la fattura per gli eventi sportivi? Per una manifestazione di particolare rilevanza i corrispettivi possono essere certificati mediante fattura, che può essere emessa anche in lingua inglese. Inoltre è possibile effettuare la liquidazione IVA prima dell’inizio dell’evento. Nella risposta all’interpello numero 193 del 2019, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le regole IVA da applicare agli spettacoli e le modalità che si possono adottare in condizioni particolari.
Lo spunto per il chiarimento arriva dall’analisi di un caso pratico che riguarda la vendita di biglietti per una manifestazione sportiva di portata eccezionale in cui rientrano eventi che si terranno in diversi paesi europei e che avranno una grande affluenza di pubblico.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 193 del 17 giugno 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – certificazione prestazioni di attività di spettacolo.
Quando è ammessa la fattura per gli eventi sportivi? L’eccezione e le regole IVA
A rivolgersi all’Agenzia delle Entrate è la società che gestisce la vendita di biglietti per partecipare agli eventi sportivi tramite piattaforma e che vorrebbe adottare una linea comune per le operazioni nei vari stati Europei.
Nella procedura messa in atto dal sistema, tra i vari passaggi è previsto che:
- si emetta fattura, nel rispetto delle leggi nazionali, per il tramite di un rappresentante fiscale nominato in ciascun territorio nazionale presso il quale si disputeranno le gare;
- le fatture siano emesse in lingua inglese, mentre le condizioni generali di biglietteria siano redatte tanto in lingua inglese quanto nella lingua locale;
- le fatture emesse per ciascun biglietto o pacchetto ospitalità venduto abbiano esclusivamente un formato elettronico;
- a fronte del buon esito dell’operazione, la piattaforma invii, in automatico, all’acquirente una fattura con il numero di Partita IVA indicato.
La società apre un dialogo con l’amministrazione per avere conferma della possibilità di operare secondo le logiche della piattaforma. E inoltre chiede di poter liquidare in anticipo, rispetto alla data degli eventi, l’IVA.
Nella risposta all’interpello numero 193 del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate considera l’eccezionalità dell’evento e afferma:
“La certificazione dei corrispettivi per gli spettacoli sportivi, secondo le modalità dettate dalla legge n. 18 del 1983, rappresenta una deroga alla normativa ordinaria in materia IVA che individua nella fattura il documento fiscale obbligatorio atto a comprovare l’avvenuta cessione di beni o la prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo.
Pertanto, si ritiene plausibile che i corrispettivi - data l’eccezionalità dell’evento - siano certificati mediante fattura emessa, anche in lingua inglese, ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Il biglietto emesso dalla piattaforma informatica […] conserva, pertanto, solo la funzione di titolo di legittimazione all’accesso”.
Ma pone una serie di condizioni da rispettare per “assicurare le ordinarie esigenze di documentazione e controllo dell’operazione”.
E sottolinea la necessità che il rappresentante fiscale nominato in Italia assicuri il rispetto di tutti gli ordinari obblighi che derivano dall’applicazione delle norme in materia di IVA, al fine di garantire il regolare assolvimento dell’imposta nonché il successivo espletamento dei controlli.
Sulla liquidazione anticipata chiarisce:
“In relazione, infine, alla possibilità di adempiere al pagamento dell’IVA relativa ai biglietti su base mensile, successivamente alla vendita ai clienti, non si rinvengono ragioni di ordine sistematico che siano ostative al versamento anticipato dell’imposta rispetto a quanto previsto dalla normativa riferimento”.
Ammessa la fattura per gli eventi sportivi eccezionali, ma quali sono le regole IVA per le attività di spettacolo?
Nell’argomentare la risposta all’interpello numero 193 del 2019 alla società che gestisce la vendita dei biglietti per eventi sportivi, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le regole a cui attenersi solitamente per le prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie, contenute nell’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che deroga alla normativa ordinaria in materia di IVA per quanto riguarda il momento impositivo e le modalità di certificazione dei corrispettivi.
In particolare per gli spettacoli e gli eventi vengono stabilite particolari regole da tener presente:
- le prestazioni si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo;
- le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge numero 18 del 26 gennaio 1983;
- coloro che organizzano spettacoli e altre attività similari devono emettere un documento riepilogativo giornaliero e mensile degli incassi;
- sono tenuti a trasmettere periodicamente i dati alla SIAE se la biglietteria non è connessa direttamente con il sistema centrale gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Questo meccanismo si applica alle attività di spettacolo elencate alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in cui rientrano anche gli “spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono”.
Il caso analizzato rientrerebbe in questa categoria e quindi dovrebbe attenersi alle regole appena menzionate. Ma partendo dal carattere di eccezionalità della manifestazione e considerando anche altri aspetti fuori dall’ordinario, l’Agenzia delle Entrate ammette la certificazione tramite fattura.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quando è ammessa la fattura per gli eventi sportivi? Regole IVA ed eccezioni