Detrazione IVA acquisti: ecco tutte le novità nella circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 1/E del 17 gennaio 2018.
Quali sono i tempi della detrazione IVA sugli acquisti? Quanto tempo hanno i contribuenti per detrarre l’IVA dopo l’entrata in vigore del DL 50/2017?
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con un’interpretazione per certi versi sorprendente contenuta nella circolare numero 1/E del 17 gennaio 2018. La circolare n. 1/E analizza le criticità derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni e scioglie i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, fornendo indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina. Le istruzioni dell’Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione Iva, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d’acquisto.
Due i requisiti fondamentali per la liquidazione dell’IVA: esigibilità dell’imposta e possesso della fattura. Ecco tutte le novità.
Detrazione IVA fatture acquisti, circolare numero 1/E del 17 gennaio 2018:
- Circolare Agenzia delle Entrate numero 1/E del 17 gennaio 2018
- Clicca sull’icona per eseguire il download della circolare numero 1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate in materia di detrazione IVA acquisti
- Comunicato stampa ufficiale Agenzia delle Entrate
- Comunicato stampa ufficiale Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2018 in materia di detrazione IVA acquisti
Detrazione IVA acquisti non più entro due anni, ecco i nuovi termini previsti a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017):
- le fatture datate 2015 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile del 2018 (dichiarazione IVA periodo d’imposta 2017);
- le fatture datate 2016 potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile 2019 (dichiarazione IVA periodo d’imposta 2018);
- le fatture datate 2017 e ricevute nel 2018 potranno essere portate in detrazione attraverso la registrazione nel 2018, facendole concorrere insieme al credito del 2017 secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019;
- le fatture datate 2017 e ricevute nel 2017 potranno invece essere detratte previa registrazione entro il 30 aprile 2018 (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2018.
Detrazione IVA acquisti: cosa fare in pratica? Avremo una differenza tra dichiarazione IVA e liquidazioni
Le nuove regole sulla tempistica delle detrazioni IVA determinerà delle differenze tra quanto riportato nella liquidazione di dicembre (contribuenti mensili) ovvero del terzo trimestre (contribuenti trimestrali) rispetto alla dichiarazione IVA.
Ciò poiché le fatture ricevute nel 2017 ma non registrate - la cui esigibilità è sorta nel 2017 - si registreranno nei registri IVA 2018, con riferimento di detrazione 2017. Questo non comporterà modifiche alle liquidazioni del 2017.
Gli importi registrati nel 2018:
- saranno riepilogati separatamente da quelli rilevanti per le liquidazioni 2018;
- andranno indicati in dichiarazione Iva nei quadri VF e VL unitamente a quanto registrato nel 2017.
Detrazione IVA fatture acquisti registrate nel 2018 e nel 2019: la sorprendente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
Quanto tempo hanno quindi i contribuenti per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti relativamente alle fatture pervenute in ritardo?
Ecco cosa afferma l’Agenzia delle Entrate nella circolare 1/E del 17 gennaio 2018:
- per esercitare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l’Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019;
- l’Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.
In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.
Secondo l’Agenzia delle Entrate la creazione di un apposito sezionale sarebbe preferibile; tuttavia non si tratta di un obbligo. L’importante è che la gestione delle fatture gestite a cavallo di anno venga evidenziata in un apposito report.
Detrazione IVA acquisti e split payment
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 1/E del 17 gennaio 2018 fornisce chiarimenti anche per le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment, che decidono di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata.
In base al DL 50/2017 questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura. Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pubblica Amministrazione che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile ovvero:
- al momento della ricezione della fattura:
- o al momento della registrazione della fattura medesima.
Detrazione IVA acquisti e dichiarazione integrativa a favore
La circolare numero 1/E del 17 gennaio 2018 ricorda che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.
Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l’imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all’integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.
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