Il frontespizio è una delle sezioni della dichiarazione IVA 2023 che i titolari di partita IVA tenuti all'adempimento devono inviare all'Agenzia delle Entrate. Il modello va compilato seguendo le apposite istruzioni e trasmesso entro la scadenza del 2 maggio
Per compilare il frontespizio della dichiarazione IVA 2023 si devono seguire le istruzioni fornite dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello deve essere presentato dai titolari di partita IVA tenuti all’adempimento entro la scadenza del 2 maggio 2023, dato che il termine canonico del 30 aprile cade di domenica.
Il frontespizio della dichiarazione IVA 2023 raccoglie i dati anagrafici del contribuente e si divide in due facciate, una con l’informativa sul trattamento dei dati personali e una in cui devono essere riportati i dati richiesti, la firma l’impegno alla presentazione telematica, i dati relativi al visto di conformità e la sottoscrizione dell’organo di controllo.
Dichiarazione IVA 2023: la compilazione del frontespizio
La dichiarazione IVA 2023 va presentata all’Agenzia delle Entrate dai titolai di partita IVA tenuti all’invio entro la scadenza del 2 maggio 2023.
Il modello definitivo, relativo al periodo d’imposta 2022, è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate e si può inviare dallo scorso 1° febbraio. La dichiarazione da compilare si può scaricare direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure utilizzando il link di seguito.
I soggetti obbligati all’adempimento dovranno compilare la dichiarazione seguendo le apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili alla stessa sezione del sito e tramite il link in basso.
Il frontespizio è la prima parte della dichiarazione IVA 2023, dove devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente. Si compone di 2 facciate:
- la prima contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda richiede l’indicazione delle seguienti informazioni:
- codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello;
- dati anagrafici del contribuente e del dichiarante;
- firma della dichiarazione;
- l’impegno alla presentazione telematica;
- i dati relativi al visto di conformità;
- la sottoscrizione dell’organo di controllo.
La prima parte del frontespizio riguarda la scelta del tipo di dichiarazione. Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Il presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
La casella “Dichiarazione integrativa”, invece, va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
- il codice 1, nell’ipotesi prevista dal DPR n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del d.lgs. n. 472/1997;
- il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi della legge n. 190/2014, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del d.lgs n. 472/1997. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere chiesto a rimborso o può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Dichiarazione IVA 2023: la compilazione del frontespizio, i dati del contribuente
Nel riquadro “Dati del contribuente”, che va sempre compilato, devono essere indicati i seguenti dati:
- Numero di partita IVA: numero attribuito a ciascun contribuente;
- Altre informazioni: questo campo va compilato tenendo conto della natura del contribuente. I dati da indicare sono:
- nell’ipotesi in cui il contribuente sia un’impresa artigiana iscritta nell’apposito albo, deve essere barrata la relativa casella 1;
- nell’ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di amministrazione straordinaria di tipo conservativo o di concordato preventivo, deve essere barrata la casella 2.
- Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica, l’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Le persone fisiche devono indicare il Comune o lo Stato estero di nascita. Il contribuente nato all’estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
Se a compilare la dichiarazione sono soggetti diversi dalle persone fisiche, questi devono indicare la propria natura giuridica facendo riferimento ai codici alla tabella generale di classificazione riportata nelle istruzioni.
Quando a compilare la dichiarazione è un soggetto diverso dal contribuente bisogna specificarlo nell’apposito quadro. Qui devono essere riportati l’indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il codice di carica corrispondente ed i dati anagrafici richiesti.
Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”.
In tal caso bisogna riportare il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. Il codice deve essere scelto tra quelli riportati nella “tabella generale dei codici di carica”, presente nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione.
Dichiarazione IVA 2023: la compilazione del frontespizio, firma della dichiarazione
Il riquadro riservato alla firma contiene l’indicazione del numero di moduli di cui è composta la dichiarazione IVA 2023. Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL.
La firma va apposta nell’apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella Tabella “Codice di carica”.
I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, ivi compreso il codice di carica, devono essere indicati nell’apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.
Il DL n. 203/2005 disciplina le modalità attuative dello Statuto del contribuente in base al quale l’amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni emerga un’imposta da versare o un minor rimborso. I chiarimenti sono richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici.
Il contribuente può chiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”. Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata.
Inoltre, può chiedere che le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione siano inviate all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. Tale richiesta si effettua barrando la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”.
Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”.
La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi del D.L. n. 50/2017.
In particolare, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a quello individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, sono previsti una serie di benefici tra cui:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.
Dichiarazione IVA 2023: la compilazione del frontespizio, il visto di conformità
Il riquadro “Visto di conformità” deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità.
Il riquadro “Sottoscrizione organo di controllo” è riservato ai soggetti che possono in alternativa all’apposizione del visto di conformità far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.
Con la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile viene attestata l’esecuzione dei controlli previsti dal decreto n. 164/1999.
Negli appositi campi devono essere indicati:
- codice 1: nella casella Soggetto, dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- codice 2: nella casella Soggetto, dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella Soggetto il codice 3 senza compilare il campo firma;
- codice 4: nella casella Soggetto, dal collegio sindacale, per ciascun membro.
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.
Dichiarazione IVA 2023: la compilazione del frontespizio, impegno alla presentazione telematica
Questo riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica.
L’incaricato deve:
- indicare il proprio codice fiscale;
- riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente o il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio;
- barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
- barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo;
- apporre la firma.
Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre comunicazioni telematiche” possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui al DPR n. 322/1998.
Queste le istruzioni principali per la compilazione del frontespizio della dichiarazione IVA 2023.
Il modello deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 2 maggio 2023, dato che il 30 aprile cade di domenica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione IVA 2023: la compilazione del frontespizio