Modello IVA 2020, una novità della dichiarazione riguarda i contribuenti interessati dagli ISA: nel frontespizio è stata prevista la casella Esonero dell'apposizione del visto di conformità che rientra nel riquadro Firma della dichiarazione. Le istruzioni per la corretta compilazione.
Modello IVA 2020, le novità nel frontespizio riguardano soprattutto i soggetti ISA: è stata prevista la casella Esonero dell’apposizione del visto di conformità che rientra nel riquadro Firma della dichiarazione.
Per provvedere alla scadenza i titolari di partita IVA devono compilare il modello della dichiarazione IVA 2020, necessario per la comunicazione dei dati relativi al periodo di imposta 2019.
Il modello deve essere inviato telematicamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile.
I contribuenti devono seguire le istruzioni per la compilazione partendo dal frontespizio, che è composto dalle seguenti due facciate:
- la prima, che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- la seconda, che deve essere completata con le seguenti informazioni:
- l’indicazione del codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello;
- i dati anagrafici del contribuente e del dichiarante;
- la firma della dichiarazione;
- l’impegno alla presentazione telematica;
- i dati relativi al visto di conformità;
- la sottoscrizione dell’organo di controllo.
Dichiarazione IVA 2020, novità, istruzioni per la compilazione del frontespizio: i dati del contribuente
Il modello IVA 2020 deve essere compilato ed inviato telematicamente da tutti i titolari di partita IVA a partire dal 1° febbraio ed entro la scadenza del 30 aprile 2020.
La prima parte del frontespizio che riguarda i seguenti dati del contribuente:
- Numero di partita IVA: in questo campo deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente;
- Altre informazioni, tale campo va compilato tenendo conto della natura del contribuente. I dati da indicare sono:
- nell’ipotesi in cui il contribuente sia un’impresa artigiana iscritta nell’apposito albo, deve essere barrata la relativa casella 1;
- nell’ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di amministrazione straordinaria di tipo conservativo o di concordato preventivo, deve essere barrata la casella 2;
- Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica, l’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Le persone fisiche devono indicare il Comune o lo Stato estero di nascita. Il contribuente nato all’estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
I soggetti diversi dalle persone fisiche devono indicare la propria natura giuridica facendo riferimento ai codici alla tabella generale di classificazione della natura giuridica.
Nel caso in cui il dichiarante, colui che sottoscrive la dichiarazione, sia diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede,ecc.) deve compilare il quadro apposito.
Il riquadro deve riportare l’indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il codice di carica corrispondente ed i dati anagrafici richiesti.
Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto che intercorre tra la società dichiarante e il contribuente.
Il codice deve essere scelto tra quelli riportati nella “tabella generale di classificazione natura giuridica” contenuta nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione.
Modello IVA 2020, novità, istruzioni per la compilazione del frontespizio: firma della dichiarazione
Il riquadro firma della dichiarazione contiene, oltre appunto alla firma, anche l’indicazione del del numero di moduli di cui è composta la dichiarazione IVA 2020.
Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL.
La firma va apposta nell’apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti.
I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, ivi compreso il codice di carica, devono essere indicati nell’apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.
In questa parte della dichiarazione si inserisce la principale novità, ovvero la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”.
Tale casella deve essere barrata quando il contribuente è esonerato dall’apposizione di tale visto.
I contribuenti che devono barrare tale casella sono, ad esempio i soggetti che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018, ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019.
Tali soggetti hanno, infatti, i seguenti benefici:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.
Dichiarazione IVA 2020, novità: istruzioni per la compilazione del frontespizio e visto di conformità
Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF oppure va riportato il codice fiscale del professionista.
Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Il riquadro è riservato ai soggetti che possono in alternativa all’apposizione del visto di conformità far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.
Con la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile viene attestata l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999.
Negli appositi campi devono essere indicati:
- codice 1: nella casella Soggetto, dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- codice 2: nella casella Soggetto, dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella Soggetto il codice 3 senza compilare il campo firma;
- codice 4: nella casella Soggetto, dal collegio sindacale, per ciascun membro.
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.
Dichiarazione IVA 2020, novità: istruzioni per la compilazione del frontespizio ed impegno alla presentazione telematica
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica.
L’incaricato deve:
- indicare il proprio codice fiscale;
- riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente o il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio;
- barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
- barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo;
- apporre la firma.
Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre comunicazioni telematiche” possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
Modello IVA 2020 ed istruzioni per la compilazione del frontespizio: correzione ed integrazione della dichiarazione
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Modello IVA 2020, novità, istruzioni per la compilazione del frontespizio: dichiarazione integrativa
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
La dichiarazione integrativa va compilata indicando i seguenti codici:
- il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
- il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere chiesto a rimborso o può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
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