Con il provvedimento del 12 giugno l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per la regolarizzazione in caso di omesso o parziale invio della dichiarazione IVA. La comunicazione viene inviata tramite PEC ma sarà disponibile anche nel Cassetto fiscale e nel portale Fatture e Corrispettivi
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole per la comunicazione ai soggetti che non abbiano inviato la dichiarazione IVA o che l’abbiano trasmessa in modo parziale.
Il provvedimento del 12 giugno riguarda anche i casi di trasmissione senza allegare il quadro VE o con operazioni attive dichiarate dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nello stesso periodo d’imposta.
La comunicazione arriverà tramite PEC, posta elettronica certificata, ma sarà disponibile anche nel Cassetto fiscale o nel portale Fatture e Corrispettivi.
I dati della comunicazione sono anche trasmessi alla Guardia di Finanza.
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Dichiarazione IVA: le istruzioni delle Entrate per la regolarizzazione in caso di mancato invio
Con il provvedimento del 12 giugno, l’Agenzia delle Entrate stabilisce le regole per l’attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, ossia dall’articolo 1 commi da 634 a 636, legge n. 190/2014.
Il documento di prassi stabilisce le modalità di comunicazione in merito a mancato invio della dichiarazione IVA o trasmissione parziale del dichiarativo.
Vengono inoltre stabilite le regole da seguire per i destinatari delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento stabilisce come gli stessi possano richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione finanziaria. Inoltre vengono chiarite le modalità per la regolarizzare di errori o omissioni, per ottenere la riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.
La comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate conterrà i seguenti dati:
- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2023;
- data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.
La stessa sarà trasmessa:
- mediante PEC, posta elettronica certificata;
- tramite il Cassetto fiscale;
- attraverso “Fatture e Corrispettivi”.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 12 giugno 2024
- Regole per la regolarizzazione di omesso o parziale invio della dichiarazione IVA.
Omessa dichiarazione IVA: come regolarizzare la situazione
Il contribuente che non ha inviato la dichiarazione IVA entro il termine canonico del 30 aprile dell’anno successivo all’anno di imposta di riferimento può presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza in questione.
In questo caso il soggetto beneficerà dello sconto sulle sanzioni previsto dall’istituto del ravvedimento operoso.
Nel caso in cui siano presenti errori o omissioni nella dichiarazione originariamente inviata, potrà essere presentata una dichiarazione integrativa.
In questo caso dovranno essere versate le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni ridotte.
Le possibilità di regolarizzazione prescindono dal fatto che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altri controlli amministrativi di cui il soggetto abbia formale conoscenza.
Nel caso di notifica di atto di accertamento, o di ricevimento di un avviso bonario, le strade indicate non possono essere percorse.
Nel provvedimento sono infine indicate le modalità per la richiesta di informazioni da parte dei contribuenti o per comunicare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti o circostanze non conosciute.
Le comunicazioni possono avvenire mediante PEC. Alla casella di posta elettronica certificata da cui viene inviata la comunicazione non possono essere inviate risposte, in quanto non abilitata a ricevere messaggi in entrata.
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